Dallo scorso 5 agosto, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale avvenuta il giorno precedente, è entrata in vigore la nuova procedura di licenziamento accelerato per i dipendenti pubblici.Le norme del D.lgs. 20 luglio 2017, n. 118 cambiano in misura rilevante la procedura applicabile quando un dipendente pubblico viene colto in flagranza a commettere alcuni illeciti che, secondo le norme del Testo Unico sul Pubblico Impiego, meritano di essere puniti con la sanzione più grave, il licenziamento.
La lista degli illeciti è molto lunga (assenteismo, gravi o reiterate violazioni dei codici di comportamento, illeciti dolosi o gravemente colposi, reiterata violazione di obblighi concernenti la prestazione lavorativa, insufficiente rendimento, ecc.); il dipendente che viene scoperto a commetterli, deve essere sospeso immediatamente, entro le successive 48 ore dal fatto (commi 3 bis e 3 ter).
Il soggetto che deve avviare la procedura è il responsabile della struttura cui appartiene il dipendente, il quale è obbligato a disporre la sospensione cautelare (con sospensione dello stipendio del dipendente), senza necessità di sentirlo preventivamente, entro 48 ore dalla conoscenza del fatto, con un provvedimento motivato.
Per evitare che eventuali ritardi producano un ingiustificato vantaggio a favore del dipendente, la legge precisa che il superamento del termine di 48 ore per comminare la sospensione non determina inefficacia della sospensione stessa e non comporta la decadenza dall’azione disciplinare.
Una volta disposta la sospensione, inizia la procedura disciplinare, che si svolge secondo tempi certi e rapidi; anche in questo caso l’impulso spetta al responsabile della struttura, che deve trasmettere, nello stesso momento in cui dispone la sospensione, gli atti all’ufficio disciplinare.
L’ufficio, una volta ricevuta la segnalazione, è tenuto ad avviare e concludere il relativo procedimento a carico del dipendente entro i trenta giorni successivi (i termini decorrono dall’avvenuta conoscenza del fatto, se antecedente). Sono previste pesanti sanzioni – con possibile obbligo di risarcimento del danno a carico dei responsabili che non avviano o concludono correttamente l’iter disciplinare.
Le regole sopra indicate sono identiche – fatte salve alcuni marginali precisazioni – a quelle approvate lo scorso anno, e rimaste incagliate in una pronuncia di incostituzionalità.
La riforma deve essere letta in maniera coordinata con le nuove disposizioni introdotte dal D.lgs. n 75/2017 in tema di regime sanzionatorio.
Tale decreto, entrato in vigore lo scorso 22 giugno, ha stabilito – con una disposizione applicabile a tutti i licenziamenti (non solo, quindi, quelli rientranti nella procedura accelerata sopra descritta) – che in caso di accertamento dell’illegittimità del licenziamento, il Giudice dispone la reintegrazione del dipendente pubblico sul posto di lavoro, oltre a riconoscere un’indennità risarcitoria che non può superare le ventiquattro mensilità, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorativa.