Filippo Chiappi
Il Decreto Legislativo 15 settembre 2017, n. 147, recante “Disposizioni per l’introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà”, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 240 di venerdì 13 ottobre 2017 ed in vigore dal 14 ottobre. Il decreto legislativo in argomento prevede dal primo gennaio 2018, il reddito d’inclusione, in sostituzione del Sia (sostegno dell’inclusione attiva ) e dell’Asdi (assegno di disoccupazione). Si tratta della nuova prestazione unica a livello nazionale ed universale che avrà il precipuo scopo di contrastare la povertà in Italia e l’esclusione sociale. La misura si rivolge ai nuclei familiari in condizioni di povertà ed entrerà in vigore da gennaio e consisterà in un sussidio mensile tra i 187,45 euro nel caso di un solo componente ed i 485,41 euro nel caso di cinque componenti , per un massimo di 18 mesi, rinnovabili dopo sei mesi di pausa dalla precedente fruizione, per ulteriore 12 mesi. In specie:
un solo componente. Importo mensile 187,50 – 2250 annui
Due componenti. Importo mensile 294,38 -3532,56 annui
Tre componenti. Importo mensile 382,50 – 4590,00 annui
Quattro componenti. Importo mensile 461,25 – 5535,00 annui
Cinque o più componenti. Importo mensile 485,41 – 5824,92 annui
In ogni caso, l’importo non può eccedere la misura dell’assegno sociale (L’ importo è pari ad euro 5.824,91 annui). È erogato mensilmente in 12 rate, mediante la carta acquisti che assume la nuova denominazione di Carta Rei e che consentirà di fare prelievi di contanti per la metà dell’importo dell’assegno. Ovviamente, il godimento di tale prestazione, è soggetto alla presentazione di una domanda attraverso apposita modulistica, che l’Inps dovrà rendere fruibile entro 60 giorni dall’entrata in vigore del Dlgs 147/2017.
Per ottenere il REI bisogna avere un valore dell’ISEE (il principale indicatore del reddito familiare) non superiore a 6 mila euro. Inoltre, non può riceverlo chi ha un patrimonio oltre i 20 mila euro, esclusa l’eventuale prima casa.
Il reddito di inclusione sarà assegnato in maniera prioritaria alle famiglie con figli minorenni o disabili, a donne in gravidanza e ai disoccupati ultra-cinquantenni. Si potrà lavorare e contemporaneamente ricevere il sussidio, a patto di rispettare i requisiti ISEE. Non avrà diritto al REI chi invece al momento sta già ricevendo altri sussidi per la disoccupazione. Infatti, il Rei non è compatibile con la contemporanea fruizione, da parte di qualsiasi componente il nucleo familiare, di Naspi o di altro ammortizzatore sociale per la disoccupazione. Una volta ottenuto il REI, si riceverà il sussidio per un massimo di 18 mesi. Poi sarà necessaria una pausa di sei mesi prima di poterlo chiedere per una seconda volta.
La misura del Rei si articola anche di una seconda componente ulteriore alla dimensione economica-monetaria. Si tratta di una serie di servizi rivolti alla persona orientati all’integrazione ed all’inclusione sociale nonché a svolgere un percorso di reinserimento lavorativo in specie per chi disoccupato. In sostanza, chi riceve il Rei riceve anche un supporto per mettere in atto «un “progetto personalizzato” volto al superamento della condizione di povertà». In tal senso il governo, vista la scarsità di risorse, ha comunque stanziato nuovi fondi per potenziare i servizi sociali e i centri per l’impiego.