Con l’interpello n 2/2017 del Ministero del lavoro, torna al centro dell’attenzione un istituto giuslavoristico che, nonostante abbia pesanti implicazioni applicative, è ancora molto trascurato dai datori di lavoro: il diritto di precedenza.L’istituto, nato nel 2012 con la legge Fornero e via via irrigidito dalle riforme successive, sino all’attuale disciplina contenuta nell’art. 24 del d.lgs. 81/2015, vincola in maniera molto pesante – ai limiti della costituzionalità – la facoltà di ciascun datore di lavoro di scegliere i dipendenti da assumere.
Secondo la disciplina vigente, infatti, un lavoratore che ha lavorato almeno 6 mesi e 1 giorno alle dipendenze di un datore di lavoro, ha diritto di precedenza nelle eventuali assunzioni a tempo indeterminato che l’ex datore intende fare per le mansioni già svolte in precedenza (ipotesi che, secondo l’interpello, non ricorre quando il nuovo assunto è un apprendista che deve acquisire la qualifica già posseduta dall’ex dipendente a termine).
Affinché si completi il periodo di 6 mesi e 1 giorno previsto dalla legge, si possono sommare anche periodo di lavoro diversi, a patto che riguardino la medesima azienda: la legge non stabilisce un arco temporale massimo da considerare per il calcolo, e quindi si sommano anche periodi di lavoro svolti a grande distanza di tempo.
Il vincolo diventa ancora più forte qualora il diritto riguarda una donna che ha fruito del congedo obbligatorio per maternità: nel computo dei 6 mesi rientrano anche questo periodo, a condizione che il congedo sia stato fruito nel periodo di svolgimento di un contratto a termine presso il datore di lavoro. Questa regola ha una finalità condivisibile – non penalizzare le lavoratrici madri – ma può produrre conseguenze paradossali (basta un periodo brevissimo di lavoro per far decorrere il diritto). La finalità di tutelare la maternità si traduce anche nella regola che estende il diritto di precedenza, in favore delle sole lavoratrici madri, alle future assunzioni a termine (non solo per quelle a tempo indeterminato).
Una volta maturato, il dipendente che intende far valere il diritto di precedenza ha l’onere manifestare la propria volontà di essere assunto entro 6 mesi dalla fine del rapporto di lavoro; questa manifestazione di volontà si estende a tutte le assunzioni effettuate entro un anno dalla cessazione del rapporto. Anche dietro questa regola si nascondono delle insidie e dei paradossi applicativi: ad esempio, la legge non chiarisce cosa accade se il datore di lavoro ha solo un posto disponibile, mentre il diritto di precedenza è stato maturato da due o più ex dipendenti.
Infine, va ricordato che la legge prevede a carico di ciascun datore di lavoro l’obbligo di menzionare, nella lettera di assunzione a tempo determinato, la possibilità di esercitare il diritto di precedenza, alla fine del rapporto. Alcuni datori di lavoro omettono questo passaggio, ma è una condotta sconsigliabile, perché la mancata indicazione del diritto potrebbe ingenerare conseguenza risarcitorie a carico dell’ex dipendente.
Queste norme possono essere modificate, a proprio piacimento, dai contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale.
Alcune regole speciali valgono per il lavoro stagionale (la precedenza si applica solo rispetto a nuove assunzioni a termine per le medesime attività stagionali, e il termine per l’esercizio della volontà di aderire è di 3 mesi dalla fine del rapporto) e per la somministrazione di lavoro (rispetto alla quale non si applica alcun diritto di precedenza).
(G. Falasca Il Sole 24 Ore 17.08.17)