Apprendistato duale: firmata l’intesa collettiva per l’industria metalmeccanica

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Filippo Chiappi

In data 19 luglio 2017 Federmeccanica e Assistal con Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm Uil hanno rinnovato la disciplina delle tre forme di apprendistato per i dipendenti dalle industrie metalmeccaniche private e della installazione di impianti.

Dal 1° settembre 2017 viene così integrata la disciplina dell’Accordo Interconfederale 18 maggio 2016. Le parti sociali, in tale accordo, riconoscono come l’apprendistato di primo tipo di cui all’art. 43 del D.Lgs n. 81/2015, costituisca uno strumento fondamentale di integrazione e di raccordo tra il sistema scolastico e lavoro, in quella che è la dimensione dell’alternanza scuola-lavoro, costituendo una leva in grado di incrementare l’occupabilità dei giovani favorendo una sana e corretta correlazione tra studio, professionalità e domanda delle imprese. Per quanto concerne, in particolare, il duale di primo tipo riscontriamo che le durate sono così stabilite, nel rispetto della previsione del D.M. 12 ottobre 2015:

3 anni per il conseguimento della qualifica di istruzione e formazione professionale;

4 anni per il conseguimento del diploma di istruzione e formazione professionale e di istruzione secondaria superiore;

2 anni per la frequenza del corso integrativo per l’ammissione all’esame di Stato di cui all’art. 15, c. 6, D.Lgs. n. 226/2005;

1 anno per il conseguimento del diploma di istruzione e formazione professionale nel caso di possesso della qualifica di istruzione e formazione professionale nell’ambito di indirizzo professionale corrispondente e per il conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore ( c.d. Percorsi ITFS).

 

Vengono anche disciplinati i casi in cui il datore di lavoro può prorogare il contratto. I datori di lavoro hanno la facoltà di prorogare fino ad 1 anno (per iscritto e previo aggiornamento del piano formativo individuale) il contratto di apprendistato dei giovani qualificati e diplomati e che hanno concluso positivamente i percorsi per il conseguimento della qualifica, del diploma professionale, per il consolidamento e l’acquisizione di ulteriori competenze tecnico-professionali e specialistiche, utili anche ai fini dell’acquisizione del certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturità professionale, previa frequenza del corso annuale integrativo di cui all’art. 15, comma 6, del decreto legislativo n. 226 del 2005. Il contratto di apprendistato può essere prorogato fino ad un anno nel caso in cui, al termine dei percorsi citati in precedenza, l’apprendista non abbia conseguito la qualifica, il diploma, il certificato di specializzazione tecnica superiore o il diploma di maturità professionale all’esito del corso annuale integrativo.

 

La formazione del giovane studente-lavoratore, si articola in periodi di formazione interna ed esterna all’impresa. I percorsi in oggetto sono contenuti e convenuti nel protocollo tra datore di lavoro ed istituzione formativa. La formazione on the job ed ordinamentale è finalizzata al raggiungimento dell’apprendimento dello studente-lavoratore. I periodi di formazione interna ed esterna sono modellati e convenuti nel protocollo, nel rispetto delle esigenze formative e professionali dell’impresa e delle competenze tecniche e professionali correlati al percorso di apprendimento ordinamentale ex Miur, e riportate nel piano formativo individuale redatto sempre dall’istituzione formativa con il coinvolgimento del datore di lavoro. Per le durate della formazione interna ed esterna, l’accordo rimanda al D.M. 12 ottobre 2015.

 

Nelle norme generali dell’accordo, si ribadisce come possono essere assunti con tale tipologia di contratto, i giovani che hanno compiuto 15 anni di età e fin al compimento dei 25 anni. Con l’apprendistato duale, in generale, abbiamo la configurazione del soggetto con il doppio status di studente e lavoratore: pertanto la normativa, di cui all’accordo in oggetto, riguarda esclusivamente l’attività lavorativa in senso stretto e quella formativa, svolta in azienda. Rimanendo quella ordinamentale sotto la disciplina del MIUR.

