Baby sitter, l’abrogazione del voucher travolge il bonus per le neo-mamme

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Alessandro Rota Porta
Il decreto legge 25/2017, sancendo la fine del sistema dei buoni lavoro, rischia di far uscire di scena anche i voucher destinati al servizio di baby sitting, il cui utilizzo era stata recentemente prorogato all’anno corrente e al 2018 dalla legge di bilancio 2017 (comma 356, dell’articolo 1, della legge 232/2016).

Ma andiamo con ordine. La legge 92/2012 (riforma Fornero) aveva introdotto in via sperimentale – per il triennio 2013-2015 – la possibilità per la madre lavoratrice di richiedere, al termine del periodo di congedo di maternità ed entro gli undici mesi successivi (in alternativa al congedo parentale) la corresponsione di voucher per l’acquisto di servizi di baby-sitting oppure un contributo per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati.

Restando nel campo della prima agevolazione, questa era stata dapprima prolungata al 2016 da parte della legge 208/2015; infine, la legge di bilancio 2017 ne ha esteso la concessione al biennio 2017-2018.

Si ricorda che al contributo possono accedere esclusivamente le madri lavoratrici aventi diritto al congedo parentale, dipendenti di amministrazioni pubbliche o di datori di lavoro privati (le iscritte alla gestione separata o altra gestione autonoma a condizioni diverse) e che lo stesso non può superare i 600 euro mensili, per un periodo complessivo non superiore a 6 mesi, a seconda della richiesta.

La madre lavoratrice, per realizzare l’acquisto dei servizi di baby sitting, utilizza una procedura internet dell’Inps che consente l’assegnazione e la successiva gestione dei voucher senza la consegna cartacea degli stessi: quindi, entro 120 giorni dalla data di accoglimento della domanda – sempre tramite il sito web dell’Inps – entra in possesso dell’importo riconosciutole, da utilizzare per il pagamento delle prestazioni della persona che si prenderà cura del bambino.

In analogia alle modalità in uso per l’utilizzo dei buoni lavoro – prima dell’inizio della prestazione lavorativa del servizio di baby sitting – la madre è tenuta ad effettuare la comunicazione preventiva di inizio della stessa.

Ora, è probabile che gli effetti dell’abrogazione degli articoli 48, 49 e 50 del Dlgs 81/2015 – i quali, appunto, disciplinavano le regole circa l’utilizzo dei voucher – si ripercuotano anche sulla misura in parola: questo perché il decreto interministeriale attuativo della disposizione (Dm del 28 ottobre 2014) e la circolare Inps 169/2014 facevano esplicito rimando alle disposizioni regolatorie del lavoro accessorio, ai fini dell’utilizzo dei medesimi.

In attesa di un intervento ufficiale da parte dell’Inps, si potrebbe ipotizzare questo scenario: i voucher baby sitting già conseguiti dalle lavoratrici interessate potranno essere spesi con le vecchie modalità (entro il 31 dicembre 2017); salvo modifiche in sede di conversione del Dl 25/2017 o diversi orientamenti Inps è, invece, probabile che per il futuro resti in piedi soltanto più lo scambio del congedo con i servizi delle strutture per l’infanzia accreditate.

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