Bonus Sud, le ulteriori istruzioni Inps e i dubbi ancora irrisolti 

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Filippo Chiappi
L’INPS interviene nuovamente sul bonus sud 2017, fornendo ulteriori indicazioni estensive per il recupero dell’incentivo. Infatti, chi ha fatto assunzioni di giovani a partire dal 1^ gennaio 2017 potendo fruire dell’esonero contributivo nella misura massima di 8060 euro annuì, avrà tempo sino al 18 settembre 2017 per recuperare l’importo del bonus non ancora usufruito in relazione ai mesi da gennaio a giugno indicando l’incentivo nell’uniemens relativo al mese di agosto da inviare in modalità telematica all’INPS entro la fine del mese successivo a quello di competenza, ossia 30 settembre. 
Con la circolare n. 41 del 1° marzo 2017 sono state fornite le indicazioni per l’applicazione degli incentivi all’assunzione di soggetti disoccupati ai sensi dell’articolo 19 del d.lgs. n. 150/2015 effettuate in Regioni “meno sviluppate” o “in transizione”, previsto dal Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 367 del 16 novembre 2016 e successive rettifiche.
Come è noto, il bonus spetta per l’assunzione di persone disoccupate ai sensi dell’articolo 19 del d.lgs. n. 150/2015, ossia “i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all’articolo 13 del medesimo decreto, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego”; tale requisito viene verificato e comunicato all’Istituto dall’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (ANPAL).
A causa di alcuni ritardi nell’aggiornamento degli archivi dell’ANPAL concernenti lo stato di disoccupazione dei lavoratori e del conseguente ritardo nel riconoscimento dell’incentivo da parte dell’Istituto, l’inps rende noto che, al fine di agevolare i datori di lavoro nel recupero delle somme spettanti, sono stati prorogati i termini per il recupero degli importi relativi all’incentivo “Occupazione SUD”.
Pertanto, a parziale modifica delle indicazioni operative già fornite nel paragrafo 11, della circolare n.41/2017 e nel messaggio n 2152/2017, l’Ente rende noto che nell’elemento<ImportoArrIncentivo> potrà essere indicato l’importo del bonus relativo ai mesi di competenza di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno 2017 – tali importi saranno poi riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” con i codici di recupero “L463” e “L465” -.
Nota saliente ma al tempo stesso distonica, è rappresentata dal fatto che l’INPS a tutt’oggi tace sulle modalità di recupero per il bonus giovani nazionale 2017 di cui alla circolare n. 40/2017. Tutto corretto e fluido, per le istanze relative alle assunzioni tra il 1^ gennaio 2017 ed il 14 marzo 2017 ( rispettivamente primo giorno di decorrenza degli incentivi e giorno anteriore al rilascio del modulo telematico) da inviare entro il 30 marzo 2017. 
Viceversa, silenzio assoluto per le istanze relative alle assunzioni effettuate a decorrere dal 15 marzo 2017 , per e rispetto alle quali si sono create situazioni di recupero contributivo. Tenuto conto che il termine di decadenza è stabilito alla data del 28 febbraio 2019.
Il mondo delle APL e della somministrazione di lavoro, grande veicolo occupazionale in questa fase di politiche attive incentivate, lamenta l’assenza della voce amministrativa. Molte APL, sono state costrette ad inviare l’istanza all’Inps, successivamente all’assunzione per carenza di documenti in primis da parte di utilizzatori sprovveduti o scarsamente organizzati. Ora si trovano impossibilitate nell’effettuare il recupero in relazione al periodo di vacatio tra assunzione ed inoltro dell’istanza, per mancanza di istruzioni a riguardo.
Pertanto, come avvenuto per il bonus sud, si auspica che l’INPS quanto prima fornisca dettagliate istruzioni in merito, anche al fine di poter essere di ausilio per dirimere e rassenerare alcune controversie commerciali che si stanno generando tra utilizzatore e somministratore.

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