Somministrazione, la valutazione rischi non deve essere depositata in Dtl

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Nell’ambito del contratto di somministrazone di manodopera, non esiste alcun obbligo per l’impresa utilizzatrice di comunicare alla Direzione territoriale del lavoro di aver effettuato la valutazione dei rischi in materia di salute e sicurezza.
Così si esprime il Ministero del Lavoro con la risposta ad interpello n. 5 del 30 gennaio scorso, con la quale è stata esaminata la questione degli adempimenti burocratici che devono essere svolti in caso di utilizzo del contratto di somministrazione.
La questione si collega con il divieto di utilizzo del contratto – stabilito dall’art. 20, comma 5, lett. c) del d.lgs. n. 276/2003 – per le le imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi. Nella prassi applicativa (e anche in sede giudiziale) è emerso il dubbio circa l’eventuale esistenza di obbligo dell’impresa di “certificare” l’avvenuta redazione del documento di valutazione dei rischi, mediante una qualche forma di comunicazione oppure di notifica alla Direzione territoriale del lavoro.
Il Ministero esclude che sussista un obbligo di questo tipo, mettendo in evidenza che nessuna norma del Testo Unico Sicurezza del 2008 (e nemmeno della disciplina precedente, il D.Lgs. n. 626/1994) stabilisce procedure di comunicazione o di deposito.
Ovviamente, precisa il il Ministero, la mancanza di un obbligo di comunicazione non esonera l’impresa dall’obbligo di redigere la valutazione dei rischi; in sede di eventuale accesso ispettivo, la prova di aver redatto il documento di valutazione potrà essere data mediante la sua semplice esibizione.
Infine, il Ministero ribadisce alcune affermazioni contenute in un interpello del 2007, il numero 26. In tale atto era stato affermato che l’Agenzia di somministrazione deve accertare l’avvenuta predisposizione del documento di valutazione dei rischi da parte dell’utilizzatore, mentre non deve occuparsi di verificare i contenuti tecnici della valutazione dei rischi. L’Agenzia per il lavoro, in altre parole, deve limitarsi a verificare che il documento esiste, mentre non può e non deve entrare nel merito delle misure in esso previste.

(Da Il Sole 24 Ore, 5 febbraio 2013, G. Falasca)

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