Bonus assunzioni al Sud, emanato il decreto ANPAL che fa partire l’incentivo

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Filippo Chiappi

E’ stato pubblicato in data 26 u.s, sul sito dell’Anpal, il decreto direttoriale n. 2/2018 che rende operativo il nuovo incentivo per le assunzioni nel Mezzogiorno, operate dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018.

Si tratta di uno sgravio contributivo e non di un esonero, pertanto come vedremo soggetto alla pesante regola del “de minimis”,  per un tetto massimo di  8.060 euro annui rivolto ai datori di lavoro privati, che assumono, senza esserne obbligati ossia senza esservi tenuti in virtù di un obbligo di legge o di contratto collettivo,  lavoratori di età compresa tra i 16 anni e 34 anni di età, laddove la sede di lavoro, per la quale viene effettuata l’assunzione sia ubicata nelle regioni del SUD.

 

L’incentivo è esteso anche a coloro che hanno un’età superiore a 35 anni, purché abbiamo lo status di lavoratori privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.

 

  1. Incentivo occupazione Mezzogiorno 2018: fino a 8.060 euro per un anno.

 

In base all’art 5 del decreto in commento, l’incentivo è pari al 100% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e contributi dovuti all’Inail, per un periodo di 12 mesi a partire dalla data di assunzione, nel limite massimo di 8.060 euro su base annua, per lavoratore assunto, riparametrato e applicato su base mensile”.

Pertanto, a differenza di quanto previsto dal nuovo incentivo a carattere nazionale (comma 100 e seguenti) che concerne uno sgravio contributivo del 50% per chi assume under 35  nel 2018 (under 30 nel 2019) e su base triennale,  l’incentivo occupazione Mezzogiorno per le assunzioni al SUD è un esonero contributivo al 100% fino a 8.060 euro annui, per 12 mesi.

Le eventuali assunzioni con contratto part-time, saranno oggetto di una riparametrazione dell’incentivo sulla base dell’orario di lavoro rispetto al tempo pieno legale o contrattuale collettivo. Infatti, l’art. 5, comma 2 stabilisce che “in caso di lavoro a tempo parziale il massimale (di 8.060 euro) è proporzionalmente ridotto”.  Ciò vuol dire che gli 8.060 euro sono riferiti ai rapporti di lavoro a tempo pieno. In caso di part-time la misura massima dell’incentivo in termini di spettanza effettiva, a titolo di esempio, è riproporzionata nel seguente modo: in caso di part-time al 50% (20 ore settimanali), l’incentivo massimo spettante è pari a 4.030 euro annui.

Per l’importo effettivo dell’incentivo, bisognerà considerare il 100% dei contributi a carico del datore di lavoro calcolati sulla retribuzione mensile spettante al lavoratore inquadrato con un contratto di lavoro a tempo parziale ma entro un tetto di massimale riadeguato.

 

Sempre in tema di riparametrazione, il decreto utilizza anche il concetto su base mensile. Tale riferimento si rifà a quanto previsto nelle circolari Inps per gli incentivi degli anni scorsi. Ai datori di lavoro sarà quindi consentito un esonero contributivo fino a 671,66 euro mensili (8.060 euro diviso 12) per ogni assunzione agevolata. E lo stesso decreto consente la fruizione dell’incentivo fino al 29 febbraio 2020. Infine, nell’ambito del concetto di riparametrazione, per i  rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di euro 22,08 (euro 8.060,00/365 gg.) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.

 

  1. Caratteristiche principali e l’universo dei destinatari.

 

Ai sensi dell’art. 2 comma 1, l’ Incentivo occupazione SUD spetta per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018. La pubblicazione al 26 gennaio 2018, non fa venire meno il diritto all’incentivo per le assunzioni fatte sin dal 1° gennaio 2018.

Ai sensi dell’art. 2 del Decreto Anpal, che regolamenta i destinatari dell’incentivo, lo stesso “è riconosciuto ai datori di lavoro privati (quindi non pubblici) che assumono persone disoccupate ai sensi dell’art. 19 del Decreto Legislativo n. 150 del 2015 in possesso delle seguenti caratteristiche:

 

– lavoratori di età compresa tra i 16 e 34 anni di età (over 34);

– lavoratori con almeno 35 anni di età e oltre (under 35), privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ai sensi del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 20 marzo 2013″;

i lavoratori di cui sopra, non devono aver avuto un rapporto di lavoro negli ultimi sei mesi con il medesimo datore di lavoro.

