Contratto di solidarietà difensivo e TFR: il punto sulla disciplina

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Stefania Cordeddu

Con il messaggio n. 18092 del 8/11/2013, l’Inps fornisce alcuni chiarimenti sul recupero da parte del datore di lavoro, che ha fatto ricorso al contratto di solidarietà assistito dalla CIGS, delle quote di TFR connesse alla retribuzione persa dai lavoratori alla conclusione del periodo di vigenza di tale istituto contrattuale.
I contratti di solidarietà difensivi sono accordi collettivi, anche aziendali, stipulati tra l’azienda e le rappresentanze sindacali, che prevedono la riduzione dell’orario di lavoro al fine di mantenere il livello di occupazione in caso di crisi aziendale ed evitare così la riduzione del personale.
Spetta a tutto il personale dipendente con esclusione di:
• Dirigenti;
• Apprendisti;
• Lavoratori a domicilio;
• Lavoratori con anzianità aziendale inferiore a 90 giorni;
• Lavoratori assunti a tempo determinato per attività stagionali.
La norma generale prevede una integrazione pari al 60% della retribuzioni persa per le ore di riduzione di orario, aumentata all’80% della retribuzione persa dal D.L. n. 78/2009, convertito nella legge 102/2009.
I contratti di solidarietà possono essere stipulati per un massimo di 24 mesi, prorogabili per altri 24, con l’eccezione a 36 mesi per i lavoratori occupati nelle aree del Mezzogiorno.
In seguito alla stipula del contratto di solidarietà il datore di lavoro deve fare richiesta dell’integrazione salariale al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.
Il versamento delle quote di TFR
La materia dei contratti di solidarietà difensivi supportati da CIGS è disciplinata dalla n. 863/84, che con riguardo al TFR, prevede:
• Ai fini della determinazione delle quote di accantonamento relative al trattamento di fine rapporto, deve essere computato l’equivalente della retribuzione alla quale il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di svolgimento dell’attività lavorativa;
• Le quote di TFR relative alla retribuzione persa dai lavoratori a seguito della riduzione dell’orario di lavoro sono a carico della Cassa integrazione guadagni.
La normativa in materia di contratti di solidarietà pone,quindi, in ogni caso a carico della cassa integrazione le quote di TFR connesse alla retribuzione persa dai lavoratori a seguito della riduzione dell’orario di lavoro.
Il messaggio INPS citato precisa che, nell’ipotesi di ricorso al contratto di solidarietà difensiva, tenuto conto della finalità dell’istituto, la risoluzione del rapporto di lavoro potrebbe verificarsi anche a distanza di diversi anni dall’avvenuta scadenza del medesimo contratto. Considerando che la legge n. 863/84 non pone la cessazione del rapporto di lavoro al termine del periodo di cassa, quale condizione essenziale per il rimborso delle quote del TFR connesse alla retribuzione persa dai lavoratori, l’INPS ha consentito alle aziende, che utilizzano il contratto di solidarietà difensivo assistito da CIGS come strumento gestionale per il mantenimento dei livelli occupazionali, di recuperare le quote di TFR connesse alla retribuzione persa dai lavoratori, alla conclusione del periodo di vigenza di tale istituto contrattuale. Le suddette operazioni dovranno essere effettuate entro l’anno solare di conclusione del contratto di solidarietà.

Riferimenti: Legge n. 863/84; Messaggio Inps n. 18092 del 8/11/2013; Circolare Inps n. 70/2007 ; Messaggio Inps n. 9468/2009; D.L. n. 78/2009, convertito nella legge 102/2009; art. 2120 c.c.; http://www.inps.it.

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