Alternanza Scuola Lavoro, un sistema di incentivi ancora da chiarire

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Filippo Chiappi

Diamo corso all’analisi partendo dal comma 308 dell’art 1, della legge di bilancio 2017.
“Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai datori di lavoro privati, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche in apprendistato, con esclusione dei contratti di lavoro domestico e di quelli relativi agli operai del settore agricolo, decorrenti dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, e’ riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l’esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250 euro su base annua.
L’esonero di cui al presente comma spetta, a domanda e alle condizioni di cui al comma 309 del presente articolo, ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato, secondo quanto stabilito al primo periodo del presente comma, entro sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio, studenti che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro attivita’ di alternanza scuola-lavoro pari almeno al 30 per cento delle ore di alternanza previste ai sensi dell’articolo 1, comma 33, della legge 13 luglio 2015, n. 107, ovvero pari almeno al 30 per cento del monte ore previsto per le attivita’ di alternanza all’interno dei percorsi erogati ai sensi del capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, ovvero pari almeno al 30 per cento del monte ore previsto per le attivita’ di alternanza realizzata nell’ambito dei percorsi di cui al capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell’11 aprile 2008, ovvero pari almeno al 30 per cento del monte ore previsto dai rispettivi ordinamenti per le attivita’ di alternanza nei percorsi universitari.
L’esonero di cui al primo periodo del presente comma si applica inoltre ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato, secondo quanto stabilito al medesimo primo periodo, entro sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio, studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione
secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione. L’INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, anche ai fini di cui al comma 309 del presente articolo, al monitoraggio del numero di contratti
incentivati ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze”.
Aspetto importante è costituito dal fatto che il legislatore nazionale cerca di promuovere l’occupazione stabile di chi ha svolto presso il medesimo datore di lavoro richiedente, attività di alternanza scuola-lavoro per un periodo pari ad almeno il 30% delle ore previste nelle varie ipotesi che lo stesso legislatore ha ipotizzato in vari provvedimenti normativi. Ci si riferisce, ad esempio, alla legge n. 107/2015 (c.d. “buona scuola”), ove le ore di alternanza sono 400 nel triennio finale degli Istituti tecnici e 200 nel triennio finale dei licei, ai tirocini curriculari dei percorsi universitari, ai percorsi di istruzione professionale ove la competenza primaria è riservata alle Regioni o ai percorsi di Istruzione tecnica superiore (Its). L’assunzione deve avvenire nei sei mesi successivi all’acquisizione del titolo di studio.

Una riflessione dovuta concerne ora i soggetti beneficiari.

La disposizione in commento con una tecnica oramai consolidata nel tempo dal legislatore si rivolge a tutti i datori di lavoro privati che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 ed il 31 dicembre 2018 effettueranno nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato, anche in apprendistato, con l’esclusione dei contratti di lavoro domestico e di quelli relativi agli operai del settore agricolo. L’ampia dizione di natura ormai struttural-onnicomprensivo fa sì che, da un punto di vista teorico, ci possano rientrare anche i datori che non sono imprenditori (studi professionali, fondazioni, associazioni, ecc.) o anche imprese private che abbiano una partecipazione di capitale pubblico.
A maggior ragione , entrano a pieno titolo le Agenzia di Somministrazione che nel ruolo di grande interlocutore privato dell’occupazione giovanile, ben sapranno coniugare il verbo dell’alternanza scuola-lavoro, in qualità di datori di lavoro formali armonizzato con le strutture scolastiche e le imprese utilizzatrici. Il tutto genoflesso alla generazione di percorsi di occupazione stabile.

Le tipologie contrattuali degne di essere agevolate sono il contratto a tempo indeterminato e l’apprendistato (che è un contratto della stessa natura a contenuto formativo): non si parla tra le esclusioni, del lavoro intermittente a tempo indeterminato. Tenuto conto dei precedenti, per tale tipologia non si intravedono i requisiti richiesti dalla norma che vuole “promuovere forme di occupazione stabile” e, decisamente tutto si può affermare del lavoro intermittente meno che abbia tali caratteristiche, in quanto l’attività lavorativa dipende soltanto dalla chiamata del datore.

È innegabile che ci si trova di fronte all’esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali con esclusione dei premi Inail, nel limite massimo di 3.250 euro all’anno per tre anni.
A differenza di ciò che era accaduto con l’esonero triennale e di quello biennale previsto dalle leggi n. 190/2014 e n. 208/2015, la fruizione della agevolazione è a domanda con le medesime procedure previste per gli incentivi giovani e sud del 2017.