 

Interessante è il periodo di prova, che come un ordinario patto, ne è prevista ad substantiam la forma scritta, pena la nullità. La durata della “prova” è pari a 160 ore di effettiva presenza in azienda. Si conferma che come un ordinario rapporto di lavoro a tempo indeterminato, durante il periodo di prova, ciascuna delle parti contraenti potrà recedere dal contratto senza l’obbligo di preavviso o della relativa indennità sostitutiva e verranno regolarmente retribuite le ore o le giornate di effettiva presenza in azienda.

 

Le ferie sono stabilite in 4 settimane, i permessi retribuiti in 40 ore. Le parti del contratto individuale possano recedere dal negozio giuridico dando un preavviso, ai sensi di quanto disposto dall’art. 2118 del cod. civ., di 15 giorni decorrente dal termine del contratto. Nel periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato. In caso di mancato esercizio della facoltà di recesso il rapporto prosegue come un ordinario rapporto di  lavoro subordinato a tempo indeterminato. Per i lavoratori che vengono mantenuti in servizio con un ordinario contratto a tempo indeterminato, a seguito di passaggio in qualifica, il periodo di apprendistato duale di primo tipo, verrà computato ai fini dell’anzianità di servizio, nella misura del 50% per tutti gli istituti contrattuali.

 

Novità nell’art. 8 dell’accordo in commento. Per espressa previsione di legge non trova applicazione per la tipologia di apprendistato per il conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore, la disposizione in virtù della quale per l’apprendista che abbia conseguito il certificato di specializzazione tecnica superiore sia possibile trasformare il contratto in essere in apprendistato professionalizzante (ex art. 44 – D.Lgs 81/2015) per il conseguimento di una qualificazione professionale ai fini contrattuali collettivi. Le parti sociali, viceversa, affermano nell’accordo in esame, come successivamente al conseguimento della qualifica o del diploma professionale ai sensi del decreto legislativo n. 226 del 2005, nonché del diploma di istruzione secondaria superiore o del certificato di specializzazione tecnica superiore, allo scopo di conseguire la qualificazione professionale ai fini contrattuali, il contratto di apprendistato di primo livello può essere trasformato in contratto di apprendistato professionalizzante. In tale situazione non sarò ammesso il periodo di prova. In caso di trasformazione del contratto in apprendistato professionalizzante, la durata di questo sarà ridotta di 12 mesi.

 

In tema di inquadramento e retribuzione di riferimento, sono presenti importati novità che tendono ad allineare la posizione collettiva a quella del Terziario. Nell’ A.I. Confindustria del 18 maggio 2016, nelle premesse e tra gli obiettivi, si affermava come “gli artt. 43, comma 7, e 45, comma 3, del D.lgs 81/15 (per ambedue gli apprendisti duali) prevedano una percentuale retributiva del 10% della retribuzione dovuta per le ore di formazione a carico del datore di lavoro e che le Parti convenivano sull’opportunità di valorizzare tale impegno. Poi nella sezione in cui le parti sociali convengono, si affermava:

2) all’apprendista assunto con il contratto di cui all’art. 43 del D. Lgs. n. 81 del 2015 veniva attribuito convenzionalmente un livello di inquadramento contrattuale – coerente con il percorso formativo tra quelli individuati all’art. 4 del D.M. 12 ottobre 2015 – al fine della determinazione della retribuzione di riferimento;

3) ” fermo restando quanto previsto dall’art. 43, comma 7, per i contratti di cui all’articolo 43 del D.Lgs. 81/2015 la retribuzione è, di conseguenza, stabilita in misura percentuale rispetto al livello di inquadramento di cui al precedente punto 2 , come sotto riportata, ed in applicazione della tabella allegata al presente accordo……

 

Pertanto, era corretto interpretare che la volontà delle parti sociali era quella per cui le ore di formazione interna all’impresa utilizzatrice al pari delle ore lavorate in senso stretto dovevano essere retribuite al 45%, 55%, 65% 70%, perché nelle premesse si valorizzava l’impegno sulle ore di formazione. E valorizzare l’impegno sulle ore di formazione, significava che le parti sociali non ritenevano che sia valorizzante il 10%. In buona sostanza le ore di formazione interna non dovevano essere pagate al 10% del 45% ma direttamente al 45%, 55%, 65%, 70% della retribuzione di riferimento piena tabellare, non percentualizzata. Quindi, le percentuali del 45%,55%,65%,70%, erano sostitutive del 10%, come modalità di pagamento della formazione interna all’impresa.

