Licenziamenti, la Cassazione torna sulla nozione di “fatto insussistente”

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Riccardo Maraga
La Suprema Corte torna sulla nozione di “insussistenza del fatto contestato”
La nozione di “insussistenza del fatto contestato” ai fini dell’applicabilità della tutela di cui all’art. 18, comma 4, dello Statuto dei Lavoratori, così come modificato dalla legge n. 92/2012 (riforma Fornero) ricomprende anche, per ragioni logiche prima che giuridiche, la fattispecie di una condotta addebitata ad un soggetto senza che vi sia prova che l’abbia effettivamente commessa, risultando implausibile che possa riconoscersi responsabilità disciplinare per un fatto fenomenicamente accaduto ma non attribuibile al lavoratore al quale è stato contestato.

A stabilirlo è la Cassazione nella recentissima sentenza n. 17736 del 18 luglio 2017.

Nel caso affrontato dalla Suprema Corte una lavoratrice di un centro estetico era stata licenziata per giusta causa in quanto, ad avviso del datore di lavoro, la dipendente avrebbe diffuso all’esterno dati aziendali riservati stampati da sistemi informatici.

Il Tribunale, prima, e la Corte d’Appello, poi, avevano tuttavia affermato, pur non mettendo in discussione il concreto verificarsi del fatto, che non vi era la prova della “univoca riconducibilità dell’azione alla ricorrente”. Non essendo provato che quel fatto, realmente accaduto e potenzialmente lesivo del vincolo fiduciario, fosse però stato commesso proprio dalla dipendente incolpata il licenziamento era stato dichiarato illegittimo.

La Cassazione conferma la correttezza delle valutazioni operate dai Giudici di prime cure e riconduce la fattispecie alla “manifesta insussistenza del fatto contestato” di cui all’art. 18, comma 4, Statuto dei Lavoratori.

La Cassazione richiama i precedenti giurisprudenziali recenti che hanno affermato che nella nozione di “insussistenza del fatto contestato” rientrano non solo i casi in cui il fatto contestato non si sia nemmeno materialmente verificato ma anche quelle fattispecie in cui il fatto contestato c’è stato ma non è antigiuridico oppure non è riconducibile al lavoratore incolpato (Cass. n. 13178/2017; Cass. 10019/2016).

Prosegue dunque l’attività esegetica dei Giudici con riferimento alla nozione di “insussistenza del fatto contestato”.

Giova infatti ricordare che di recente è stata sottoposta alle Sezioni Unite della Cassazione la questione relativa all’applicabilità alla tardività della contestazione disciplinare della nozione di “insussistenza del fatto contestato” (Cass. ordinanza n. 10159 del 21 aprile 2017).

Il tema assume particolare rilevanza anche per gli assunti post 7 marzo 2015 ai quali si applicano le disposizioni relative al c.d. contratto a tutele crescenti di cui al d.lgs. n. 23/2015.

Nella nuova disciplina relativa ai licenziamenti, infatti, l’art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 23/2015 prevede la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro “esclusivamente nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l’insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento”.

E’ dunque evidente che maggiore sarà l’ampiezza della nozione di insussistenza del fatto materiale contestato, derivante dall’interpretazione dei Giudici, maggiore sarà la resistenza nel nostro ordinamento giuslavoristico della tutela reintegratoria a seguito di accertamento dell’illegittimità del licenziamento, con conseguente depotenziamento dell’obiettivo perseguito dal legislatore del Jobs Act, ossia quello di sostituire ad una disciplina del licenziamento incentrata sulla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, una disciplina che virasse nettamente verso la predisposizione di una tutela meramente indennitaria, confinando la tutela reale ad ipotesi limitate e marginali.

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