Tenuità del fatto e sanzione penale: una pronuncia della Cassazione

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Veronica Bertocci

Con la sentenza n. 15449 del 15 aprile 2015, la terza sezione penale della Corte di Cassazione ha affrontato, per la prima volta, il tema della esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, previsto dal nuovo art. 131-bis c.p. ed introdotto dal d.lgs. n. 28 del 2015.

Questi, in breve, i punti rilevanti della sentenza:

–         il nuovo istituto ha natura sostanziale ed è, quindi, applicabile nei procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore, ai sensidell’art. 2, comma 4, c.p. che disciplina la retroattività della legge più favorevole (la Cassazione risolve il problema, dunque, dell’assenza di una disciplina transitoria);

–         nei giudizi già pendenti in sede di legittimità alla data della entrata in vigore dell’art. 131-bis c.p. la questione della sua applicabilità è rilevabile di ufficio ai sensi dell’art. 609, comma 2, c.p.p. (“Cognizione della Corte di Cassazione“);

–         la Suprema Corte deve valutare, nel merito, la sussistenza delle condizioni di applicabilità del nuovo istituto, analizzando i dati emersi nel corso del giudizio di merito ed in particolare tenendo conto di quanto emerge dalla motivazione della sentenza impugnata; in caso di valutazione positiva, la Cassazione dovrà procedere all’annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice del merito affinché valuti se dichiarare il fatto non punibile.

Nella caso di specie, la Suprema Corte ha escluso l’esistenza dei presupposti per il riconoscimento della causa di non punibilità in quanto ha ritenuto che gli elementi emersi durante il giudizio erano indicativi della gravità dei fatti addebitati all’imputato e dunque incompatibili con un giudizio di particolare tenuità degli stessi (il reato contestato era l’art. 11 del D.Lgs 74/2000 che punisce la “sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte” e l’imputato, in qualità di liquidatore di una S.a.s., aveva costituito untrust avente la sola finalità di evadere le imposte per un importo di quasi 470.000,00 euro).

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