Sulla base della previsione di accordo 2016, all’apprendista assunto con il contratto di cui all’art. 43 del D. Lgs. n. 81 del 2015 veniva attribuito convenzionalmente un livello di inquadramento contrattuale – coerente con il percorso formativo tra quelli individuati all’art. 4 del D.M. 12 ottobre 2015 – al fine della determinazione della retribuzione di riferimento. Ne derivava che usando il termine convenzionale non era più nemmeno il CCNL un punto di riferimento. Convenzionale significava che era un sistema di inquadramento congruo lasciato nella determinazione alle parti negoziali, cioè quelle parti che stipulano il protocollo formativo. Pertanto, la dottrina si allineava con un sottoinquadramento di due livelli e percentualizzazione del livello di inquadramento.

 

Per una qualificazione al 3° livello, si poteva ipotizzare: per la prima metà del periodo, ad esempio i primi due anni , inquadramento al 1° livello, con la seguente retribuzione:

1° anno al 45% del 1° livello; 2° anno retribuzione al 55% del 1° livello; per i restanti due anni, inquadramento al 2° livello: per il 3° anno retribuzione al 65% del 2° livello; per il 4° anno retribuzione al 70% del 2° livello.
Il nuovo accordo del 2017 prevede all’articolo 5 in tema di Inquadramento e retribuzione un profilo più chiaro. Ai soli fini della retribuzione di riferimento, l’inquadramento e la retribuzione “convenzionali” sono quelli della cat. 3 di cui al CCNL.  Quindi, viene fatta chiarezza sulla convenzionalità: 3° categoria.

La retribuzione per le ore svolte dall’apprendista, oltre il c.d. orario ordinamentale (quello dietro i banchi di scuola) ovvero l’orario di lavoro in senso stretto, viene determinata dall’applicazione delle nuove percentuali di seguito elencate, rapportate al minimo tabellare di cui alla categoria 3:

 

apprendistato per il conseguimento di:     anno scolastico              retrib. ore lavoro in azienda

 

qualifica di istruzione e formazione prof.               Secondo anno                                            55%

qualifica di istruzione e formazione prof.               Terzo anno                                                60%

 

Diploma di istruzione e formazione prof.

o di istruzione secondaria superiore                       Secondo anno                                          55%

Terzo anno                                                60%

Quarto anno                                              65%

 

esclusivamente per i percorsi di istruzione

statale quinquennale                                              Quinto anno                                             70%

 

Diploma di istruzione e formazione prof.

Per coloro che sono in possesso della qualifica

IeFP nell’ambito dell’indirizzo prof. Corrispondente      Anno Unico                                      65%

 

Corso integrativo per l’ammissione all’esame di

Stato                                                                      Primo Anno                                                65%

Secondo Anno                                            70%

 

Certificato di specializzazione tecnica superiore     Anno Unico                                               70%

 

 

In tal senso si integra alla perfezione una nota di Assolombarda in cui si affermava come la retribuzione sia definita in misura percentuale rispetto al livello di inquadramento (a questo punto convenzionale della 3° categoria) e in relazione all’anno di frequenza del percorso formativo per l’acquisizione del relativo titolo.

In sostanza, per fare un esempio concreto: se uno studente è al terzo anno del suo percorso formativo di Ragioneria e inizia a lavorare in apprendistato (ossia inizia il primo anno di lavoro in apprendistato al terzo anno di percorso formativo) gli si applicherà la retribuzione del terzo anno scolastico (60%) come da tabella.

