Filippo Chiappi
Il rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità (DID) unitamente alla certificazione della profilazione del soggetto disoccupato, sono state fonti di numerose problematiche amministrative. Dalla possibilità da parte dell’operatore in amministrazione del personale di leggere correttamente le informazioni, alle numerose domande respinte da parte dell’Inps (“KO”) in tema di bonus giovani 2017. Problematiche e criticità che nell’ambito della somministrazione di lavoro, hanno subito una irremediabile amplificazione, visto gli alti numeri di assunzioni avvenute con tale nuovo regime. Non solo! A ciò si aggiunge una incomprensibile frammentazione ed anarchia interpretativa-applicativa della fattispecie in oggetto, da parte dei Centri per l’Impiego.
A seguito della pubblicazione, nel novembre 2016, della procedura di registrazione on line sul portale dell’ANPAL, le modalità attraverso cui il cittadino può registrarsi come disoccupato sono le seguenti:
– registrazione sul Portale Nazionale per le politiche del lavoro direttamente da parte del cittadino;
– registrazione sul Portale Nazionale per le politiche del lavoro da parte di un operatore del Centro per l’impiego, che supporti l’utente nel rilascio della DID;
– inserimento sui Sistemi informativi del lavoro Regionali, con trasmissione della DID, tramite cooperazione applicativa, al Nodo di Coordinamento Nazionale (NCN).
Secondo quanto previsto dal Jobs Act (Rif. Art. 19 del D.Lgs n. 150/2015), le due condizioni che determinano formalmente l’inizio dello stato di disoccupazione nel collocamento ordinario sono:
– essere privi di impiego;
– aver dichiarato la propria immediata disponibilità al lavoro.
Il soggetto in stato di disoccupazione può così rivolgersi ai centri per l’impiego e stipulare un patto di servizio personalizzato, che definisce il percorso delle misure di politica attiva del lavoro per l’inserimento nel mercato del lavoro.
La DID può essere presentata dai soggetti privi di occupazione. Con la specifica per cui chi si trova in condizione di “non occupazione” e non cerca lavoro, non deve dichiarare la propria disponibilità al lavoro. La condizione di “non occupazione” riguarda anche i soggetti che, pur svolgendo un’attività lavorativa, ne ricavano un reddito annuo inferiore ad euro 8.000, se si tratta lavoro subordinato o parasubordinato, e ad euro 4.800 in caso di lavoro autonomo.
La DID può essere resa sul portale ANPAL anche dalle persone a rischio di disoccupazione, cioè i lavoratori e le lavoratrici dipendenti che hanno ricevuto la comunicazione di licenziamento e può già essere resa durante il periodo di preavviso di licenziamento. Chi beneficia di una prestazione a sostegno al reddito non è tenuto a rendere la DID sul portale ANPAL, poiché la stessa presentazione all’INPS dell’istanza (Naspi) equivale ad aver dichiarato la propria immediata disponibilità al lavoro presso i servizi per l’impiego.
Con la circolare in commento (Anpal n. 1/2017), l’Anpal stesso introduce delle importanti novità che consentiranno una definitiva e strutturata certezza sul tema. Tenendo conto che “sono considerati disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all’articolo 13, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego”, a decorrere dal 1° dicembre 2017, il cittadino sarà considerato in “stato di disoccupazione” solo ove, in relazione alla DID rilasciata, sia riscontrabile all’interno della SAP l’identificativo univoco della DID in parola, che verrà inserito nella SAP a cura del nodo di coordinamento nazionale.
Il sistema centrale provvederà, quindi, ad inserire nella sezione 2 – Dati Amministrativi della SAP – la data in cui è stata resa la dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento ed alla ricerca di una nuova attività lavorativa e l’indice di profilazione (bassa, media, alta, molto alta). Nella sezione 6, l’identificativo univoco della DID. Consentendo, così, il riconoscimento “certo” dello stato di disoccupazione, dopo l’intensa foschia che ha avvolto il quotidiano peregrinar tra la documentazione amministrativa, sempre diversa e quantomai incompleta, piuttosto che tra le note di rettifica e ko dell’Inps.
