Agenzie per il lavoro: non è dovuto il contributo al Fondo residuale Inps

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Filippo Chiappi

Con il Messaggio 8673 del 12.11.2014 l’Inps modifica le precendenti disposizioni fornite sia con Circolare 100/2014 che con successivo  Messaggio 6897 dell’8/9/2014 .

Il Ministero  ha comunicato   all’Istituto che sono stati sottoscritti gli accordi per la costituzione del Fondo di solidarietà per il settore del lavoro in somministrazione. Da tale  motivo deriva  l’esclusione di tale settore dal versamento al Fondo residuale Inps a decorrere dal 1° gennaio 2014 ma per il solo personale somministrato.

L’Istituto, pertanto, esclude  dal campo di applicazione della contribuzione dello 0,50 % al  Fondo di solidarietà residuale le agenzie di  somministrazione lavoro, autorizzate dal Ministero del Lavoro , e  classificate con c.s.c. 7.07.08 e contestuale Codice di Autorizzazione 9A (* nota )

Il Ministero ha però precisato  che , per tale settore ,  qualora non si addivenisse al completamento dell’iter per la costituzione definitiva del fondo e l’emanazione del decreto di cui all’articolo 3, comma 16 della Legge n. 92/2012, l’Istituto dovrà procedere al recupero dei contributi da versare al Fondo, con decorrenza 1° gennaio 2014.

Per quanto inerisce invece il personale assunto per il funzionamento ed operatività dell’agenzia di lavoro ( i c.d. diretti ) tale esclusione non vige.  Infatti rimane l’obbligo nei riguardi del Fondo di solidarietà residuale con riferimento a detto personale  (posizioni con CSC 7.07.08 senza 9A).

 

(*) nota codice 9a: azienda fornitrice di lavoro temporaneo ex legge 24 giugno 1997 n. 196. Dal 01/01/2011 assume il significato di posizione per il solo personale somministrato

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