Filippo Chiappi
Il Decreto n. 3/2018 dell’Anpal fissa il nuovo incentivo occupazione NEET 2018. Ai datori di lavoro che assumono, senza esserne obbligati ossia senza esservi tenuti in virtù di un obbligo di legge o di contratto collettivo, con contratto a tempo indeterminato o apprendistato professionalizzante, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018, i giovani NEET (che non studiano e non lavorano) spetta l’esonero contributivo del 100% dei contributi dovuti, fino a 8.060 euro, fruibile nei primi 12 mesi del rapporto di lavoro.
Ai sensi dell’art.2, l’incentivo viene riconosciuto ai datori di lavoro privati che assumono, senza esservi tenuti, giovani NEET ossia:
– giovani disoccupati o non occupati. Come tali devono aver presentato la DID online o al Centro per Impiego;
– giovani fuori da qualsiasi percorso di istruzione o formazione;
– giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni (30 anni non compiuti);
– giovani che abbiano aderito al programma Garanzia giovani sul portale della loro regione. Nel caso di giovani di età inferiore a 18 anni devono aver assolto al diritto dovere all’istruzione e formazione.
Ciò consente ai datori di lavoro di non pagare i contributi previdenziali solo per il primo anno di assunzione nella misura del 100% fino ad un tetto massimo di 8060 euro annui.
Ai sensi dell’art. 3, l’incentivo è su base nazionale, quindi spetta per le assunzioni effettuate presso le sedi di lavoro ubicate su tutto il territorio nazionale, con l’esclusione della sola provincia autonoma di Bolzano.
L’art. 4 del Decreto Anpal stabilisce che “l’incentivo è riconosciuto ai datori di lavoro che assumano i giovani con una delle seguenti tipologie contrattuali:
– contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione;
– contratto di apprendistato professionalizzante (si presume anche a scopo di somministrazione).
L’incentivo è riconosciuto anche in caso di lavoro a tempo parziale (part-time). Rientra nell’ambito di applicazione dell’incentivo anche il socio lavoratore di cooperativa, se assunto con contratto di lavoro subordinato. L’incentivo è escluso in caso di assunzioni con contratto di lavoro domestico, occasionale o intermittente”.
L’articolo 5 del Decreto Anpal definisce l’importo:”l’incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro (100%), con esclusione di premi e contributi dovuti all’INAIL, per un periodo di 12 mesi a partire dalla data di assunzione, nel limite massimo di 8.060 euro annui per lavoratore assunto, riparametrato e applicato su base mensile”. La fruizione mensile dell’esonero è pari ad un massimo di 671,66 euro mensili (8.060 diviso 12) e un massimo di 22,08 euro per ogni giorno di fruizione dell’agevolazione contributiva. Inoltre stabilisce che “In caso di lavoro a tempo parziale il massimale è proporzionalmente ridotto” nel senso che l’ esonero nel caso del contratto part-time è sempre totale (100%) ma parametrato come tetto massimo alla percentuale del part-time medesimo. Ciò vuol dire che gli 8.060 euro sono riferiti ai rapporti di lavoro a tempo pieno. In caso di part-time la misura massima dell’incentivo in termini di spettanza effettiva, a titolo di esempio, è riproporzionata nel seguente modo: in caso di part-time al 50% (20 ore settimanali), l’incentivo massimo spettante è pari a 4.030 euro annui L’incentivo deve essere fruito a pena di decadenza entro il termine del 29 febbraio 2020.
L’art. 8 ci parla di cumulabilità. L’incentivo occupazione NEET 2018 è cumulabile con l’incentivo strutturale all’occupazione giovanile stabile, previsto dall’articolo 1, comma 100, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205. In definitiva, laddove il giovane NEET candidato all’assunzione con contratto a tempo indeterminato (l’apprendistato non è contemplato dal comma 100) possiede anche i requisiti dell’incentivo nazionale, ossia è al primo contratto a tempo indeterminato nella vita, il datore di lavoro può beneficiare dell’esonero contributivo del 100% fino a 8.060 euro per il primo anno di assunzione e poi può beneficiare per ulteriori due anni dell’esonero contributivo del 50% fino a 3.000 euro.
L’articolo 9 del Decreto esclude la cumulabilità con altri incentivi all’assunzione di natura economica e contributiva, ivi compreso il nuovo incentivo occupazione Mezzogiorno, che è stato approvato per le assunzioni nelle regioni del SUD.
