Meno vincoli formali in caso di licenziamento collettivo per le imprese fuori dall’ambito CIGS

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Riccardo Maraga

L’omissione delle comunicazione finali alla Commissione regionale, indicata dall’art. 4, comma 9, l. 223/1991, non rende inefficace la procedura di licenziamento collettivo in aziende che non rientrano in ambito CIGS e nelle quali, dunque, i lavoratori non possono beneficiare dell’indennità di mobilità.

Lo ha stabilito la Cassazione nella sentenza 17.02.2017 n. 4269.

Il Tribunale e la Corte di Appello di Napoli avevano dichiarato inefficace un recesso, nell’ambito di una procedura di licenziamento collettivo, a causa del mancato invio delle comunicazioni finali, di cui all’art. 4, comma 9, l. 223/1991 alla Commissione regionale permanente tripartita della regione Campania, che aveva sostituito la Commissione per l’impiego.

Ad avviso dei giudici di primo grado e di appello, la predetta violazione si poneva come vizio procedurale in grado di travolgere l’efficacia del recesso, secondo quanto stabilito dall’art. 5, comma 3, l. 223/1991.

Di opposto avviso, invece, la Cassazione che, ribaltando il decisum della corte territoriale, utilizza il principio generale della “strumentalità delle forme” per affermare che tale errore procedurale non rende inefficace il licenziamento posto che la commissione regionale ha solo il compito di stilare le liste di mobilità ma, nel caso di specie, i lavoratori, non essendo l’impresa in area CIGS, non avrebbero avuto comunque diritto alla mobilità.

Insomma, le forme sono strumentali alla sostanza. Se nella sostanza il diritto alla mobilità non sussiste, è inutile prescrivere una formalità che non porterebbe, comunque, a nessun esito sostanziale.

La Cassazione, a ben vedere, decide di dare continuità ad un orientamento abbastanza consolidato della Suprema Corte ed espresso dalle sentenze n. 12122/2015, n. 12588/2016 e n. 17103/2016.

La questione assume, ovviamente, contorni diversi oggi, essendo ormai abrogata, a far data dal 1 gennaio 2017, l’indennità di mobilità e, conseguentemente, le liste di mobilità la cui tenuta, come noto, era rimessa alla competenza delle commissioni regionali per l’impiego.

Occorre, tuttavia, sottolineare che, ad oggi, la normativa sulla procedura di licenziamento collettivo (l. 223/1991) non ha subito alcun intervento di armonizzazione con la predetta abolizione del trattamento di mobilità.

L’art. 4, comma 9, della l. 223/1991 continua, dunque, a prescrivere l’invio delle c.d. comunicazioni finali anche “all’Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione competente [e] alla Commissione regionale per l’impiego”.

Premesso che la normativa attuale sanziona gli errori procedurali solo con la tutela risarcitoria e non anche con l’inefficacia dei recessi, l’applicazione del principio di strumentalità delle forme all’attuale disciplina del licenziamento collettivo, derivante dall’abrogazione del trattamento di mobilità ad opera della l. n. 92/2012 e dal depotenziamento della tutela in caso di errori procedurali ad opera del c.d. Jobs Act (d.lgs. n. 23/2015), non potrà che condurre i Giudici a dichiarare l’irrilevanza dell’eventuale omissione dell’invio della c.d. comunicazioni finali ex art. 4, comma 9, l. 223/1991 alla commissione regionale per l’impiego, posto che oggi, al di là che l’impresa ricada o meno in ambito Cigs, l’indennità di mobilità è abolita per tutti e, dunque, i dipendenti non potrebbero, comunque, beneficiarne.

Sull’operatività della tutela in caso di violazioni procedurali nei licenziamenti collettivi relativi a lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015 (regime Jobs Act) è interessante quanto statuito dal Tribunale di Roma: “Diversamente da quanto previsto dalla precedente legge Fornero, quindi, qualora sia violata la procedura prevista dall’art. 4 cit., in nessun caso si può determinare la “revoca” dei licenziamenti dei lavoratori, essendosi, ormai, irrimediabilmente

estinti i relativi rapporti di lavoro. Ciò, evidentemente, vale anche con riferimento al caso in esame, in cui è stata accertata l’antisindacalità della condotta datoriale, proprio in quanto riconducibile alla violazione dell’art. 4 L. 223/91. Neppure, può essere riconosciuta in questa sede alcuna tutela indennitaria ai lavoratori licenziati: da un lato, infatti, il sindacato istante non ha formulato alcuna domanda in tal senso; dall’altro, in ogni caso, sarebbe stato privo di qualsivoglia proprio interesse giuridicamente rilevante ad azionare tale tutela (evidentemente possibile oggetto di domanda esclusivamente da parte dei singoli lavoratori licenziati). Ne consegue che, in conclusione, all’accertata  antisindacalità della condotta datoriale puo’ conseguire solo l’ordine di pubblicare il presente provvedimento sulle bacheche aziendali per un periodo di un mese, unico strumento allo stato utile a rimuovere l’antisindacalità della condotta esaminata” (Tribunale di Roma, 11 febbraio 2016).

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