 

Per le aziende che hanno superato il limite degli aiuti di stato di cui al regime “de minimis” (200 mila euro nel triennio), come previsto dall’art. 7, comma 6, del Decreto, l’assunzione agevolata di lavoratori di età tra 25 e 34 anni di età, è consentita solo se trattasi di;

 

– un lavoratore privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;

– oppure di un lavoratore che non sia in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;

– oppure sia un lavoratore che non abbia completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non abbia ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;

– oppure sia un lavoratore assunto in professioni o settori con tasso di disparità uomo-donna superiore di almeno il 25% rispetto alla disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato.

 

I soggetti appena elencati (25-34), sempre ai sensi dell’art. 2, comma 3 del Decreto Anpal, salvo il caso della trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato,  “non devono aver avuto un rapporto di lavoro negli ultimi sei mesi con il medesimo datore di lavoro”.

 

  1. Il perimetro del concetto SUD.

 

L’Incentivo occupazione Mezzogiorno per l’anno 2018, ai sensi dell’art. 3 del Decreto, che disciplina l'”Ambito territoriale di ammissibilità” spetta “esclusivamente laddove la sede di lavoro, per la quale viene effettuata l’assunzione, sia ubicata:

–  nelle Regioni “meno sviluppate” (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia);

– o nelle Regioni “in transizione” (Abruzzo, Molise e Sardegna);

– indipendentemente dalla residenza del lavoratore.

 

Il concetto spaziale/geografico per poter beneficiare dell’incentivo non è la residenza del lavoratore, ma la sede del datore di lavoro dove deve essere assunto il lavoratore interessato. Ai sensi dell’art. 3, comma 2, in caso di spostamento della sede di lavoro al di fuori dalle Regioni sopra descritte, l’incentivo non spetta a partire dal mese di paga successivo a quello di trasferimento.

 

  1. Tipologie contrattuale incentivate.

 

Il nuovo incentivo occupazione Mezzogiorno 2018, ai sensi dell’art. 4, comma 1 e seguenti, del Decreto Anpal, “è riconosciuto esclusivamente per le seguenti tipologie contrattuali:

 

–  contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione;

contratto di apprendistato professionalizzante (si ritiene anche a scopo di somministrazione visto il precedente Bonus Sud 2017);

– in caso di trasformazioni a tempo indeterminato di un rapporto di lavoro a tempo determinato;

 

Tra le assunzioni agevolate rientrano anche le assunzioni del socio di cooperativa, se assunto con contratto di lavoro subordinato. Come in passato, anche per questo incentivo sono escluse le assunzioni con contratto di lavoro domestico, occasionale o intermittente.

In merito al contratto di apprendistato professionalizzante è opportuno rilevare come l’esonero si realizzi nell’azzeramento dell’aliquota contributiva già di per sé contenuta per la tipologia contrattuale (11,61% o 11,31% ovvero aliquote più ridotte per le aziende sino a 9 dipendenti)

 

  1. Stato di disoccupazione e DID al Centro per Impiego

 

Gli assumendi interessati devono essere disoccupati e tale stato di disoccupazione deve essere certificato. Ai sensi dell’art. 19 del D.lgs n. 150/2015, sono considerati disoccupati i lavoratori privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al portale nazionale delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego”.

In sostanza il lavoratore interessato deve essere in possesso della DID, la dichiarazione di immediata disponibilità resa e rilasciata dal Centro per Impiego. In alternativa, è possibile ottenere la DID online sul portale dell’Anpal.

 

  1. Il concetto di lavoratore privo di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi

 

Il nuovo incentivo Sud ai sensi dell’art. 2 comma 2, non compete solo agli under 35 (16-34) ma anche agli over 35 anni, ma occorre che questi ultimi abbiano uno status aggiuntivo, quello di “lavoratori privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi” (comma 2, lett b) ai sensi del Decreto ministeriale del 20 marzo 2013, che delinea “chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi” come “coloro che negli ultimi sei mesi non hanno prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi ovvero coloro che negli ultimi sei mesi hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione”. Come in passato, ai fini dell’accertamento della presenza del requisito occorrerà considerare il periodo di sei mesi antecedente la data di assunzione e verificare che in quel periodo il lavoratore considerato non abbia svolto:

 

–  una attività di lavoro subordinato legata ad un contratto di durata di almeno sei mesi;

– ovvero una attività di collaborazione (o altra prestazione di lavoro di cui all’articolo 50, comma 1, lett.c-bis), del TUIR) la cui remunerazione annua lorda sia superiore a 8.000 euro;

– o, ancora, una attività di lavoro autonomo tale da produrre un reddito annuo lordo superiore a 4.800 euro.

