Site icon

Somministrazione, i tanti vantaggi della riforma e la necessità di affrontare diversamente il tema dei 36 mesi

Annunci

Il settore delle Agenzie per il lavoro deve fare i conti con le tante novità positive introdotte dal Jobs Act, che – in maniera per certi versi estemporanea e imprevista- sono destinate a rilanciare in maniera importante la somministrazione di lavoro.

Dal combinato disposto del decreto Poletti e della legge di conversione, infatti, è venuto fuori un sistema nel quale il contratto a termine è sicuramente più agevole da utilizzare, rispetto al passato, ma risulta ancora molto meno vantaggioso e flessibile del lavoro somministrato.

Basta qualche esempio per dimostrare questo assunto.

Il lavoro a termine è soggetto al tetto quantitativo del 20%, la somministrazione invece no; le aziende, quindi, una volta saturata la soglia massima, non avranno alternativa, dovranno usare la somministrazione, se hanno ancora bisogno di flessibilità regolare.

Inoltre, il lavoro a termine ha 5 proroghe totali, mentre la somministrazione ne ha 6 per singolo contratto: la differenza è notevole.

E ancora, il lavoro ha termine ha il diritto di precedenza, la somministrazione ne è immune; la differenza, dopo le modifiche del decreto Poletti, è rilevante.

Anche il regime sanzionatorio è diverso, per il contratto a tempo determinato si applica la nuova sanzione amministrativa (che si aggiunge al regime tradizionale) mentre per la somministrazione non c’è questo onere economico molto rilevante.

Una differenza c’è anche per il c.d. stop and go, applicabile al lavoro a termine ma non alla somministrazione.

Questa lunga lista di vantaggi (che potrebbe continuare ancora) consente di dire, senza timore di essere smentiti, che la somministrazione potrà assorbire tutta quella quota di lavoro flessibile che non sarà collocabile nelle nuove soglie del lavoro a tempo.

Questo risultato sarebbe del tutto coerente con la Direttiva 104/2008, che riconosce il grande valore del lavoro tramite Agenzia e chiede agli Stati Membri di rimuove gli ostacoli all’utilizzo di tale contratto.

Invece che concentrarsi su queste novitá, alcuni operatori sembrano intenzionati ad ingaggiare una battaglia inutile e dannosa sul tema della durata massima di 36 mesi.

Proviamo a sintetizzare i termini della questione.

Fino alla firma del nuovo contratto di settore (siglato il 27 febbraio 2014), le Agenzie per il lavoro potevano assumere a termine lo stesso lavoratore per un periodo massimo di 36 o 42 mesi, secondo quanto prevedeva il loro CCNL.

Venuto meno questo limite di matrice collettiva, c’è stato un periodo di vuoto normativo, durante il quale il contratto a termine del somministrato non era soggetto ad alcun tetto massimo.

Il decreto Poletti ha colmato questo vuoto, stabilendo che un contratto a termine, comprese proroghe, e quale che sia la mansione, non può durare più di 36 mesi con lo stesso datore di lavoro, anche nell’ambito della somministrazione.

La norma pare chiara, ma qualcuno obietta che non esiste un divieto espresso di rinnovo del contratto, e quindi alla fine dei 36 mesi l’Agenzia potrebbe ripartire con un nuovo contratto a termine con lo stesso lavoratore.

Questa lettura porterebbe al sostanziale svilimento della norma (che senso ha fissare un tetto di 36 mesi se questo è superabile senza vincoli?) e andrebbe chiaramente contro lo spirito della Direttiva 104/2008.

La Direttiva, come già detto, riconosce il valore del lavoro tramite Agenzia, ma dice in maniera chiara che i rinnovi non possono essere usati per celare abusi.

Invece che scommettere su interpretazioni normative forzate, il settore dovrebbe prendere atto che esiste il problema e andare a cercare la soluzione usando lo strumento che la stessa legge individua per gestire questi problemi: la contrattazione collettiva.

Un accordo collettivo potrebbe rimodulare la soglia, allungandola oppure creando regole e condizioni per adeguarla alle specificità del settore.

Non sarebbe un ritorno alla vecchia stabilizzazione, che non ha funzionato e nessuno rimpiange: sarebbe soltanto una soluzione pragmatica a un problema che oggi non si vuole vedere ma che molto presto potrebbe presentarsi in sede giudiziaria, con il rischio di cancellare tutto quello di buono (molto, come abbiamo visto) che c’è nelle riforme recenti.

Exit mobile version