Legge di stabilità 2018: le proposte in materia di lavoro nella prima bozza

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Filippo Chiappi

La prima bozza della legge di Bilancio 2018 in tema di stimolo  all’occupazione ci porta a questa prima sistematizzazione.

  • Incentivo Strutturale per l’occupazione giovanile stabile : vale a dire si applicherà sistematicamente dal 1° gennaio 2018.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018 ( non è previsto dal – al , ma solo dal, quindi è strutturale) i datori di lavoro del settore privato che assumono giovani che non hanno mai avuto un rapporto d’impiego stabile (non risultino, cioè, essere stati occupati a tempo indeterminato con lo stesso o con altri datori di lavoro), potranno essere assunti dalle imprese italiane con lo sgravio contributivo del 50% per i primi tre anni di contratto a tutele crescentiAspetto importantante è che l‘assunzione dovrà essere con contratto a tutele crescenti [leggasi: contratto a tempo indeterminato ai sensi del dlvo 23/2015] in grado di apportare il beneficio di uno sconto triennale sui contributi previdenziali pari al 50% (esclusi i premi Inail). L’esonero spetta anche per le assunzioni avvenute nei mesi di novembre e dicembre 2017, ferma restando la decorrenza [leggasi: dell’agevolazione] dal primo gennaio 2018.  Quindi lo sconto arriva da gennaio 2018 in poi, ma vale anche per le assunzioni che le aziende intendono anticipare negli ultimi due mesi dell’anno, dove sono in vigore ancora gli incentivi relativi all’anno 2017. Per quanto concerne i requisiti soggettivi, abbiamo una strutturazione particolare: le imprese potranno godere della nuova misura in tutta Italia, se assumono il giovane under 35 (34 e 364 giorni).L’incentivo ha un tetto massimo di 3.000 euro annui. Ciò vuol dire che l’Inps riconoscerà un sgravio contributivo del 50% dei contributi a carico azienda dovuti dall’azienda e calcolati sulla retribuzione mensile del giovane, ma con un tetto massimo di 250 euro mensili (che in un anno sono 3.000 euro). Dal 1° gennaio 2019, però, l’incentivo sarà limitato all’assunzione solo di giovani fino a 29 anni, sempre per tre anni, nella misura del 50% ed entro un tetto massimo di € 3000,00 annui.

Nelle ipotesi in cui il lavoratore, per la cui assunzione a tempo indeterminato è stato parzialmente fruito l’esonero in oggetto, venga nuovamente assunto da altri datori di lavoro privati, il beneficio è riconosciuto agli stessi datori per il periodo residuo utile alla piena fruizione, indipendentemente dall’età anagrafica del lavoratore alla data delle nuove assunzioni.


2. Sgravio – strutturale – contributivo triennale sui contributi previdenziali pari al 50%, si applica anche nei casi di prosecuzione (stabilizzazione) di un contratto di apprendistato in contratto a tempo indeterminato [leggasi: qualificazione], qualunque sia l’età anagrafica al momento della prosecuzione. Previsto un tetto annuo pari a 3000 euro.

3.Sgravio triennale sulle assunzioni del 50%,  sarà concesso  in caso di conversione a tempo indeterminato di contratti a termine, nel rispetto  dell’età anagrafica al momento della prosecuzione. Ossia, under 35 anni per il 2018; sino a 29 anni e 364 giorni dal 2019.  Previsto un tetto annuo pari a 3000 euro.

4. Quando un datore di lavoro assume con contratto a tutele crescenti, entro 6 mesi dal conseguimento del titolo di studio, studenti che abbiano svolto percorsi di alternanza scuola-lavoro o di apprendistato per il conseguimento del titolo di studio [leggasi: Apprendistato qualificante o di primo livello], si avrà uno sgravio strutturale triennale nella misura del 100% dei contributi. Previsto un tetto annuo pari a 3000 euro. Si tratta insomma,  di uno dei casi in cui lo sgravio contributivo viene esteso dal Governo nella misura del 100% per quelle assunzioni a tempo indeterminato di studenti (alternanza scuola lavoro in senso stretto: tirocini curriculari)  e apprendisti duali, entro sei mesi dall’acquisizione del titolo.  Si tratta di una rimodulazione dell’esonero contributivo alternanza scuola lavoro previsto dalla Legge di Bilancio 2017, spettante laddove gli studenti abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola – lavoro pari almeno al 30 per cento delle ore.

In tema di intereventi strutturali, la bozza termina con la frase per cui “l’esonero di cui al presente articolo non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato. Esso non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previste dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi”.

