Tutele crescenti: tanti dubbi nell’ordinanza che manda il JobsAct alla Consulta

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L’ordinanza del tribunale di Roma che ha sollevato la questione di legittimità costituzionale del Dlgs 23/2015 – il decreto attuativo del Jobs act sulle cosiddette tutele crescenti – si fonda su argomentazioni che suscitano molti dubbi.

L’ordinanza (si veda il Sole 24 Ore del 28 luglio), cosciente del fatto che nessuna norma costituzionale o comunitaria impone l’utilizzo della reintegrazione per sanzionare i licenziamenti ingiustificati, fonda la presunta incostituzionalità delle tutele crescenti su un concetto del tutto soggettivo: la misura risarcitoria prevista dal Dlgs 23/2015 risulterebbe «modesta ed evanescente» rispetto al regime preesistente, mentre avrebbe dovuto essere «ben più consistente e adeguata».

Anche se questa critica viene ancorata al concetto di adeguatezza – proprio delle fonti del diritto internazionale e comunitario – manca l’indicazione, anche embrionale, di quale soglia minima avrebbe dovuto rispettare il legislatore per definire un risarcimento “adeguato”; la censura si risolve, di fatto, nella semplice richiesta di ritorno alla normativa precedente, che sembra essere individuata come l’unico sistema in grado di assicurare una tutela compatibile con i precetti costituzionali.

L’ordinanza ipotizza anche la violazione del principio di eguaglianza, poiché la misura fissa del risarcimento, sottratta alla discrezionalità del giudice, finirebbe per garantire tutela identica a situazioni molto distanti nella sostanza.

Questa critica pare molto debole, in quanto – come già la normativa precedente – il Dlgs 23/2015 distingue i vizi del licenziamento in alcune grandi categorie (discriminatorio, invalido, nullo, affetto da vizi formali), e per ciascuna prevede un regime sanzionatorio specifico e differenziato.

Il principio di eguaglianza sarebbe violato, inoltre, dalla previsione di regole diverse per vecchi e nuovi assunti. Questa critica non tiene conto della massima, elaborata dalla Corte costituzionale (e richiamata, ma ignorata, dalla stessa ordinanza), secondo la quale «il fluire del tempo può costituire un valido elemento di diversificazione delle situazioni giuridiche».

Ancora meno convincente è l’obiezione secondo cui le tutele crescenti avrebbero acuito la distanza tra dirigenti e non dirigenti: la diversità di regime giuridico tra dirigenti e dipendenti giustifica ampiamente la differenze di tutele (come accade per imprese che superano oppure no la soglia dei 15 dipendenti, e per molte altre fattispecie).

L’ordinanza ipotizza, inoltre, un possibile contrasto con l’articolo 4 della Costituzione, nella parte in cui sancisce il diritto al lavoro. Secondo il giudice, la tutela prevista dal regime delle tutele crescenti equivarrebbe, di fatto, all’affermazione della libertà di licenziamento e a una rottura del principio di uguaglianza e solidarietà sui luoghi di lavoro. Questa critica si risolve in un giudizio personale, legittimo ma insufficiente a motivare una pronuncia di incostituzionalità, che dovrebbe ancorarsi ad argomenti più solidi e oggettivi.
Giampiero Falasca Il Sole 24 Ore 1 agosto 2017

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