Voucher, i pasticci non finiscono mai. Regime transitorio senza sanzioni

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Giampiero Falasca, Il Sole 24 Ore

Quali norme si applicano ai voucher durante il regime transitorio previsto dal dl 25/2017? La domanda non ha una risposta facile in quanto, come mette giustamente in evidenza la Fondazione Studi dei Consulenti del lavoro, il legislatore nell’abrogare frettolosamente le norme sul lavoro accessorio si è dimenticato di disciplinare il regime transitorio.Come noto, il dl 25/2017 consente di utilizzare i buoni già acquistati entro il 17 marzo fino alla fine di questo anno; il legislatore, pur lasciando aperta questa strada, si è “dimenticato” di mantenere in vita, per questo periodo, le regole sulle procedure di comunicazione preventiva e quelle sulle sanzioni.

Con la conseguenza che, per i buoni ancora validi, non si comprende quali dovrebbero essere le procedure di attivazione, ma – soprattutto – non si capisce se dovrà essere effettuata la comunicazione preventiva, prevista dal terzo comma dell’art. 49, del d.lgs. n. 81/2015 (la norma anti abusi introdotta lo scorso mese di ottobre).

Questa norma non è più vigente, neanche per i buoni ancora validi, così come è scomparsa anche la pesante sanzione prevista per l’eventuale omissione (da 400 a 2.400 euro in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione).

Si di fronte, quindi, a un grande paradosso: fino al prossimo 31 dicembre 2917, i voucher comprati entri il 17 marzo saranno ancora utilizzabili, ma i committente potranno farlo senza dover rispettare alcuna regola e, soprattutto, senza rischiare sanzioni in caso di abusi.

E’ di tutta evidenza che, in sede di conversione parlamentare del decreto legge, bisognerà intervenire, precisando che nel periodo transitorio continuano ad applicarsi, per i voucher ancora utilizzabili, tutte le norme abrogate.

Fino ad un eventuale intervento correttivo, gli operatori e i servizi di vigilanza dovranno arrangiarsi, cercando di applicare le regole con buon senso.

Le imprese dovrebbero, in via cautelativa, continuare ad effettuare la comunicazione preventiva. I servizi di vigilanza dovrebbero, invece, astenersi dal comminare sanzioni per chi non adempirà un obbligo che non esiste più.

 

 

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