Infortuni sul lavoro, dal 12 ottobre si comunicano anche gli eventi di un solo giorno. Con buona pace della semplificazione

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Filippo Chiappi

Dal 12 ottobre 2017, scatterà il nuovo obbligo di comunicazione all’Inail , in capo alle aziende, degli infortuni sul lavoro che implichino anche solo un giorno di assenza dal lavoro  e fino a tre giorni (escludendo quello in cui si è verificato l’evento).

Tale obbligo consiste nel notificare telematicamente all’Inail entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, gli infortuni che comportino una diagnosi della durata da 1 a 3 giorni, escluso quello in cui si verifica l’evento, per i quali non era previsto l’obbligo della denuncia di infortunio standard, prevista dall’articolo 53 del Dpr 1124/65. La comunicazione è dovuta a soli fini statistici per incidenti lievi, ed avverrà telematicamente attraverso il modello ad hoc “Comunicazione d’infortunio ai fini statistico-informativi“. Qualora l’infortunio si dovesse protrarre oltre il terzo giorno, il datore di lavoro avrebbe la possibilità di integrare l’iniziale denuncia con i dati previsti dal TU ( ad esempio i dati retributivi) dando valenza anche assicurativa.

Il nuovo obbligo si aggiunge a quello della denuncia ai fini assicurativi prevista dall’art. 43 del testo unico sull’Inail, in base al quale per gli eventi di almeno 4 giorni, escuso quello dell’evento,  con la classica denuncia assicurativa (Mod. 4 bis R.A.) viene assorbita anche quella ai fini statistico – informativi.

Resta immutato l’obbligo di denuncia degli infortuni (ai fini assicurativi, di  indennizzabilità ma anche statistici)  più gravi, che comportino un’assenza dal lavoro  superiore a 3 giorni, escludendo anche in questo caso quello in cui avviene l’evento.

L’invio della denuncia/comunicazione (Mod. 4 bis R.A. del 22/03/2016)  consente, per gli infortuni con la predetta prognosi, di assolvere contemporaneamente sia all’obbligo previsto a fini assicurativi dall’art. 53, decreto del Presidente della Repubblica 1124/1965, che all’obbligo previsto a fini statistico/informativi dall’art. 18, comma 1, lettera r, decreto legislativo 81/2008.

Nel complesso, è un “modulo unificato” (mod. 4-bis – R.A.) che, da una prima lettura, è apparso più articolato del precedente e questo proprio in ragione del fatto che lo stesso deve assolvere a questa duplice funzione e deve prevedere, quindi, nuove informazioni aggiuntive che il datore d ilavoro dovrà fornire rispetto a quanto previsto dal modello precedente (mod. 4 bis – Prest. )

Voledo quindi schematizzare, possiamo affermare come il Decreto Legislativo 151/2015 , attuativo del cosiddetto Jobs Act ha, tra l’altro, apportato modifiche al Testo Unico Inail (DPR 1124del 1965) ed in particolare:

  • Dal 23/12/2015 : abrogazione dell’obbligo di tenuta del Registro Infortuni.
  • Dal 22/03/2016: viene meno in capo al datore di lavoro soggetto agli obblighi dell’assicurazione Inail, l’obbligo di denunciare l’infortunio alla Autorità di Pubblica Sicurezza, in quanto è direttamente l’ Inail che comunica all’Autorità di Pubblica Sicurezza gli Infortuni mortali o con prognosi superiore ai trenta giorni ( modificato l’art. 54 del T.U: ora prevede l’obbligo di denuncia alla P.S. da parte dell’ Inail solo per gli infortuni mortali o con prognosi superiore ai trenta giorni)
  • Dal 22/03/2016. Il datore di lavoro non deve trasmettere il certificato medico d’infortunio , o di malattia professionale, all’ Inail. Il medico provvederà all’invio del certificato telematicamente.

Visto il compito del medico certificatore d’inviare telematicamente il certificato, per il datore di lavoro, al momento  sussistono i seguenti obblighi:

Impresa già esistente al 22 dicembre 2015

– Conservazione del registro infortuni per 4 anni, quindi fino al 22 dicembre 2019.

– Possibili controlli per verifica di eventi verificatisi ante 23 dicembre 2015.

Impresa costituita il 23 dicembre 2015 e successivamente

– Nessun obbligo di acquisto, vidimazione, conservazione, tenuta a disposizione, del registro infortuni.

Tutte le imprese dal 23 dicembre 2015

– Nessun obbligo di compilazione del registro infortuni.

– Accesso al “Cruscotto infortuni” dal portale www.inail.it nella sezione “Denuncia di infortunio e malattia professionale”, anche ai fini della valutazione dell’andamento infortunistico aziendale;

– Obbligo di comunicazione in via telematica ad INAIL degli infortuni sul lavoro  prognosticati  non guaribili entro tre giorni escluso quello dell’evento, indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l’indennizzabilità. (sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.096 a euro 4.932 – possibile l’estinzione agevolata in seguito a regolarizzazione ai sensi dell’art. 301-bis del D.Lgs. 81/08).

Tutte le imprese dal 22 marzo 2016

– Il datore di lavoro trasmette all’INAIL la comunicazione di infortunio entro 2 giorni dal ricevimento della notizia (e della malattia professionale entro 5 giorni), con riferimento ai dati del certificato medico.

– Se l’infortunato è il datore di lavoro artigiano, il certificato medico è sufficiente ad attivare il processo.

– Il datore di lavoro non deve più comunicare alle autorità di PS la notizia di infortunio mortale o con prognosi superiore a 30 giorni.

Tutti i medici di prima assistenza dal 22 marzo 2016

-Trasmettono a INAIL il certificato medico per infortunio o malattia professionale.

INAIL dal 22 marzo 2016

– Trasmette alle autorità di PS la notizia di infortunio mortale o con prognosi superiore a 30 giorni.

– Trasmette all’Ispettorato Nazionale del Lavoro, per la sede competente, la notizia di infortunio mortale o con prognosi superiore a 30 giorni, per consentire l’attivazione delle relative inchieste.

Tutte le imprese dal 12 ottobre 2017

– Obbligo di comunicazione in via telematica ad INAIL, a fini statistici e informativi, degli infortuni sul lavoro che comportano un’assenza di almeno un giorno, e fino a tre giorni ,sempre escluso l’evento (sanzione amministrativa pecuniaria da euro 548 a euro 1.972,8).

Riflessi sul piano sanzionatorio

A decorrere dal 23 dicembre 2015, non è più applicabile la sanzione amministrativa da € 2.580 a €15.490 euro prevista dall’art. 89, comma 3 del DLgs. 626/1994 che punisce il datore di lavoro e il dirigente, in caso di mancata tenuta o vidimazione del registro infortuni.

Di contro, invece, sarà semplicemente sanzionata la mancata comunicazione telematica degli infortuni con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.096 a 4.932 euro (minimo 1.096 euro, ridotto 1.644 euro), con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni; mentre, dal 12 ottobre 2017, scatterà la sanzione da 548 a 1.972,80 euro (minimo 548 euro, ridotto 657,60 euro) per la mancata comunicazione degli infortuni superiori ad un giorno, legata all’attuazione del SINP.

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