    

  • Norma anti licenziamenti (anche per mansioni differenti)

Nella bozza approvata è presente la più volte annunciata norma anti licenziamenti dei giovani.  Da quanto si apprende, il datore di lavoro non potrà beneficiare di incentivi all’assunzione se ha effettuato licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero  licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 22 nei sei mesi precedenti nella stessa unità produttiva. La norma a quanto pare si rifersce anche a personale con mansioni differenti rispetto alla risorsa che l’azienda intende assumere beneficiando di una delle agevolazioni contributive strutturali previste dalla Legge di Bilancio 2018. 

In secundis,  Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica (quindi non categoria legale ma si intende l’insieme di conoscenze, abilità e competenze di una specifica figura professionale. Spetta ai contratti collettivi individuare (art. 2071 c.c.) le qualifiche presenti in una determinata azienda (ad es. operario specializzato, elettricista, capo contabile, ecc.)) del lavoratore assunto con l’esonero di cui al comma 1, effettuato nei sei mesi successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito.

  •  Incentivi assunzione al 100% a partire dal 1° gennaio 2018 non di natura struttuale ma soggetti a proroga 

Si parla di tre casi in cui spetta l’esonero contributivo al 100%:
1. Assunzione di giovani (con età fino a 29 anni e 364 giorni) iscritti al programma Garanzia giovani. Agevolazioni in favore dei giovani NEET (giovani non studenti, neanche universitari, che non lavorano, iscritti a Garanzia Giovani) in relazione al primo contratto a tempo indeterminato della loro vitaMa attenzione: un primo anno (2018) con sgravio al 100% dei contributi a favore dei datore di lavoro che assumono con contratto a tempo indeterminato, entro un tetto massimo di 8060 euro. I restanti due anni (2019-2020) darebbero diritto allo sgravio nella misura ridotto del 50%, con tetto massimo di 3.000 euro annui.Incentivo gestito dall’ANPAL, l’Agenzia nazionale per le politiche attive.

2. Assunzione a tempo indeterminato di giovani e disoccupati al SUD.  Riguarda i giovani disoccupati (privi di impiego) con età compresa tra 16 e 24 anni  ovvero lavoratori disoccupati con almeno 25 anni, privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi. Attenzione: il primo anno (ossia il 2018) con sgravio al 100% dei contributi a favore dei datore di lavoro che assumono con contratto a tempo indeterminato, entro un tetto massimo di 8060 euro. I restanti due anni (2019-2020), anche in questo caso, darebbero diritto allo sgravio nella misura ridotto del 50%, con tetto massimo di 3.000 euro annui. L’incentivo Occupazione Sud è concesso alle aziende con sede di lavoro nelle Regioni “meno sviluppate” Basilicata, Campania, Puglia, Sicilia, Calabria, e nelle “regioni in transizione” Abruzzo, Molise, Sardegna (per tali regioni i fondi sono esauriti per il 2017) che, senza esservi tenute (esclusi quindi i casi di obbligo all’assunzione), assumono giovani privi di impiego di età compresa tra i 16 anni e 24 anni compiuti, e persone di almeno 25 anni di età prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. Quindi l’incentivo spetta anche per le assunzioni di persone con più di 25 anni, a patto che tali persone abbiano reso la DID al pari dell’altra categoria soggettiva (Dichiarazione di immediata disponibilità al Centro per Impiego), e quindi abbiano lo status di disoccupato, e che negli ultimi 6 mesi non abbiano avuto un rapporto di lavoro della durata di almeno 6 mesi, che si può evincere nel loro certificato C2 storico sempre rilasciato dal Centro per Impiego. Per ambedue le categorie, si prevede, altresì, che non debbano aver avuto un rapporto di lavoro negli ultimi sei mesi con il medesimo datore di lavoro richiedente l’incentivo. Tale bonus sarà gestito dall’ANPAL, l’Agenzia nazionale per le politiche attive.

3. La misura dello sgravio su indicata potrebbe riguarderebbe le trasformazioni di contratti a termine, effettuate dai datori di lavoro delle regioni del SUD.

  • Sgravi in scadenza

Il panorama degli sgravi si accosta alle misure in fase di esaurimento. In scadenza, al 31 dicembre 2017, due bonus: il bonus occupazione 2017 (per tutto il territorio nazionale per giovani tra i 16 e i 29 anni che si registrano a Garanzia Giovani) e il bonus occupazione Sud 2017 (per giovani disoccupati con età compresa tra 16 e 24 anni / lavoratori disoccupati con almeno 25 anni, privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi). Sebbene riemergano nella nuova veste del 2018.

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