Dalla legge di bilancio più appeal all’apprendistato

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Alessandro Rota Porta

 

La novità per il 2018 in tema di agevolazioni sulle assunzioni è il bonus strutturale introdotto dalla legge 205/2017 ma, nel panorama degli incentivi, sarebbe sbagliato dimenticarsi del contratto di apprendistato.

Purtroppo il passato legislativo che ha caratterizzato l’evoluzione di questo contratto – soprattutto per la componente inerente l’erogazione della formazione – ne ha frenato il ricorso, scoraggiando i datori di lavori ad avviare questa tipologia di rapporti.

Va, però, ricordato come l’intervento del Dl 34/2014 e le conferme del Dlgs 81/2015 hanno riportato l’istituto ad una gestione più semplice, con regole chiare circa la componente formativa.

Insomma, si tratta di un contratto molto vantaggioso perché, da un lato, consente all’azienda di poter formare il lavoratore in vista della qualifica che andrà ad acquisire, dall’altro, porta con sé notevoli risparmi di costo.

Adesso, con le misure messe in campo dalla legge di bilancio 2018, è stato impresso un ulteriore slancio che dovrebbe sgombrare le diffidenze ancora presenti verso questa fattispecie contrattuale: infatti, oltre ai vantaggi normativi (gli apprendisti si escludono dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e Ccnl per l’applicazione di determinate normative e istituti), economici (possibilità, disciplinata dai Ccnl, di sottoinquadramento fino a 2 livelli inferiori a quello di qualificazione o di retribuire in percentuale al livello di qualificazione) e contributivi (l’abbattimento dell’onere è pari ad un 30% circa) che l’apprendistato porta con sé si aggiungono due ulteriori spunti.

Il primo risiede nel comma 106 e consente di godere dell’esonero sui contributi Inps nella misura del 50% (con tetto annuale di 3.000 euro) con riferimento all’anno successivo al termine dei normali benefici che caratterizzano il contratto: l’unica condizione è che il lavoratore non abbia compiuto 30 anni alla data della prosecuzione in servizio, finito il periodo formativo. In questo modo – per la durata standard di un rapporto di apprendistato – si potrà usufruire di agevolazioni per 60 mesi.

L’altra misura consiste nella concessione dell’esonero contributivo totale, per un periodo di 36 mesi, pur sempre nel limite annuale di 3mila euro, nel caso un datore di lavoro assuma – entro sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio – studenti che abbiano già effettuato presso lo stesso periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma ovvero periodi di apprendistato in alta formazione.

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