Appalti illeciti, l’Ispettorato del lavoro dichiara guerra agli abusi

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Le esternalizzazioni – e il loro utilizzo abusivo- finiscono nel mirino dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro. Con due distinte circolari (numeri 6 e 7, entrambe pubblicate il 29 marzo scorso) l’Istituto di vigilanza ricorda alcune regole da applicare ai processi di decentramento produttivo, allo scopo di rafforzare le tutele dei lavoratori coinvolti.

La circolare n. 6 si occupa del regime di responsabilità solidale da applicare al contratto di subfornitura industriale, ricordando che la Corte Costituzionale (sentenza n. 254 del 6 dicembre 2017) ha dichiarato applicabile a tale fattispecie il regime di solidarietà previsto per gli appalti di servizi dalla legge Biagi (art. 29 d.lgs. n. 276/2003).

In virtù della sentenza, il committente del contratto di subfornitura è obbligato in solido anche con il subfornitore relativamente ai crediti lavorativi, contributivi ed assicurativi dei dipendenti utilizzati da quest’ultimo.

La circolare precisa, inoltre, che il regime di responsabilità solidale si applica anche ai casi di distacco: tanto quello ordinario, disciplinato dall’art. 30 del D.Lgs. n. 276/2003, quanto quello transnazionale, regolato dal D.Lgs. n. 136/2016.

La circolare n. 7 si occupa di un tema diverso ma collegato: L’utilizzo fraudolento del contratto di rete (art. 3, comma 4 ter, del D.L. n. 5/2009).

L’Ispettorato mette nel mirino l’utilizzo quegli annunci pubblicitari che promuovono l’utilizzo del distacco nell’ambito di contratti di rete come strumento per ottenere alcuni “ forti vantaggi”, quali la  mancata applicazione del CCNL in caso di socio lavoratore di cooperativa, l’utilizzo del personale alla stregua del lavoro interinale, l’assenza di responsabilità legale e patrimoniale verso i dipendenti esternalizzati, minori costi per lavoro straordinario, festivo e malattia e, infine, maggiore “flessibilità” nella chiusura dei rapporti con i lavoratori non più “graditi”.

La circolare ricorda che questi annunci possono celare ipotesi di somministrazione e distacco illeciti.

Il contratto di rete, infatti, non può mai essere utilizzato come strumento volto ad arrecare un pregiudizio nel trattamento economico e normativo applicabile ai lavoratori, ma deve rispettare alcuni requisiti specifici.

Innanzitutto, tale accordo può essere stipulato esclusivamente tra due o più imprese, mentre non possono partecipare alla rete quei soggetti che non sono qualificabili come imprenditori ai sensi dell’art. 2082 c.c. (ad es. professionisti e associazioni); il contratto, inoltre, può produrre effetti solo dopo che sia stato regolarmente iscritto nel registro delle imprese.

Una volta sottoscritto e registrato, il contratto di rete consente di usare il distacco con maggiore flessibilità e, soprattutto, consente di prevedere la “codatorialità” tra le imprese che ne fanno parte e i lavoratori.

Questa circostanza deve, tuttavia, risultare dallo stesso contratto, così come deve risultare dal contratto la “platea” dei lavoratori che vengono, in questo modo, messi “a fattor comune” al fine di collaborare agli obiettivi comuni.

Anche nel caso di codatorialità, i lavoratori devono essere formalmente assunti – mediante i relativi adempimenti di legge – da una delle imprese partecipanti, e deve essere garantito al lavoratore il trattamento economico e normativo previsto dal contratto collettivo applicato dal datore di lavoro che procede all’assunzione.

In caso di omissioni relative al trattamento retributivo o contributivo, si applica verso tutti i soggetti del contratto di rete applicazione il principio generale della responsabilità solidale sancito dalla legge Biagi; tale principio, conclude la circolare, si estende anche alle eventuali omissioni contributive derivanti dall’applicazione di un contratto collettivo che non abbia i caratteri della maggiore rappresentatività comparativa di settore. L’esatto contrario di quanto incautamente promettono gli annunci prima ricordati.

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