 

Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro verrà riconosciuta all’apprendista una retribuzione pari al 10% del minimo tabellare di cui alla categoria 3.

 

Per il Terziario rimaniamo fermi all’ A.I. del 2016. Per i soli apprendisti assunti ai sensi dell’art. 41, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 81/2015 (quindi primo livello), fermo restando quanto previsto dall’art. 43, comma 7, D.Lgs. n. 81/2015 per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa e per le ore di formazione svolte presso il datore di lavoro contenute nel piano curriculare ergo il protocollo formativo, la retribuzione per le ore svolte presso il datore di lavoro, eccedenti a quelle contenute nel predetto piano di formazione (quindi quelle lavorative in senso stretto), è stabilita in misura percentuale rispetto a quella corrisposta ai lavoratori qualificati secondo le seguenti misure:

– primo e secondo anno: 50%;

– terzo anno: 65%;

– eventuale quarto anno: 70%.

Per il Commercio, le ore di formazione interna all’impresa sono retribuite al 10% della retribuzione non percentualizzata, bensì della retribuzione piena. Ergo, le ore di formazione interna non sono da retribuire al 10% del 50% o del 65% o  del 70% ma al 10% della retribuzione piena tabellare.

Le ore eccedenti a quelle contenute nel predetto piano di formazione, e come tali si intendono quelle lavorative in senso stretto, esse verranno retribuite in modalità percentuale rispetto alla retribuzione tabellare contrattuale. Per cui, fermo restando la previsione dell’articolo 43, comma 7, del Dlgs 81/2015, le ore di   formazione esterna non sono retribuite, le ore di formazione interna sono al 10% della retribuzione dovuta piena tabellare, le ore eccedenti quelle indicate nel piano formativo (quelle formative) sono retribuite al 50% o 65% o 70% della retribuzione piena tabellare.

 

Riprendendo la configurazione della retribuzione delle ore di lavoro in senso stretto, essa, come detto, è pari alle seguenti percentuali della retribuzione dei qualificati:

– 1° e 2° anno: 50%;

– 3° anno:       65%;

– 4° anno:       70%.

 

A questo punto a differenza del A.I. Confindustria, si devono intendere il 50% , 65%, 70%, della retribuzione del livello di qualificazione e non di un livello convenzionale. Ossia per un percorso di qualificazione al 5° livello del commercio, inquadreremo direttamente al 5° livello, ove al primo anno e secondo anno avremo il 50% della retribuzione del 5°; terzo anno 65% della retribuzione del 5°; 4° anno 70% della retribuzione del 5°.

 

Tale trattazione che intende fare chiarezza sul nuovo modo del duale, ben si sposa con la prossima “carta dei diritti e dei doveri” del MIUR che riformulerà l’esperienza di alternanza scuola-lavoro nonchè con la Circolare Inps numero 109 del 10-07-2017 ove, finalmente, l’Ente, dopo tanto temporaggiare, comunica che l’esonero legge di Bilancio 2017 spetta anche nel caso di assunzioni di giovani studenti, entro sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio, a tempo indeterminato presso il medesimo datore di lavoro ove si sia svolta l’alternanza scuola lavoro, anche attraverso l’apprendistato duale. E, come il medesimo incentivo spetti nel caso non solo di un contratto a tempo indeterminato ma anche nel caso di un contratto in apprendistato professionalizzante ovvero (e perché no) nel caso di un apprendistato di alta formazione successivo ad un apprendistato di primo livello.

 

 

 

One comment

  1. Tutto quanto avvicina lavoro e cultura deve essere incentivato e valorizzato soprattutto in presenza di un contesto sociale, come quello italiano, nel quale scuola e lavoro sono così distanti fra loro.
    Diamo spazio pertanto ad interventi sull’argomento da qualunque fonte essi provengano, di natura legislativa, sindacale o aziendale
    Auspico una maggiore pubblicizzazione e conoscenza dei contratti di apprendistato

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