Anche nel 2014 avremo la cassa in deroga, istituto eccezionale – in teoria – ma ormai diventato strutturale. Secondo la legge Fornero, alla fine del 2016 il sistema della cassa in deroga dovrebbe essere sostituito con i fondi di solidarietà bilaterali; il condizionale è obbligatorio, se si considera che questi fondi dovrebberoo essere già operativi e, invece, a parte alcune eccezioni, non sono stati costituiti dalle parti sociali.
La bozza di decreto elaborata dal Ministero del lavoro (che per entrare in vigore dovrà essere approvata dalla Conferenza Stato Regioni) prevede regole e condizioni più restrittive per l’accesso a questo ammortizzatore, per il periodo che dovrà trascorrere per la sua definitiva estinzione.
Il decreto sulla nuova cassa in deroga definisce innanzitutto quali saranno le causali di accesso al trattamento per l’anno venturo: situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all’azienda o ai lavoratori, situazioni temporanee di mercato, crisi aziendali, ristrutturazioni o riorganizzazioni.
Resta esclusa invece la possibilità di accedere al trattamento di cassa in deroga nei casi di cessazione dell’attività aziendale. Lo schema di decreto definisce anche i requisiti individuali di accesso al trattamento. Potranno fruire della cassa in deroga solo gli operai, gli impiegati o i quadri in possesso di un’anzianità aziendali pari ad almeno 12 mesi; inoltre, il trattamento potrà essere concesso a condizioni che questi lavoratori siano assunti da soggetti guiridici qualificati come imprese (vengono escluse, quindi, le associazioni e i datori di lavoro individuali).
Lo schema di decreto definisce anche la procedura di concessione del trattamento. A tale riguardo, si prevedono due fasi distinte.
La prima fase, nella quale viene presentata la domanda, viene gestita dall’Inps, che riceve la domanda entro il giorno 25 del mese successivo a quello nel quale finisce la settimana durante la quale è stata avviata la sospensione lavorativa. Per i soggetti che presentano tardivamente la domanda, si prevede il diritto al pagamento solo a partire da una settimana prima dell’istanza.
La seconda fase, finalizzata ad istruire la domanda, viene gestito dalla Regione o dal Ministero (per le crisi che varcano i confini di una singola regione). Il decreto precisa che la cassa in deroga non potrà essere concessa prima che siano stati utilizzati del tutto gli strumenti ordinari di flessibilità, compreso quello delle smaltimento delle ferie arretrate.
Il decreto rivede anche i limiti di durata massima del trattamento. Secondo lo schema, la cassa non potrà durare più di 8 mesi nel corso del 2014; tale durata scenderà ancora nel bienno 2015-2016 (6 mesi l’anno, e 12 nel biennio, per le imprese fuori dall’area Cigs, 5 mesi l’anno, e 11 nel biennio, per le imprese in area Cigs).
Lo schema di decreto si occupa anche della mobilità in deroga, per la quale viene adottato lo stesso impianto restrittivo: pur se i requisiti di accesso sono identici a quelli previsti per chi viene collocato in mobilità secondo la legge n. 223/1991, gli importi del trattamento sono di gran lunga inferiori (tra i 5 e i 7 mesi).