 

Lo status di lavoratore privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi sussiste se il lavoratore non ha avuto un rapporto di lavoro subordinato negli ultimi 6 mesi di almeno sei mesi (contratto a termine, contratto a tempo indeterminato o anche altre tipologie di lavoro subordinato) attraverso una certificazione SAP dal Centro per l’Impiego laddove attesta uno stato di disoccupazione. Ma ciò significa ulteriormente come sia altresì riconosciuto lo status di lavoratore privo di impiego regolarmente retribuito in caso di un attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro di durata inferiore a sei mesi. E’ il caso di un contratto a tempo determinato di durata inferiore a 6 mesi. Lo status di lavoratore privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi sussiste anche quando il lavoratore ha svolto lavoro autonomo o parasubordinato (quindi contratti a progetto o contratti di collaborazione coordinata e continuativa) dai quali il reddito annuale minimo personale è un reddito inferiore a quello minimo escluso da imposizione fiscale. Nel caso del lavoro autonomo tale limite è 4.800 euro annui. Nel caso di un lavoratore parasubordinato (contratto di collaborazione coordinata e continuativa), tale limite è di 8.000 euro annui.

 

Pertanto, il concetto di impiego regolarmente retribuito deve essere riferito alla rilevanza del lavoro sotto il profilo della durata (per il lavoro subordinato) o della remunerazione (per il lavoro autonomo).

 

  1. Articolo 8 Decreto Anpal e cumulabilità con l’incentivo strutturale occupazione giovanile comma 100 e seguenti legge di Bilancio 2018.

 

La normativa nazionale ha previsto un incentivo strutturale all’occupazione di giovani under 35 (over 35 per il solo 2018) per tutto il territorio nazionale per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 2018, e con valenza triennale. L’ipotesi di cumulo stabilito nell’articolo 8 del Decreto Anpal, riguarda essenzialmente l’assunzione di giovani under 35. In presenza di tutti i requisiti previsti dai due incentivi, e in presenza del rispetto dei “divieti” sui licenziamenti, può rappresentare per i datori di lavoro interessati una possibilità interessante di beneficiare di un triennio di agevolazioni anziché di un solo anno con il bonus Sud: un esonero contributivo del 100% nel primo anno (Bonus Sud) e poi un successivo esonero contributivo al 50%, con tetto di 3.000 euro, per i successivi due anni. Il requisito principale, tra gli altri, è che tali soggetti non devono aver mai avuto un contratto a tempo indeterminato nella loro vita.

 

Per coloro over 35 al Sud, per un solo anno (salvo proroghe)  avranno l’esonero pari al 100% dei contributi dovuti sino ad un tetto massimo di €  8060 annui ai sensi del Decreto Anpal. Gli altri anni, nulla! A meno che si opti per il comma 100 e seguenti, ed allora potremmo avere per il solo 2018 e con valenza triennale l’esonero del 50% per un tetto massimo di 3000 euro.

 

Pertanto, l’incentivo occupazione Mezzogiorno 2018 è cumulabile solo con l’incentivo nazionale di cui al comma 100 e seguenti. L’articolo 9 del Decreto infatti stabilisce che l’incentivo non è cumulabile con altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva. Vista la complessità della norma, appare decisivo attendere ulteriori istruzioni Inps.

 

  1. Gli aiuti di Stato

 

Gli incentivi SUD  possono essere fruiti oltre il limite di aiuti del “de minimis”, riconoscibili nell’arco di tre esercizi finanziari,  solo “qualora l’assunzione (ovvero la trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine) comporti un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti. Tale condizione dell’incremento occupazionale netto non si applica nel caso in cui la riduzione del personale di un datore di lavoro, nei dodici mesi antecedenti l’assunzione del lavoratore sia dovuta ad una delle seguenti motivazioni: dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti di età, riduzione volontaria dell’orario di lavoro e licenziamento per giusta causa. Resta fermo quanto detto in tema di giovani 25-34, in caso di superamento del de minimis.

 

  1. Aspetti operativi legati alla fruizione

 

L’art 10  del Decreto in commento, l’incentivo occupazione SUD 2018 va richiesto con istanza preliminare di ammissione all’Inps esclusivamente attraverso la DiResCo” (Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente). Attraverso la prenotazione preliminare, l’Inps accantona le risorse per il datore di lavoro richiedente, comunica l’accoglimento dell’istanza preliminare e dà un lasso di tempo di 10 giorni, a pena di decadenza. per comunicare la conferma della prenotazione dell’incentivo inserendo i riferimenti della comunicazione di assunzione unilav/unisomm. Il  Decreto prevede che il beneficio è autorizzato secondo l’ordine cronologico di presentazione dell’istanza preliminare.

 

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