Limite massimo di ore di CIGS per crisi e riorganizzazione aziendale: arriva la Circolare del Ministero

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Riccardo Maraga

 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato, lo scorso 28 agosto 2017, la Circolare n. 16 avente ad oggetto il limite massimo di ore di CIGS autorizzabili per le causali di crisi e riorganizzazione aziendale.

L’emanazione della Circolare si è resa necessaria in base alle disposizioni dell’art. 22, comma 4, d.lgs. 14 settembre 2015, n. 148 in materia di ammortizzatori sociali e, segnatamente, di Cassa Integrazione Guadagni straordinaria per le causali di crisi e riorganizzazione aziendale.

Come noto, infatti, la predetta disposizione normativa fissa il tetto massimo di ore di CIGS autorizzabili per le due causali della crisi aziendale e della riorganizzazione aziendale.

Tale tetto è stabilito nell’80% delle ore lavorabili nell’unità produttiva nell’arco di tempo di cui al programma autorizzato.

L’art. 44, comma 3, d.lgs. 14 settembre 2015, n. 148 posticipa, tuttavia, l’efficacia di tale disposizione al decorrere di 24 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo, ovvero, a far data dal 24 settembre 2017.

Il Ministero ha, dunque, emanato la Circolare in esame in considerazione dell’avvicinarsi della data del 24 settembre 2017, a partire dalla quale il tetto massimo di ore di CIGS autorizzabili per le causali di crisi e  riorganizzazione aziendale diverrà effettivo.

Ma come si verificano le ore lavorabili nell’unità produttiva? A tal fine il Ministero chiarisce che assume rilievo l’indicazione, nella domanda di concessione dell’integrazione salariale, del numero dei lavoratori mediamente occupati nel semestre precedente distinti per orario contrattuale.

Dall’analisi di tali dati è possibile enucleare il numero massimo di ore lavorabili nell’unità produttiva. con riferimento alla platea di tutti i lavoratori che costituiscono l’organico dell’unità produttiva, su cui calcolare il limite dell’80% delle ore di sospensione autorizzabili.

Il Ministero chiarisce che questo parametro resta fisso e non viene in alcun modo influenzato dalle modifiche relative all’organico effettivamente occupato nell’unità produttiva, riferendosi, infatti, alla media del personale occupato nel semestre precedente. La non modificabilità del parametro consente di sapere con esattezza qual è il plafond di ore di sospensione autorizzabili così da mettere in campo una programmazione certa e non modificabili in base alle variazioni che pur possono riguardare la platea dei lavoratori occupati.

La disposizione troverà applicazione solo per i trattamenti straordinari di integrazione salariale relativi alle causali di crisi e riorganizzazione aziendale per i quali la conclusione della fase di informazione e consultazione sindacale e la presentazione dell’istanza per l’accesso al trattamento siano successivi alla data del 24 settembre 2017.

Per le istanze presentate prima del 24 settembre 2017, dunque, anche se la fruizione del trattamento si protrarrà necessariamente oltre tale data valgono le regole precedenti e, dunque, il tetto massimo di ore di sospensione autorizzabili andrà verificato con riferimento ai parametri previgenti.

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