Buoni pasto slegati dalla pausa pranzo

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Filippo Chiappi

 

La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate  n. 118 del 30 ottobre 2006, afferma che i “buoni pasto, rientrando tra le prestazioni sostitutive del servizio di mensa, sono esclusi dal reddito di lavoro dipendente, nei limiti sopra indicati,  in quanto consentono ai dipendenti di fruire della somministrazione di alimenti e bevande, nonché della cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato” (in proposito, vedasi l’art. 4 della legge 25 marzo 1997, n. 77).

Obiettivo della previsione agevolativa, di cui all’art. 51, comma 2, lett. c), del T.U.I.R., è infatti quello di favorire i dipendenti che, pur costretti a consumare il pasto nel corso della giornata lavorativa, non fruiscono di un servizio mensa, e, contestualmente, gli imprenditori, al fine di evitare una prolungata assenza dal posto di lavoro da parte dei lavoratori.

Atteso che il dipendente fruisce del servizio mensa proprio per il fatto di osservare un orario di lavoro che comprende la pausa pranzo, la scrivente ritiene logico ritenere che, come nell’ipotesi dell’indennità sostitutiva di mensa (oggetto della risoluzione 30 marzo 2000, n. 41/E), anche per i buoni pasto, che integrano ugualmente una prestazione sostitutiva del servizio mensa, la fruizione di una pausa per il vitto costituisca condizione necessaria ai fini dell’applicabilità della norma che esclude la concorrenza al reddito di lavoro dipendente del buono pasto”.

Un recente decreto del Mise ha abrogato definitivamente l’esigenza che il buono pasto sia legato alla pausa pranzo in specie per i part time.

L’art 4, comma 1, lettera c) del decreto n. 122/2017, recita testualmente:  “……sono  utilizzati  esclusivamente  dai  prestatori  di  lavoro subordinato, a tempo pieno o  parziale,  anche  qualora  l’orario  di lavoro non prevede una pausa per il pasto, nonche’ dai  soggetti  che hanno instaurato con il cliente un rapporto di  collaborazione  anche non subordinato.”

 

Le novità, introdotte con il Decreto MISE pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 10 agosto 2017, puntano a regolamentare ufficialmente l’utilizzo dei buoni pasto che, a partire dal 9 settembre 2017, potranno essere cumulati, per un massimo di 8.

 

Dunque a chi vorrà utilizzare i buoni pasto per fare la spesa dovrà tenere a mente il limite restrittivo di cumulo ma anche le norme più permissive. Infatti, i buoni pasto potranno essere utilizzati esclusivamente dai lavoratori subordinati, sia se assunti a tempo pieno che a part-time, e collaboratori, anche in assenza di pausa pranzo nel proprio contratto di lavoro.

 

Nello specifico, i buoni pasto possono essere utilizzati:

 

– dai prestatori di lavoro subordinato, a tempo pieno o parziale, anche qualora l’orario di lavoro non prevede una pausa per il pasto;

– dai soggetti che hanno instaurato con il cliente un rapporto di collaborazione anche non dipendente.

 

Per i lavoratori assunti con contratto part-time bisogna sottolineare quali erano le regole precedenti, di modo da capire effettivamente cosa cambia dal 10 settembre 2017. I lavoratori part-time, infatti, proprio perché non impiegati per l’intera giornata non hanno generalmente diritto ai buoni pasto, ma ove ricorrono le seguenti condizioni sono ammessi a godere del beneficio:

 

– orario di lavoro che copre la fascia oraria di un pasto;

– distanza tra l’abitazione e l’azienda, che rende impossibile, per il lavoratore, consumare il pasto a casa propria: ipotesi recentemente confermata da una sentenza della Cassazione.

 

Negli altri casi non era garantito il diritto a ricevere i buoni pasto, disposizione che  è stata a tutti gli effetti abolita dal nuovo decreto MISE.

 

Pertanto anche in tema di part time, dobbiamo rileggere le note dell’A.E ed affermare in via schematica quanto segue, per l’elargizione del buon pasto:

 

– eventuale obbligo datoriale di origine contrattuale;

– in assenza, libera scelta datoriale;

– è legata all’effettiva presenza. Non matura il diritto, quindi, nei giorni di malattia, festa e ferie ;

– non è più legata alla pausa pranzo tanto per il full time tanto per il part time;

– è legata sempre ad un concetto di assegnazione alla generalità dei dipendenti ovvero a categorie omogenee di lavoratori

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