Apprendistato duale, i chiarimenti INPS

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Filippo Chiappi

La legge di Bilancio 2017 , all’art. 1, comma 240, lettera b),  legge 11 dicembre 2016, n. 232, proroga fino al 31 dicembre 2017 gli incentivi per l’assunzione di apprendisti in contratto di apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (c.d. contratto di apprendistato di primo livello), introdotti in via sperimentale dall’art. 32 del d.lgs. n. 150/2015,in vigore dal 24 settembre 2015.

Il cosiddetto  decreto delle politiche attive, d.lgs n. 150/2015, all’art.32, comma 1, in particolare dispone che: a) non trova applicazione il contributo di licenziamento, previsto dall’art. 2, commi 31 e 32, della legge 28 giugno 2012, n. 92; b) l’aliquota contributiva del 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, prevista dall’art. 1, comma 773, della legge n. 296/2006, è ridotta alla misura del 5%; c) è riconosciuto lo sgravio totale dell’aliquota di finanziamento della Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI), ex Assicurazione Sociale per l’Impiego, fissata, dall’art. 2, comma 36, della legge n. 92/2012, nella misura dell’1,31% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, nonché dell’aliquota di finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua, prevista dall’art. 25 della legge n. 845/1978 e pari allo 0,30% della medesima retribuzione imponibile.

In particolare, tali disposizioni modificano il regime contributivo che deve essere applicato ai contratti di apprendistato di primo livello stipulati a decorrere dal 24 settembre 2015, fissando, per la durata contrattuale, l’aliquota a carico del datore di lavoro nella misura del 5% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.

L’INPS con il messaggio n. 2499 del 16 giugno 2017 afferma che stante il tenore letterale della disposizione di cui alla lettera b) (“l’aliquota contributiva del 10 per cento, di cui all’articolo 1, comma 773, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è ridota al 5 per cento”), il predetto regime contributivo ex art. 32, comma 1,del d.lgs. n. 150/2015 (5%)si applica a tutti i datori di lavoro a prescindere dal limite dimensionale.Conseguentemente, non è ammessa la riduzione contributiva prevista per le aziende che occupano alle dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove (ex art. 1, comma 773, quinto periodo, legge n. 296/2006).

Ricordiamo il passo della legge finanziaria 2007, “Per i datori di lavoro che occupano alle dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove la predetta complessiva aliquota del 10 per cento a carico dei medesimi datori di lavoro e’ ridotta in ragione dell’anno di vigenza del contratto e limitatamente ai soli contratti di apprendistato di 8,5 punti percentuali per i periodi contributivi maturati nel primo anno di contratto e di 7 punti percentuali per i periodi contributivi maturati nel secondo anno di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al secondo.

Cio’ vuol dire che leggendo per combinato disposto i due precetti normativi ed il messaggio INPS, in esame, le aziende fino a 9 dipendenti così come quelle di maggiori dimensioni pagheranno il 5% per l’intera durata dell’apprendistato duale di primo tipo, stante il fatto che la norma sembra evidenziare tale nuovo assunto.

Visto che l’agevolazione ex art.1, comma 773, quinto periodo, legge 296/2006 non distingue il tipo di apprendistato, la norma del d.lgs. N. 150/2015, in quanto speciale ( si riferisce al duale di primo tipo) ha la forza di disapplicare l’agevolazione generalista del 2006.

In sostanza per le piccole aziende non avremo più il 3,11% (10-8,50= 1,50 + 1,61 = 3,11%) ovvero il 4,61% (10 – 7 = 3 + 1,61 = 4,61%) per i primi dura anni ma direttamente  il 5% per l’intera durata dell’apprendistato, atteso che per il duale a prescindere dalla dimensione non troverà applicazione il contributo Naspi e il contributo formazione interprofessionale , per un totale dell’1,61%. Per gli anni successivi al secondo, è ovvio che anziché il 10% a cui sommare l’1,61% avremo solo il 5% atteso che non trova applicazione l’1,61%.

Insomma, un discreto aumento contributivo per i primi due anni.

Resta intese che per le aziende maggiori avremo al posto dell’11,61% il 5%.

Il messaggio INPS continua, ribadendo un assunto legale: L’art. 32, comma 2, d.lgs. n. 150/2015 prevede che “agli incentivi di cui al comma 1 non si applica la previsione di cui all’art. 47, comma 7, del d.lgs. n. 81/2015”.

Pertanto, per i dodici mesi successivi alla trasformazione del contratto, l’aliquota a carico del datore di lavoro è quella prevista in via generale per i contratti di apprendistato ex art. 42, comma 6, d. lgs. n. 81/2015 (11,61%).  Per essere più incisivi, in caso di qualificazione dell’apprendista al termine del periodo di formazione, i benefici contributivi in parola non possono essere mantenuti per il primo anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro. Durante tale periodo la contribuzione sarà quella dovuta per la generalità degli apprendisti qualificati con aliquota pari al 10%+ 1,61%. Fermo restando il 5,84% per l’apprendista.

Si ricorda, infine, che per effetto dell’art. 21, della legge n. 41/1986, l’aliquota contributiva a carico dell’apprendista è quella prevista dall’assicurazione generale obbligatoria con una riduzione di tre punti ed è quindi pari al 5,84%della retribuzione imponibile, per tutta la durata del periodo di formazione.

Il messaggio INPS in esame, conferma che per le ore di formazione esterna (quindi quella ordinamentale presso l’istituzione scolastica) il datore di lavoro non è tenuto a corrispondere alcuna retribuzione (ex art. 43, comma 7, d. lgs. 81/2015) e conseguentemente è esonerato dall’obbligo del versamento contributivo.

Sul punto, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 22/2016, ha infatti chiarito che la contribuzione dovuta per gli apprendisti deve essere calcolata esclusivamente sulle retribuzioni effettivamente corrisposte.  In tal senso rientrano anche le ore di formazione on the job quale formazione interna.

Il Ministero ha altresì precisato che per tali periodi non retribuiti con riferimento alle ore di formazione ordinamentale, non è neppure configurabile un diritto dell’apprendista all’accreditamento di contribuzione figurativa.

L’INPS chiude finalmente con i codici per il duale di primo e per la contribuzione agevolata.

Attualmente i lavoratori assunti in apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, sono individuati, nell’assetto del sistema UniEmens, alla sezione <DenunciaIndividuale>, con la valorizzazione del codice “5” nell’elemento <Qualifica1> e con la compilazione dell’elemento <TipoLavoratore> “PA”.

Al fine di garantire la corretta gestione del regime contributivo agevolato ex art. 32 del d.lgs. n. 150/2015, previsto per tali apprendisti vengono istituiti, nell’ambito dell’elemento <TipoContribuzione>, i nuovi codici sotto riportati:

Codice J9

Descrizione :

Apprendista a cui si applica il regime contributivo ex art. 32, comma 1, lettera b) e c) del d.lgs. n. 150/2015 (aliquota del 5% a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore) .

Tenuto conto che l’art. 32, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 150/2015 prevede la non applicazione del contributo di licenziamento di cui all’art. 2, comma 31 e 32 della legge n. 92/2012, è altresì istituito, con la medesima decorrenza, nell’elemento <TipoCessazione > nuova causale sotto riportata:

Codice 1R

Descrizione

Licenziamento con esonero dal versamento del contributo ex art. 2, comma 31 e 32 legge n. 92/2012, ai sensi dell’art. 32 comma, 1 lettera a) del d. lgs n.150/2015

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