Incentivi per l’occupazione, al via le verifiche Inps

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Alessandro Rota Porta 

Fari puntati sulla fruizione dei benefici normativi e contributivi: è questo l’effetto delle verifiche che l’Inps ha messo in piedi a partire da questo mese di settembre, dandone comunicazione attraverso il messaggio 3220/2017. In particolare, il piano dei controlli si innesta sul sistema di verifica della regolarità contributiva, per il tramite della piattaforma del Durc online.

Si ricorda che già con il messaggio 3184/2016 l’Inps aveva preannunciato l’avvio di una procedura volta a garantire l’allineamento dei sistemi di verifica utilizzati ai fini della definizione della condizione di regolarità, sancita dall’articolo 1, comma 1175, della legge n 296/2006 (quella che disciplina, appunto, il cosiddetto Durc interno), al nuovo sistema di verifica della regolarità contributiva attraverso la piattaforma Durc online, regolato dalla circolare 126/2015.

Si precisa, infatti, come il requisito generale riferito a tutte le tipologie di beneficio normativo o contributivo in materia di lavoro e legislazione sociale è il possesso del documento unico di regolarità contributiva (Durc), condizione che si traduce, oltre che nel rispetto degli obblighi contributivi, anche nell’osservanza degli accordi e contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali, laddove sottoscritti dalle organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, per la loro parte economica e normativa (esclusa la cosiddetta parte obbligatoria).

Inoltre, i datori di lavoro che intendano beneficiare di agevolazioni devono inviare all’Ispettorato territoriale del Lavoro competente, mezzo Pec (con apposita modulistica) e preventivamente alla richiesta dello sgravio, una autocertificazione che attesti l’inesistenza a proprio a carico di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi, di cui al Dm del 24 ottobre 2007.  

L’Inps, per effettuare i controlli, si serve della procedura che immette autonomamente nel portale Durc online le istanze di verifica al pari di qualunque altro soggetto abilitato, attivandolo per tutte le denunce Uniemens per le quali risultino in stato “emesso” note di rettifica con causale “addebito art. 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296” ed in relazione alle quali non sia mai stato notificato il preavviso di Durc interno negativo.

I datori di lavoro che si trovino in detta condizione dovranno quindi prestare attenzione a sanare le proprie posizioni debitorie (anche mediante istanza di dilazione) per non incorrere nel disconoscimento dei benefici descritti.

Restando sul tema dei principi vigenti per la fruizione dei benefici, va ricordato come i datori di lavoro che godano di incentivi sulle assunzioni debbano rispettare i dettami dell’articolo 31, del Dlgs 151/2015.

Il primo motivo ostativo che non consente al datore di lavoro di contare sull’agevolazione si verifica quando l’assunzione costituisce l’attuazione di un obbligo derivante dalla legge o dal contratto collettivo ciò, vale anche se il lavoratore viene utilizzato dall’azienda tramite un contratto di somministrazione.

La seconda limitazione è costituita dal rispetto del diritto di precedenza nella riassunzione, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo ed opera sia per i rapporti a tempo indeterminato che per quelli a termine; l’esclusione dall’incentivo vale anche nell’ipotesi in cui il datore di lavoro abbia fatto ricorso alla somministrazione senza prima aver offerto la riassunzione a un lavoratore che ne aveva diritto.

Il terzo stop è rappresentato dal principio che l’incentivo non spetta se il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione ha in corso sospensioni dal lavoro connesse a crisi o riorganizzazione aziendale, a meno che l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione non riguardino soggetti con livelli diversi da quelli dei lavoratori sospesi oppure siano effettuate presso un’altra unità produttiva.  

Infine, l’accesso all’agevolazione è negato quando il datore di lavoro che assume, o utilizza in somministrazione, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che ha licenziato il lavoratore nei 6 mesi precedenti.

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