Filippo Chiappi
Sulla scia del Commercio e del recente accordo del settore Metalmeccanica Industria, anche nel settore del Turismo aderenti a FEDERALBERGHI, FAITA (non firmano Fipe, Fiavet e Federreti), e CONFCOMMERCIO, sì è data finalmente luce alla disciplina dell’apprendistato duale. A stabilirlo è l’Accordo Interconfederale del 1° agosto 2017.
Il decreto legislativo 15 giugno 2015, n, 81, ha normato, all’articolo 43, l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, Il diploma di Istruzione secondaria superiore ed il certificato di specializzazione tecnica superiore {c.d. apprendistato di primo livello) quale tipologia contrattuale strutturata in modo da coniugare ed armonizzare la formazione effettuata in azienda con l’Istruzione e la formazione professionale svolta dalle Istituzioni formative. Si conferma, ovviamente, che possono essere assunti con tale tipologia contrattuale i giovani che hanno compiuto 15 anni di età e fino al compimento del 25 anni. La durata del contratto è determinata dalla previsione di legge e dal D.M. del 12/10/2015.
Il decreto legislativo n. 81 del 2015 ha inoltre disciplinato, all’articolo 45, l’apprendistato di alta formazione e ricerca {c.d. apprendistato di terzo livello), prevedendo che possano essere assunti con contratto di apprendistato per il conseguimento di titoli di studio universitari e della alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, i diplomi relativi ai percorsi degli Istituti Tecnici superiori (ITS), per attività i ricerca, nonché per il praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche, i soggetti di età compresa tra 18 e i 29 anni.
Con riferimento all’apprendistato di cui all’articolo 43 o all’apprendistato di cui all’articolo 45, il decreto legislativo n. 81/2015 stabilisce che per le ore di formazione svolte nell’Istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo e contributivo; per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10% di quella che li sarebbe dovuta.
Nell’A.I. viene ribadito come ai sensi dell’articolo 42, comma 5, del decreto legislativo n. 81 del 2015, la disciplina generale del contratto di apprendistato è rimessa – nel rispetto di quanto stabilito dalla legge – ad Accordi Interconfederali ovvero ai contratti collettivi nazionali. Ciò rafforza e legittima il contenuto innovativo della novella per tutto il settore.
La parti sociali hanno valutato, in tale sede, come sia opportuno favorire un maggiore ricorso all’apprendistato di primo e terzo livello in virtù della già citata integrazione tra sistema formativo e lavoro che caratterizza tali contratti, quale importante strumento per consentire l’acquisizione di titoli di studio nell’ambito dell’Istruzione e formazione professionale di competenza regionale, dell’Istruzione tecnica e professionale di competenza statale, nonché i titoli dell’alta formazione e per la ricerca, utili all’inserimento nel mercato del lavoro e al contrasto della dispersione scolastica e universitaria.
Date queste premesse che sostanziano e non poco l’intervento collettivo, le parti sociali hanno convenuto che per i soli apprendisti assunti con la tipologia di primo livello, fermo restando quanto previsto dall’articolo 43, comma 7, del medesimo decreto per le ore di formazione svolte nella Istituzione Formativa e per le ore di formazione svolte presso II datore di lavoro contenute nel piano curriculare, la retribuzione per le ore svolte presso il datore di lavoro, eccedenti quelle contenute nel piano di di formazione (ergo le ore di lavoro in senso stretto), è stabilita in misura percentuale rispetto a quella corrisposta ai lavoratori qualificati di pari livello secondo le seguenti misure:
1* anno 50%
2* anno 50%
3* anno 65%
4* anno (eventuale) 70%
Pertanto, per il Turismo, le ore di formazione interna all’impresa sono retribuite al 10% della retribuzione non percentualizzata, bensì della retribuzione piena. Ergo, le ore di formazione interna non sono da retribuire al 10% del 50% o del 65% o del 70% ma al 10% della retribuzione piena tabellare di riferimento.
Le ore eccedenti a quelle contenute nel predetto piano di formazione, e come tali si intendono quelle lavorative in senso stretto, esse verranno retribuite in modalità percentuale rispetto alla retribuzione tabellare contrattuale. Per cui, fermo restando la previsione dell’articolo 43, comma 7, del Dlgs 81/2015, le ore di formazione esterna non sono retribuite, le ore di formazione interna sono al 10% della retribuzione dovuta piena tabellare, le ore eccedenti quelle indicate nel piano formativo (quelle formative) sono retribuite al 50% o 65% o 70% della retribuzione piena tabellare. A questo punto a differenza dell’ A.I. Confindustria ed al pari di quello del Commercio, si deve intendere il 50%, 65%, 70%, della retribuzione del livello di qualificazione e non di un livello convenzionale. Ossia per un percorso di qualificazione al 5° livello del Turismo, inquadreremo direttamente al 5° livello, ove al primo anno e secondo anno avremo il 50% della retribuzione del 5°; terzo anno 65% della retribuzione del 5°; 4° anno 70% della retribuzione del 5°.
In merito all’apprendistato di primo livello, l’A.I. conferma che per tali apprendisti successivamente al conseguimento e della qualifica o del diploma professionale, nonché del diploma di Istruzione secondaria superiore, allo scopo di conseguire la qualificazione professionale al fini contrattuali, è possibile la trasformazione del contratto in apprendistato professionalizzante, nel limiti di durata complessiva previsti per l’apprendistato professionalizzante all’Accordo per la disciplina contrattale dell’apprendistato nel settore turismo.
Per gli apprendisti assunti con la terza tipologia, fermo restando quanto previsto per le ore di formazione svolte nella Istituzione Formativa e per le ore di formazione svolte presso II datore di lavoro contenute nel piano curriculare, si applica ai fini della retribuzione delle ore eccedenti quelle contenute nel piano di formazione curriculare (ergo le ore di lavoro in senso stretto), quanto previsto all’Accordo per la disciplina contrattale dell’apprendistato nel settore turismo del 17 aprile 2012 come modificato dal CCNl Turismo 18 gennaio 2014 con riferimento al lavoratori assumi con contratto di apprendistato professionalizzante, ai sensi dell’articolo 41, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 81/2015. Il c.c.n.l. ha optato per il sistema della percentualizzazione progressiva, per cui la retribuzione è pari alle seguenti percentuali della retribuzione dei qualificati di pari livello:
Periodo | % |
primo anno | 80 |
secondo anno | 85 |
terzo anno | 90 |
dal quarto anno | 95 |
Ad esempio, per un percorso di duale terzo tipo, per una qualificazione al II livello avremo l’inquadramento direttamente al secondo livello qualificato e la retribuzione progressivamente percentualizzata rispetto a quella stabilita per il II livello medesimo.