L’art. 7 interviene sulla compatibilità con gli aiuti di stato. L’incentivo è fruibile ed è quindi riconosciuto nei limiti del “de minimis” ossia della cosiddetta intensità massima di aiuto previsti dall’art. 32 del Reg. UE n. 651/2014 (200mila euro in tre anni) con la possibilità di andare oltre questi limiti nel caso in cui l’assunzione del giovane Neet consenta di realizzare un incremento occupazionale netto in termini di aumento del numero di unità lavorative. L’incremento occupazionale netto è da intendersi quale aumento netto del numero di dipendenti di un datore di lavoro rispetto alla media dei dodici mesi precedenti. Il requisito dell’incremento occupazionale netto non è richiesto nei casi in cui l’assunzione vada a coprire posti precedentemente occupati da lavoratori che si sono dimessi, da portatori di handicap, da pensionati per raggiunti limiti di età, da lavoratori che, volontariamente, hanno trasformato il proprio rapporto da tempo pieno a tempo parziale, da lavoratori licenziati per giusta causa con chiara esclusione dei posti “liberi” a seguito di licenziamento collettivo per riduzione di personale
Il Decreto in esame, consente l’assunzione del giovane NEET under 30 senza particolari requisiti se l’azienda non supera il limite del de minimis degli aiuti di stato. A parte l’iscrizione al Programma Garanzia Giovani, età 16-29 anni, stato di disoccupazione. Nel caso di superamento, è necessario che l’azienda determini con l’assunzione un incremento occupazionale netto. Ma se il giovane ha un’età tra i 25 e i 29 anni, occorrono determinati requisiti, stabiliti dall’art. 7, comma 6 del Decreto Anpal.
In particolare, “per i giovani di età compresa tra 25 e 29 anni di età, l’incentivo può essere fruito solo quando, in aggiunta all’incremento occupazionale netto, ricorra una delle seguenti condizioni:
– il giovane sia privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ai sensi del D.M. 20 marzo 2013;
– il giovane non sia in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;
– il giovane abbia completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non abbia ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
– il giovane sia assunto in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato, ovvero sia assunto in settori economici in cui sia riscontrato il richiamato differenziale nella misura di almeno il 25 per cento, ai sensi del Decreto Interministeriale n. 335 del 10 novembre 2017 di attuazione dell’articolo 2, punto 4, lettera f) del Regolamento (UE) n. 651/2014.
Il Decreto che istituisce l’Incentivo occupazione NEET, analogamente all’incentivo occupazione Mezzogiorno, richiama i principi del Decreto ministeriale del 20 marzo 2013, che definisce “chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”. Come in passato, ai fini dell’accertamento della presenza del requisito occorrerà considerare il periodo di sei mesi antecedente la data di assunzione e verificare che in quel periodo il lavoratore considerato non abbia svolto:
– una attività di lavoro subordinato legata ad un contratto di durata di almeno sei mesi;
– ovvero una attività di collaborazione (o altra prestazione di lavoro di cui all’articolo 50, comma 1, lett.c-bis), del TUIR) la cui remunerazione annua lorda sia superiore a 8.000 euro;
– o, ancora, una attività di lavoro autonomo tale da produrre un reddito annuo lordo superiore a 4.800 euro.
Lo status di lavoratore privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi sussiste se il lavoratore non ha avuto un rapporto di lavoro subordinato negli ultimi 6 mesi di almeno sei mesi (contratto a termine, contratto a tempo indeterminato o anche altre tipologie di lavoro subordinato) attraverso una certificazione SAP dal Centro per l’Impiego laddove attesta uno stato di disoccupazione. Ma ciò significa ulteriormente come sia altresì riconosciuto lo status di lavoratore privo di impiego regolarmente retribuito in caso di un attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro di durata inferiore a sei mesi. E’ il caso di un contratto a tempo determinato di durata inferiore a 6 mesi. Lo status di lavoratore privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi sussiste anche quando il lavoratore ha svolto lavoro autonomo o parasubordinato (quindi contratti a progetto o contratti di collaborazione coordinata e continuativa) dai quali il reddito annuale minimo personale è un reddito inferiore a quello minimo escluso da imposizione fiscale. Nel caso del lavoro autonomo tale limite è 4.800 euro annui. Nel caso di un lavoratore parasubordinato (contratto di collaborazione coordinata e continuativa), tale limite è di 8.000 euro annui.
Pertanto, il concetto di status impiego regolarmente retribuito deve essere riferita alla rilevanza del lavoro sotto il profilo della durata (per il lavoro subordinato) o della remunerazione (per il lavoro autonomo).
L’art 10 del Decreto in commento, l’incentivo occupazione NEET 2018 va richiesto con istanza preliminare di ammissione all’Inps esclusivamente attraverso la DiResCo” (Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente). Attraverso la prenotazione preliminare, l’Inps accantona le risorse per il datore di lavoro richiedente, comunica l’accoglimento dell’istanza preliminare e dà un lasso di tempo di 10 giorni, a pena di decadenza. per comunicare la conferma della prenotazione dell’incentivo inserendo i riferimenti della comunicazione di assunzione unilav/unisomm. Il Decreto prevede che il beneficio è autorizzato secondo l’ordine cronologico di presentazione dell’istanza preliminare.