La responsabilità dell’utilizzatore per danni causati al lavoratore somministrato. Interviene la Cassazione.

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Filippo Chiappi

La Suprema Corte di Cassazione con l’ordinanza del 9 maggio, n. 11170, ha fatto ampia luce per sbrogliare la  storica questione della suddivisione di responsabilità tra l’Agenzia per il Lavoro e l’azienda utilizzatrice in caso di danni causati al lavoratore in somministrazione da infortuni avvenuti sul luogo di lavoro,  dalla mancata osservanza degli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro.

La recedente sentenza della Corte di Appello attestava una solidale  responsabilità tra l’Agenzia del Lavoro e l’azienda utilizzatrice.

La Corte di Cassazione, con questa decisione, sconfessando il secondo grado di merito, riafferma il principio secondo cui per gli incidenti occorsi al lavoratore somministrato a causa del mancato rispetto degli obblighi in materia di sicurezza, la responsabilità ricade esclusivamente sull’azienda utilizzatrice e non l’Agenzia, se quest’ultima ha negozialmente trasferito in capo all’utilizzatore gli obblighi riguardanti la formazione e l’informazione sui rischi della lavorazione, e l’addestramento all’uso dei macchinari in conformità al dlgs 81/2008.

Il dlgs n. 81/2008 chiarisce che nell’ambito di un contratto di somministrazione di lavoro tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico dell’utilizzatore.  Proprio perché l’individuazione del soggetto responsabile degli oneri di protezione a questo collegati, segue la strada della effettivita’ del rapporto e della sua vicinanza ai soggetti che in esso vengono coinvolti. Cio’ depone per la legittima  possibilità di delegare da parte del sonministratore  all’utilizzatore gli obblighi di informazione sui rischi per la sicurezza del lavoratore e gli obblighi formativi sulle attrezzature in uso.  Spostado di fatto sul soggetto direttamente presente nel luogo di lavoro e diretto conoscitore dei macchinari, delle lavorazioni e, in sintesi, delle problematiche legate alla specifica sicurezza di quel luogo di lavoro, gli obblighi di puntuale e diretta formazione e informazione del lavoratore.

Tutto cio’ trova fondamento anche  nell’art.  23, comma 5, D.Lgs. n. 276/2003, oggi sostituito dall’art. 35 D.Lgs n. 81/2015, che incentra sull’utilizzatore il compito di provvedere per i lavoratori somministrati a tutti gli obblighi di prevenzione e protezione  cui è tenuto per i propri diretti,  rendendolo  responsabile di ogni evento che si verifichi durante la prestazione lavorativa da lui eterodiretta, portando con se la piena responsabilità rispetto alle conseguenze dannose verificatesi.

La logica traslazione  delle responsabilità degli obblighi di informazione nei riguardi del somministrato su tutto ciò che concerne il rischio per la sicurezza e la salute,  e di formazione per l’uso delle attrezzature, si può declinare solo ed esclusivamente in caso di accordo esplicito tra le parti quali persone giuridiche.

Un accordo privatistico che deve essere riportato anche nel contratto individuale di lavoro,  divenendo estendibile ed opponibile anche al lavoratore: a chiosa avremo cosi il formale  ampliamento della obbligazione assunta dall’utilizzatore e la esclusione della responsabilità del somministratore.

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