Filippo Chiappi
La legge di bilancio per il 2018 prevede una modifica delle norme sugli ammortizzatori sociali riformate dal Jobs Act.
Il progetto di legge introduce, infatti, nella procedura di cui all’art. 24 del Dlgs. n. 148/2015 (relativa all’accesso alla cassa integrazione guadagni) un nuovo articolo 24 bis,.
In particolare viene normato l’accordo di ricollocazione, quale nuova misura finalizzata a sostenere la ricollocazione dei lavoratori di imprese in crisi od in fase di riorganizzazione aziendale, e limitare il ricorso ai licenziamenti al termine della CIGS nata per l’appunto da una genesi di crisi o rioganizzazione. Nella fase di esame congiunto ossia di consultazione sindacale prodromica all’accesso alla CIGS (vista in precedenza), potrà essere sottoscritto tra datore datore di lavoro ed OO.SS. un accordo che preveda un piano di ricollocazione con l’indicazione degli ambiti aziendali e dei profili professionali a rischio di licenziamento.
Tale piano apre la chiara e netta possibilità di garantire una serie d’incentivi a favore di quei lavorarori indicati nell’accordo e di quei datori di lavoro che assumeranno tali lavoratori. Come dire, anche, che dovrà esserci una perfetta congruità tra numero complessivo dei lavoratori coinvolti nel programma CIGS, i nominativi indicati, ed i lavoratori indicati a rischio di licenziamento nell’accordo di ricollocazione di cui al nuovo assegno di ricollocazione, che dovranno pervenire, gioco forza, da quel bacino del programma CIGS.
Il lavoratore indicato nel piano di ricollocazione può in primis richiedere all’Anpal con anticipo l’assegno di ricollocazione, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo di ricollocazione, e potrà spenderlo contrariarmente alle regole ordinarie, in costanza di CIGS al fine di ottenere servizi di assistenza nella ricerca di un altro lavoro ad opera dei centri per l’impiego o dei soggetti privati accreditati ai sensi della nirmativa stabilita dall’art. 12 del Dlgs 150/2015. Tali soggetti pubblici o privati saranno legittimati anche alla realizzazione di attività di mantenimento e sviluppo delle competenze, da realizzarsi attraverso anche con l’eventuale concorso dei fondi interprofessionali per la formazione continua. Il servizio dura quanto la CIGS e comunque almeno sei mesi, prorogabili di altri 12 mesi. Sempre nell’ottica derogatoria, a tali lavorarori di cui al nuovo assegno di ricollocazione non si applica l’obbligo di accettare un’offerta di lavoro congrua.
Altro aspetto vincente è costituito dalla circostanza per cui al lavoratore in esubero indicato nell’accordo di ricollocazione che accetti l’offerta di un contratto di lavoro da un altro datore di lavoro la cui impresa non presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con il datore di lavoro in essere di cui alla CIGS, viene riconosciuta l’esenzione Irpef delle somme percepite per effetto della cessazione del rapporto di lavoro, entro un imprto massimo di nove mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Le somme eccedente tale soglia saranno soggette al regime fiscale di cui alla normativa vigente. Inoltre, dice il nuovo articolato, che nei casi di cui al comma 4 (lavoratore che accetti l’offerta di lavoro…) il lavoratore avrà diritto ad un contributo mensile pari al 50% della CIGS che gli sarebbe spettata qualora non avesse accettato l’offerta di lavoro.
Al comma 6 del nuovo articolo, viene previsto un notevolissimo incentivo per i datori di lavoro virtuosi. In sostanza al datore di lavoro che assuma quei lavoratori indicato nel cosidetto accordo di ricollocazione è riconosciuto nel caso di un’assunzione a tempo indeterminato, un esonero dal pagamento del 50% dei contributi complessivi dovuti con esclusione dei premi Inail, fino ad € 4030,00 annui e per una durata massima di 18 mesi; nella misura di 12 mesi nel caso di un’assunzione a termine (al momento non è indicato un periodo minimale ma si intravede un periodo massimo di fruibilità) più altri 6 mesi se il rapporto viene trasformato a tempo indeterminato.
La nuova norma si chiude con il consueto carbone. Per le imprese soggette a CIGS, nel caso di licenziamenti collettivi, a partire dal 1° gennaio 2018, vedranno aumentare il ticket licenziamento di un +82%. L’importo attuale è pari ad € 489,95 (che dovrebbe divenire € 906,4075 per ogni anno di lavoro) fino ad un massimo di € 1469,85 (dovrebbe divenire € 2719,222), per rapporti di durata pari o superiore a 36 mesi.,