Collocamento obbligatorio, i nuovi adempimenti per i datori di lavoro

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Filippo Chiappi

In attesa del varo definitivo della Legge di Bilancio 2018, tra mille incertezze interpretative, e tra le maglie di una complessa legislazione che stratifica sempre più le decorrenze degli istituti normativi, ricordiamo come il decreto Milleproroghe (D.L. n. 244/2016 convertito con modificazioni in Legge n. 19/2017), con decorrenza dal 1° gennaio 2018,  ha soppresso l’art. 3, comma 2, della Legge n. 68/1999 , che prevedeva, nelle aziende da 15 a 35 dipendenti, l’adempimento dell’obbligo di assumere un lavoratore disabile soltanto in caso di una nuova assunzione (la sedicesima).

Con la novella introdotta dal D.Lgs. n. 151/2015 l’obbligo di assunzione del soggetto disabile avviene già con la 15° unità. In virtù di tale nuova configurazione, si determina un importante spartiacque temporale.

Sino al prossimo 31 dicembre 2017  per i datori di lavoro privati appartenenti alla fascia 15-35 dipendenti, nonché per i partiti politici, le organizzazioni sindacali e quelle che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell’assistenza e della riabilitazione, l’obbligo di inserire il disabile scatta solo in presenza di una nuova assunzione, ossia la 16 esima (effettuata dopo che l’azienda ha raggiunto i 15 dipendenti). Inoltre, sempre per le aziende con 15-35 dipendenti agiva l’articolo 2, comma 2, del Dpr 333/2000, vale a dire la disposizione che consente, al momento dell’insorgenza dell’obbligo, di fruire di una sospensione di 12 mesi.

Dal 1° gennaio 2018 ( vedasi  nota ministeriale n.41/454 del 23 gennaio 2017 contemperata con il decreto Milleproroghe),  i suddetti datori di lavoro  sono tenuti a presentare agli uffici competenti la richiesta di assunzione, non già entro 12 mesi successivi alla data di assunzione (16 esima) effettuata nel corso del 2017 piuttosto che nel 2018, ma entro 60 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2018, data di entrata in vigore della nuova disciplina, traslata dalla L. 19/2017.

Nello specifico, dal 1° gennaio 2018, quindi, la quota di riserva (pari ad 1) andrà coperta anche in assenza di nuove assunzioni, anticipando l’obbligo di assunzione del lavoratore disabile,  entro 60 giorni dal raggiungimento della soglia di 15 dipendenti computabili.

In considerazione di ciò, le aziende già rientranti nella soglia da 15 a 35 dipendenti, qualora non avessero ancora assunto un lavoratore disabile, avranno 60 giorni di tempo per mettersi in regola, a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Quindi, i datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti non godono più della franchigia del previgente testo normativo, la quale consentiva loro di «congelare» l’inserimento di un lavoratore disabile finché non fosse stata realizzata una nuova assunzione.

E’ opportuno ricordare,  altresì, che il c.d. correttivo al Jobs act, D.Lgs n. 185/2016, ha inasprito le sanzioni per mancata assunzione del disabile, le quali, ovviamente, riguardano tutte le imprese piccole e grandi che non hanno ottemperato all’obbligo,  che passano da 62,77 euro a 153,20 euro al giorno e per ciascun disabile non occupato nella giornata.

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