Obblighi formativi: il punto dopo gli interpelli del Ministero del lavoro

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Stefania Cordeddu

L’obbligo di formazione
1. Sussiste per il datore di lavoro l’obbligo di provvedere alla formazione dei lavoratori, che pur mantenendo la medesima qualifica, vengono trasferiti da un servizio all’altro della medesima azienda?
2. Per i lavoratori sospesi dall’attività lavorativa e beneficiari di una prestazione di sostegno al reddito in costanza del rapporto di lavoro , si possono ricomprendere gli obblighi formativi in tema di salute e sicurezza tra gli obblighi formativi indicati dall’art. 4, co. 40, L. n. 92/2012?

Al primo quesito:
Risponde il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali con una Nota del 27/11/2013, n. 20791. L’art. 37, co. 4 lett. b), D. Lgs. 81/2008 recita: “la formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico devono avvenire in occasione: …b) dei trasferimenti o cambiamenti di mansioni”.
Il potere di modificare il luogo di esecuzione della prestazione, trasferimento, e quello di cambiare le mansioni alle quali il lavoratore è adibito, è espressione del c.d. ius variandi e rientra tra i poteri direttivi e modificativi del datore lavoro. Tale potere incontra dei limiti che sono indicati dall’art. 2103 c.c.
Dalla lettura dell’art. 37 emerge che i casi in cui è previsto l’obbligo formativo sono:
• Costituzione del rapporto di lavoro o inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
• Trasferimento o cambiamento di mansioni;
• Introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi;
tutti questi casi si caratterizzano per una sostanziale variazione dei rischi a cui potenzialmente potrebbe essere esposto il lavoratore in relazione al suo inserimento nell’organizzazione lavorativa dell’azienda ed alle caratteristiche che contraddistinguono le competenze acquisite dal lavoratore medesimo, tali da richiedere un adeguamento formativo. In tale ottica deve essere analizzato il trasferimento del lavoratore da un servizio all’altro della medesima azienda a prescindere dalla qualifica contrattualmente individuata.
Ad avviso del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali, la fattispecie del trasferimento assume rilevanza ai fini degli obblighi formativi solo dal punto di vista della valutazione dei rischi. La necessità di integrare la formazione del lavoratore nel caso in cui lo stesso venga trasferito nell’ambito della stessa azienda andrà valutata in considerazione della prestazione di lavoro nel nuovo servizio al quale è trasferito. Infatti tale nuovo servizio potrebbe esporre il lavoratore a rischi sui quali non è stato precedentemente formato. Occorre, pertanto, aver riguardo del luogo dove è si andrà svolgerà la prestazione.
In fine, qualora il lavoratore, pur mantenendo la medesima qualifica, venga destinato a mansioni diverse da quelle precedentemente svolte, dovrà essere sottoposto ad una formazione specifica. Nel caso in cui il lavoratore venga trasferito ad altro ufficio o reparto della stessa unità produttiva, pur svolgendo le stesse mansioni, il datore di lavoro dovrà considerare l’opportunità di programmare eventuali aggiornamenti formativi necessari, tenendo conto della sussistenza di effettive e concrete esigenze di adeguamento del patrimonio formativo del dipendente.

Al secondo quesito:
Risponde il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con l’Interpello n. 16/2013. L’art. 37 del D. Lgs. n. 81/2008 disciplina l’obbligo di formazione e addestramento dei lavoratori in materia di salute e sicurezza. Il co. 12 del medesimo articolo precisa che l’erogazione della formazione debba avvenire durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.
Sorge dubbio se l’obbligo formativo ex D. Lgs n. 81/2008, che richiede lo svolgimento della formazione durante l’orario di lavoro possa essere riconducibile tra quello previsto dalla L. n. 92/2012, che impone ai lavoratori sospesi dall’attività lavorativa l’effettivo e regolare svolgimento di corsi di formazione o di riqualificazione per la fruizione dei trattamenti a sostegno del reddito. Il legislatore ha, quindi inteso precisare che la formazione in materia di salute e sicurezza, essendo finalizzata all’attività lavorativa, non può avvenire al di fuori dell’orario di lavoro per non intaccare il tempo libero, che deve rimanere a disposizione del lavoratore.
La formazione ex D. Lgs n. 81/2008 ha il fine di rendere il lavoratore consapevole dei rischi insiti nella propria attività e sia in grado di svolgere la propria prestazione in sicurezza. Altro è lo scopo tipico della formazione contemplata dalla L. n. 92/2012 che riguarda la capacità professionale del lavoratore in relazione o al lavoro dal quale risulta momentaneamente sospeso o alla nuova attività alla quale accederà in virtù della riqualificazione lavorativa. Da questo punto di vista appare evidente come la formazione oggetto delle due discipline normative in questione sia differente e ciò giustifica anche il diverso momento nel quale risulta elargirla.
È possibile concludere che nella formazione indicata dalla L. n. 92/2012 possono farsi rientrare i solo corsi di aggiornamento e formazione erogati nel corso del rapporto di lavoro, funzionali al reinserimento lavorativo e alla salvaguardia dei livelli occupazionali.

Riferimenti: art. 37, D. Lgs. 81/2008; art. 2103 c.c.; Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Nota del 27/11/2013, n. 20791; all’art. 4,comma 40, L. n. 92/2012; Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Interpello n. 16/2013.

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