È antisindacale la sanzione al dipendente che non evade il surplus di lavoro causato da uno sciopero

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Riccardo Maraga

Costituisce condotta antisindacale la decisione del datore di lavoro di infliggere una sanzione disciplinare conservativa (pari a 6 giorni di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione) ad una dipendente che non era riuscita a consegnare nei tempi la posta essendosi accumulata della corrispondenza inevasa in occasione dello sciopero cui la lavoratrice aveva aderito.

La Cassazione, con la sentenza del 19 gennaio 2018 n. 1392, conferma, dunque, in sede di legittimità, quanto stabilito dai Giudici di merito ad avviso dei quali, con l’inflizione della sanzione disciplinare, l’azienda ha scaricato sulla lavoratrice le conseguenze organizzative e produttive legate all’astensione dal lavoro per adesione allo sciopero.

Un simile comportamento, ad avviso dei Giudici, costituisce una indebita compressione del diritto allo sciopero di cui all’art. 40 della Carta Costituzionale e, soprattutto, integra una condotta potenzialmente in grado di continuare a produrre effetti anche ben oltre il singolo episodio legato alla dipendente sanzionata.

Se si afferma, infatti, che i dipendenti che aderiscono ad uno sciopero possono subire conseguenze sanzionatorie legate all’accumulo di lavoro che l’astensione dal lavoro comporta, si viene a determinare un minaccioso deterrente da valere in futuro e ciò comprime illegittimamente il diritto allo sciopero.

Tale ultimo aspetto consente di ravvisare, nella fattispecie sottoposta allo scrutinio del Giudice di legittimità, la sussistenza del requisito dell’attualità della condotta antisindacale, in quanto la sanzione inflitta alla dipendente comporta una lesione del diritto di sciopero che perdura ben oltre la singola fattispecie e che può dirsi, dunque, attuale.

La Cassazione torna inoltre a pronunciarsi sul requisito della “nazionalità” dell’organizzazione sindacale, presupposto per la legittimazione attiva all’esercizio dell’azione di cui all’art. 28 dello Statuto dei Lavoratori.

Ribadendo un consolidato orientamento giurisprudenziale, la Cassazione conferma che la legittimazione ad agire ex art. 28 Stat. Lav. spetta agli organismi locali delle Organizzazioni Sindacali nazionali, intendendosi con l’aggettivo “nazionale” il sindacato che opera in gran parte del territorio nazionale anche se non firmatario di alcun CCNL.

La firma del CCNL, infatti, può costituire un indice della diffusione nazionale del sindacato ma non rappresenta, di certo, un presupposto indefettibile dovendosi, al contrario, verificare la presenza di una struttura organizzativa articolata a livello nazionale e lo svolgimento di un’effettiva azione sindacale non su tutto ma su gran parte del territorio nazionale.

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