Filippo Chiappi
In relazione alle misure previste e disegnate nella legge di Bilancio 2018, si aprono alcuni scenari anche operativi che è opportuno cominciare ad analizzare, al fine di dare contezza e certezza alle nuove tecniche di incentivazione alle assunzioni.
Al fine di promuove l’occupazione giovanile stabile, la legge di bilancio 2018 ha introdotto un nuovo incentivo che consiste nell’esonero dal versamento del 50% (del 100% in casi particolari) dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro (8.060 in un’ipotesi particolare prevista dal comma 893) su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.
Resta in ogni caso ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L’incentivo in esame non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previste dalla vigente normativa, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi.
E’ riconosciuto ai datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato, lavoratori:
– di età inferiore a 35 anni, a partire dal 1° gennaio 2018;
– di età inferiore a 30 anni, se l’assunzione viene effettuata nel 2019;
– non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro.
Innanzitutto, condizione fondamentale è rappresentata dalla circostanza di verificare se il lavoratore abbia mai avuto contratti a tempo indeterminato. Una misura legislativa in corso d’opera, vede come le Apl potranno accedere alla banca dati Anpal per verificare lo status dell’assumendo. Misura di grande importanza ed assolutamente vitale per la corretta fruizione dell’incentivo.
Tale che, dovrà necessariamente viaggiare in parallelo con le future delucidazioni ed istruzioni Inps.
Ulteriore analisi è quella riferita al caso in cui ai sensi dell’art. 1, comma 105, della legge n. 205/2017: il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l’esonero o di un altro, impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la stessa qualifica del lavoratore assunto con l’esonero contributivo in oggetto, effettuato nei 6 mesi successivi alla predetta assunzione, ha quale conseguenza la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito. Ovvero, l’esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unita’ produttiva.
In caso di assunzione tramite staff leasing, come datore di lavoro si intende il Somministratore o l’Azienda Utilizzatrice?
La legge di Bilancio non parla di somministrazione. Utilizzando la dizione datori di lavoro privati, nulla osta all’estensione o comprensione delle Apl. Sarà opportuno che l’Inps inserisca anche a scopo di somministrazione al fine di evitare zone oscure. Premesso questo, sarà l’Inps a definire su chi ricade il divieto.
A parere di chi scrive, tale divieto colpisce in primis il datore di lavoro sostanziale cioè colui che utilizza effettivamente la risorsa nell’unità produttiva, e gode dell’esonero contributivo. In secundis anche sul datore di lavoro formale ossia l’Apl.
Ambedue i datori di lavoro dovranno essere puliti ai nastri di partenza. A meno che l’Inps utilizzi il criterio dell’effettivo fruitore della prestazione e dell’esonero, e faccia ricadere gli obblighi sul solo utilizzatore. Il quale dovrà necessariamente manlevare l’Apl.
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