Il legislatore parla di 3.250 euro all’anno per tre anni che valgono sia per i contratti a tempo indeterminato che per l’apprendistato professionalizzante, tipologia che presenta una propria disciplina contributiva (1,5% al primo anno, 3% al secondo anno e 10% dal terzo anno in poi per le aziende dimensionate fino a nove dipendenti, 10% per quelle maggiori. A cui aggiungere per ambedue le realtà dimensionali l’1,61% della contribuzione Naspi e del fondo formazione disoccupazione).

Sulla falsa riga del 2017, verrà sicuramente chiarito che se l’esonero contributivo potrà essere riconosciuto per l’apprendistato sino a concorrenza della contribuzione agevolata che come tale è di per se ‘ è inferiore rispetto a quella “normale”.
In tal senso riproponendo il vecchio sgravio contributivo triennale (a zero) terminati al 31 dicembre 2016.
Il medesimo esonero contributivo per le assunzioni effettuate tra il 1° gennaio 2017 ed il 31 dicembre 2018 si applica anche ai datori di lavoro che assumeranno a tempo indeterminato entro i sei mesi successivi all’acquisizione del titolo di studio, giovani che hanno svolto, presso gli stessi imprenditori, periodi di apprendistato per la qualifi- ca e il diploma professionale (art. 43, D.Lgs. n. 81/2015), il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato di alta formazione (art. 45, D.Lgs. n. 81/2015).

Molti si interrogano sul fatto che in tale situazione anche l’apprendistato professionalizzante successivo ad un duale sia portatore di esonero contributivo triennale.
Il legislatore nel corpo del comma 308, perde la dizione apprendistato quale forma incentivata. Ma è pur vero che la norma con una tecnica endemica e sopraffina parla e cita sempre: “L’esonero di cui al presente comma spetta, a domanda e alle condizioni di cui al comma 309 del presente articolo, ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato, secondo quanto stabilito al primo periodo del presente comma entro sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio “; “L’esonero di cui al primo periodo del presente comma si applica inoltre ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato, secondo quanto stabilito al medesimo primo periodo, entro sei mesi….”.
Secondo quanto stabilito al primo periodo del presente comma, indica: ” Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai datori di lavoro privati, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche in apprendistato, con esclusione dei contratti di lavoro domestico e di quelli relativi agli operai del……….” , lascia intendere come anche l’apprendistato professionalizzante successivo al duale così come al tirocinio curriculare scolastico, sia portatore dell’incentivo triennale. L’INPS, dovrà esprimersi.

Occorrerà attendere, come si diceva prima, i chiarimenti dell’Istituto ma si ritiene che l’erogazione delle agevolazioni sia strettamente connessa al pieno rispetto dell’art. 31, D.Lgs. n. 150/2015, norma finalizzata ad una omogenea applicazione degli incentivi: l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente di natura legale o contrattuale, se viene violato un diritto di precedenza, se l’impresa ha in corso interventi di integrazione salariale straordinaria (tranne l’ipotesi dell’inquadramento diverso o dell’unità produttiva diversa, ecc.).

Un’altra disposizione in perfetta sintonia con il disegno (il comma 240, lettera b, art. 1) proroga, a tutto il 2017 (la norma originaria è nell’art. 32, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 150/2015), alcuni incentivi finalizzati allo sviluppo dell’apprendistato per la qualifica, il diploma e il certificato di specializzazione tecnica (art. 43, D.Lgs. n. 81/2015): con questi benefici il legislatore prova a rendere più appetibile una tipologia contrattuale ha mostrato poco “appeal”. In specie:

a) in caso di risoluzione del rapporto non si paga il ticket sul licenziamento;
b) l’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro pari al 10%, viene ridotta al 5%, questo anche per le aziende sino a 9 dipendenti a partire dal terzo anno;
c) viene riconosciuto lo sgravio totale di finanziamento della NASpI pari all’1,31%, oltre alla esenzione dal pagamento dello 0,30% ex art. 25, legge n. 845/1978, a valere su tutte le aziende prescindendo dalla dimensione;
d) gli incentivi appena citati finiscono con il termine del periodo formativo e non “perdurano”, quindi, nei dodici mesi successivi al consolidamento del rapporto.

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