Esonero contributivo per i giovani, i casi particolari

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Alessandro Rota Porta – Il Sole 24 Ore

L’esonero contributivo introdotto dalla legge 205/2017 si gioca attraverso un puzzle di condizioni: proprio la complessità delle differenti casistiche che si possono verificare ha portato l’Inps – con la circolare 40/2018 – ad illustrare come vadano gestite queste situazioni particolari: di sicuro interesse la possibilità di fruire del bonus anche quando l’assunzione realizza un obbligo preesistente, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo. Ma andiamo con ordine.

Tralasciando il requisito anagrafico che deve possedere il lavoratore incentivato, la circolare 40 ha chiarito come debba essere verificata la condizione che l’assunzione riguardi soggetti i quali non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altri datori di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa: a tal fine, sono considerati neutrali eventuali precedenti rapporti di lavoro domestico, di lavoro a chiamata, di apprendistato. Per quest’ultima fattispecie, l’Inps precisa espressamente come anche i periodi di apprendistato svolti presso il medesimo datore non siano ostativi al riconoscimento dell’agevolazione: analoga precisazione non è stata fatta con riferimento al lavoro a chiamata ma si ritiene che possa godere dell’incentivo anche quel datore che abbia già impiegato lo stesso lavoratore con un rapporto di lavoro intermittente a tempo indeterminato, nel momento in cui “stabilizza” il soggetto con un normale contratto a tempo indeterminato.

E’, altresì, da effettuare con attenzione la verifica per ottenere l’esonero nell’ipotesi di mantenimento in servizio al termine del periodo di apprendistato, per i 12 mesi successivi alle agevolazioni “standard” già previste dall’articolo 47, comma 7, del Dlgs 81/2015: in primo luogo, il lavoratore non deve aver compiuto 30 anni alla data della “trasformazione”, come stabilito dall’articolo 1, comma 106, della legge 205/2017; poi, sempre riferendosi alla data della prosecuzione, va controllato se il soggetto abbia o meno avuto precedenti rapporti a tempo indeterminato, nell’ultima ipotesi, ostativi al godimento dell’agevolazione.

L’inps ha quindi passato in rassegna alcuni casi particolari: ad esempio, ha precisato come i pregressi rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato all’estero precludano la fruizione dell’esonero contributivo; invece, prosegue il godimento dell’incentivo (per il periodo residuo non goduto) nelle ipotesi di cessione del contratto a tempo indeterminato o di trasferimento d’azienda – ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 1406 e 2112 del Codice civile – con passaggio del dipendente al cessionario.

Negato, invece, l’accesso all’esonero laddove – in sede ispettiva – il rapporto di lavoro autonomo, con o senza partita Iva, nonché quello parasubordinato vengano riqualificati come rapporti di lavoro subordinati a tempo indeterminato (ad analoghe argomentazioni era giunto il messaggio Inps 459/2016, trattando un’altra agevolazione).

Infine, va tenuto presente che l’esonero non spetta se, nei sei mesi precedenti l’assunzione incentivata, il datore che assume abbia effettuato licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero licenziamenti collettivi, nella medesima unità produttiva (articolo 1, comma 104, della legge 205).  

Inoltre, il datore di lavoro, nei 6 mesi successivi all’assunzione incentivata, non deve procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo del medesimo lavoratore o di un lavoratore impiegato nella stessa unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica, pena la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito. Poco chiaro è il riferimento che la norma opera alla “qualifica” sebbene il concetto dovrebbe essere all’articolo 2103 del Codice civile, ossia alla verifica rispetto allo stesso livello della categoria legale di inquadramento.

Si precisa, al riguardo, che il rispetto di entrambi i requisiti di cui sopra non è richiesto nelle ipotesi in cui si intenda fruire dell’esonero per il mantenimento in servizio al termine del periodo di apprendistato.

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