Ticket licenziamento, i chiarimenti INPS

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Filippo Chiappi

L’articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, prevede che, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, a decorrere dall’anno 2016, gli importi del trattamento di cui alle lettere a) e b) dell’articolo 3, comma 5, del decreto citato (c.d. “tetti” dei trattamenti di integrazione salariale), nonché la retribuzione mensile di riferimento, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, da prendere a riferimento quale soglia per l’applicazione del massimale più alto, siano aumentati nella misura del 100 per cento dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

Con  circolare  INPS n. 19/2018, vengono indicate le misure, in vigore dal 1° gennaio 2018, degli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, dell’assegno ordinario e dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito, dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito Cooperativo, dell’indennità di disoccupazione NASpI, dell’indennità di disoccupazione DIS-COLL, dell’indennità di disoccupazione agricola, nonché la misura dell’importo mensile dell’assegno per le attività socialmente utili.

Per quanto in premessa, In base a quanto comunicato dall’Inps nella circolare INPS n. 19 del 31 gennaio 2018  – per effetto della rivalutazione ISTAT – il c.d. Ticket licenziamento, per l’anno 2018, è pari a 495,34 euro (41% di 1.208,15 euro) per ogni anno di lavoro effettuato, fino ad un massimo di 3 anni.

L’importo massimo del contributo è pari a 1.486,02 euro per rapporti di lavoro di durata pari o superiore a 36 mesi.

Il contributo deve essere calcolato in proporzione ai mesi di anzianità aziendale e senza operare alcuna distinzione tra tempo pieno e part-time. Infine, vanno calcolati i mesi superiori a 15 giorni: la quota mensile è pari a 41,28 euro/mese (495,34/12).

Discorso diverso concerne il ticket nel caso di licenziamenti collettivi. Ai sensi dell’articolo 24 della Legge 223 del 1991, il licenziamento si definisce collettivo quando viene intimato da aziende con oltre 15 dipendenti:

– nell’arco di un periodo di almeno 120 giorni ad almeno 5 dipendenti a tempo indeterminato nella stessa provincia, anche se in più unità produttive; – per riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro.

In mancanza di uno di questi requisiti il licenziamento si definisce plurimo oggettivo  e non collettivo e quindi è disciplinato dalle norme sui licenziamenti individuali.

La circolare del Ministero del Lavoro n. 155/1991 ha precisato che il limite dei 15 dipendenti va inteso come media degli ultimi 6 mesi e comprende anche i lavoratori con qualifica di apprendista.

Come sancito dall’art. 16 della Legge 161/2014, anche i dirigenti vanno considerati sia nel numero dei lavoratori in forza sia, se licenziati, nel limite dei 5 dipendenti che determina il licenziamento collettivo.

L’INPS norma con il messaggio n. 594/2018. Qui, è intervenuta la legge di bilancio 2018. Con il comma 137, art. 1, legge n. 205/2017 aumenta, notevolmente, dal 1° gennaio 2018 l’importo del contributo di  ingresso alla NASpI per le aziende che licenziano il proprio personale al termine della procedura collettiva di riduzione di personale , i cosiddetti licenziamenti collettivi al termine di una procedura di riduzione di personale che interessi le imprese ricadenti nel campo di applicazione della CIGS. Queste, sono le aziende con più di 15 dipendenti  che rientrano nei seguenti settori:

– Industria (compresa edilizia e lapidei) con più di 15 dipendenti nel semestre precedente; – Imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti nel semestre precedente ;

– Imprese con  più di 50 dipendenti:

Commercio con più di 50 dipendenti nel semestre precedente; Agenzie di viaggio/turismo (anche operatori turistici) con più di 50 dipendenti nel semestre precedente; – Logistica con più di 50 dipendenti nel semestre precedente

l valore del ticket risulta raddoppiato. In particolare, l’articolo 1, comma 137, della citata legge n. 205/2017 dispone che “A decorrere dal 1^ gennaio 2018, per ciascun licenziamento effettuato nell’ambito di un licenziamento collettivo da parte di un datore di lavoro tenuto alla contribuzione per il finanziamento dell’integrazione salariale straordinaria, ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, l’aliquota percentuale di cui all’articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è innalzata all’82 per cento. Sono fatti salvi i licenziamenti effettuati a seguito di procedure di licenziamento collettivo avviate, ai sensi dell’articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, entro il 20 ottobre 2017”.

Tale disposizione determina, pertanto, l’aumento del contributo ex articolo 2, comma 31, della legge n. 92/2012, a carico dei datori di lavoro tenuti al finanziamento della CIGS che licenziano dipendenti a conclusione di una procedura di licenziamento collettivo.

Sono soggetti al versamento del contributo, nella misura stabilita dall’articolo 1, comma 137, della legge n. 205/2017, esclusivamente i datori di lavoro di cui sopra, tenuti al versamento della contribuzione per il finanziamento dell’integrazione salariale straordinaria (0,90%, di cui 0,30% a carico del lavoratore) ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, che, come tali, rientrano nel campo di applicazione della CIGS .

Tenuto conto che, per l’anno 2018, il massimale mensile NASpI è di € 1.208,15, per ogni dodici mesi di anzianità aziendale, la contribuzione da versare è pari a €990,68 (€ 1208,15 x 82%). Per i lavoratori con anzianità pari o superiore a 36 mesi il contributo è pari a € 2.972,04 (990,68 x 3 anni).

Come già chiarito con circolare n. 44/2013, per i lavoratori con anzianità aziendale diversa da 12, 24 o 36 mesi, il contributo deve essere rideterminato in proporzione al numero dei mesi di durata del rapporto di lavoro.

L’INPS ricorda, Inoltre, ai sensi dell’articolo 2, comma 35, della legge n. 92/2012, nei casi di licenziamento collettivo in cui la dichiarazione di eccedenza del personale di cui all’articolo 4, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, non abbia formato oggetto di accordo sindacale, la misura del contributo in argomento è moltiplicata per 3 volte. Pertanto, risulterà pari ad euro 2972,04 per anno di anzianità. Per un lavoratore con anzianità pari o superiore a 36 mesi il contributo sarà pari ad euro 8916,12.

L’INPS ai fini delle denunce contributive istituisce nuovi codici (M501 e M502) mentre  lascia invariati quelli già operativi per le imprese non interessate dal rincaro del ticket.

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