Come cambia il lavoro. In edicola lo speciale sul Jobs Act del @sole24ore @24NormeTributi

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E’ in edicola lo speciale curato da Il Sole 24 sui due decreti attuativi del Jobs Act in materia di lavoro flessibile e congedi. Riportiamo di seguito un breve estratto

Si amplia l’area del lavoro a tempo indeterminato (Giampiero Falasca)

I decreti legislativi appena varati dal Governo in tema di contratti di lavoro flessibile (d.lgs. 81/2015) e congedi parentali (d.lgs. 80/2015) riordinano la disciplina di numerosi istituti giuridici.

Il d.lgs. 81/2015 abbraccia tre grandi aree tematiche: i rapporti flessibili, il lavoro autonomo e parasubordinato e le mansioni.

In tema di lavoro flessibile, le norme esistenti vengono spostate in un unico “codice dei contratti”, ma le novità sui contenuti sono poche.

La disciplina del lavoro a termine è interessata da poche modifiche, e in larga misura viene confermato il modello costruito nel 2014 dalla riforma Poletti.

Leggermente più incisivo l’intervento sulla somministrazione. Viene approvata una liberalizzazione controllata dello staff leasing e si accentua la differenziazione con il contratto a termine.

L’apprendistato viene riscritto per l’ennesima volta; dopo la riforma Biagi e il decennio successivo di insuccessi applicativi, questo contratto sembrava aver trovato pace con il testo unico del  2011, ma la normativa è stata nuovamente cambiata nel 2012 (legge Fornero) nel 2013 (Decreto Giovannini) nel 2014 (decreto Poletti). Il codice dei contratti riscrive ancora una volta la disciplina applicabile al rapporto, la speranza di tutti è che questa norma abbia un periodo di stabilità maggiore delle precedenti.

Il part time beneficia di regole meno rigide in tema di lavoro supplementare, e trova importanti semplificazioni in tema di clausole elastiche.

Poche le novità per il lavoro intermittente – che può continuare ad essere utilizzato senza la necessità di passaggi attuativi  – e per il lavoro accessorio, per il quale viene leggermente ampliato il tetto massimo di compensi, da 5 a 7 mila euro.

Difficile da comprendere la scelta di abrogare il job sharing, una forma di lavoro che non creava alcuna problematica applicativa o gestionale (e che potrà essere ancora utilizzata, anche senza una norma di legge, come accadeva prima della legge Biagi).

Le innovazioni che riguardano la seconda area tematica, quella del lavoro coordinato e autonomo, potranno avere un grande impatto sul mercato del lavoro.

Scompare da subito il lavoro a progetto (sono fatti salvi, fino a scadenza, solo i rapporti in corso), rinasce la vecchia collaborazione coordinata e continuativa, ma viene introdotta una sorta di presunzione di subordinazione che scatterà dal 1 gennaio del 2016 (con esclusione dei settori interessati da una disciplina collettiva per i collaboratori).

Vengono meno anche i complicati indicatori di subordinazione introdotti dalla legge Fornero per il lavoro autonomo, e si completa il percorso di abrogazione dell’associazione in partecipazione.  Queste misure, unite alle regole delle “tutele crescenti” e agli incentivi contributivi per chi assume, dovrebbero favorire il transito verso il lavoro subordinato a tempo indeterminato.

La terza area di intervento del codice dei contratti riguarda la disciplina delle mansioni. Viene formalizzata la possibilità di raggiungere accordi che prevedono la riduzione di mansioni e stipendio (ipotesi già oggi ammessa dalla giurisprudenza) qualora questa misura serva a salvare il posto di lavoro; viene riconosciuta la possibilità di ridurre le mansioni in caso di mutamenti organizzativi, e viene ampliato lo spazio per i cambiamenti “orizzontale”, che non dovranno essere più limitati alle mansioni equivalente ma potranno interessare tutte le mansioni rientranti nel livello di inquadramento del dipendente.

Entra in vigore anche il d.lgs. 80/2015, sui congedi parentali, che interviene in misura mirata solo su specifici istituti, cercando di alzare alcune tutele minime e, allo stesso tempo, di risolvere alcune questioni interpretative e applicative; la novità di maggiore impatto, anche mediatico, è l’estensione del periodo nel quale è possibile fruire del congedo parentale (la cui durata non cambia); la soglia passa da 8 a 12 anni di vita del bambino.

Nel complesso, i due decreti legislativi risolvono alcune problematiche applicative, e quindi potrebbero avere un impatto positivo sul mercato del lavoro, anche ci si sarebbe aspettato un maggiore coraggio sul versante della semplificazione delle procedure.

Questo impatto positivo potrà, tuttavia, verificarsi solo se il legislatore darà tempo alla contrattazione collettiva e alle aziende di recepire e sperimentare le nuove misure, abbandonando quel metodo frenetico di legiferare che, negli ultimi anni, ha prodotto una vera e propria alluvione di norme.

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