Tirocini, le nuove regole dell’Accordo Stato Regioni

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Filippo Chiappi

 

L’accordo in Conferenza Stato-Regioni del 25 maggio u.s., in premessa effettua un chiarimento di estrema portata, per i tirocini. Al fine di qualificare l’istituto e di eliminarne gli abusi, le parti convengono su taluni principi: il tirocinio non può essere utilizzato per tipologie di attività lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo; i tirocinanti non possono sostituire i lavoratori con contratti a termine nei periodi di picco delle attività e non possono essere utilizzati per sostituire il personale del soggetto ospitante nei periodi di malattia, maternità o ferie né ricoprire ruoli necessari all’organizzazione dello stesso. Inoltre, le parti firmatarie si impegnano a definire politiche attive di avviamento al lavoro anche attraverso forme d incentivazione, di premialità per la trasformazione del tirocinio in contratti di lavoro. Un tirocinio, che pertanto, non è un rapporto di lavoro ma è pur sempre un momento in cui il discente presta un’attività lavorativa ed in tal senso deve essere tutelato da forme che vanno ben oltre il percorso formativo. Scopo aulico dell’accordo in oggetto è quello di rivedere le linee guida del gennaio 2013: quali linee che tracciano, che definiscono il contenuto minimo delle discipline regionali sui tirocini. L’accordo ribadisce le competenze regionali in materia di tirocini, affermando che tali Enti Territoriali hanno sei mesi per recepire i nuovi dettami e legiferare in un quadro di dettami cornice. Nell’oggetto delle linee guida, punto 1, viene posto in evidenza come le novelle intervengono sulla precedente regolamentazione dei tirocini extracurriculari, non riguardando quelli curriculari che restando di competenze delle scuole, dei centri di formazione professionale accreditati dalle stesse Regioni, delle Università, nell’ambito tra l’altro della legge Buona-Scuola; quelli previsti per l’accesso alle professioni ordinistiche. Ribadito, quindi, che le linee guida si riferiscono ai tirocini extracurriculari (formativi, di orientamento, di inserimento/reinserimento lavorativo), gli stessi sono rivolti a coloro che si trovano in stato di disoccupazione ai sensi dell’art. 19 del Dlgs 150/2015, compresi anche coloro che hanno completato i percorsi di istruzione secondaria superiore e terziaria; lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto; lavoratori a rischio disoccupazione; soggetti occupati che siano in cerca di altra occupazione; soggetti disabili e svantaggiati. Per quanto concerne la durata, l’accordo prevede una durata massima, comprensiva di proroghe e rinnovi, riferito al medesimo soggetto, non superiore a dodici mesi per i soggetti che si trovano in stato di disoccupazione ai sensi dell’art. 19 del Dlgs 150/2015, compresi anche coloro che hanno completato i percorsi di istruzione secondaria superiore e terziaria; lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto; lavoratori a rischio disoccupazione; soggetti occupati che siano in cerca di altra occupazione e soggetti svantaggiati. Mentre, per i soli soggetti disabili la durata complessiva sale a 24 mesi. E’ ora prevista anche la durata minima che non può essere inferiore a due mesi, ad eccezione del tirocinio svolto presso soggetti ospitanti che operano stagionalmente, per i quali la durata minima è ridotta ad un mese, e del tirocinio rivolto a studenti, promosso dal servizio per l’impiego e svolto durante il periodo estivo, per il quale la durata minima è di 14 giorni. In tema di condizioni per l’attivazione, l’accordo ci dice che fatti salvi i licenziamenti per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali, non è possibile ospitare tirocinanti se il soggetto ospitante prevede nel PFI attività equivalenti a quelle per cui lo stesso ha effettuato, nelle medesima unità operativa e nei 12 mesi precedenti, licenziamento per giustificato motivo oggettivo, licenziamenti collettivi, nonché licenziamenti per superamento del periodo di comporto, per mancato superamento del periodo di prova, per fine appalto, risoluzione del rapporto di apprendistato per volontà del datore di lavoro al termine del periodo formativo. Non si possono attivare tirocini in presenza di procedure concorsuali, salvo i casi in cui ci siano accordi collettivi che prevedano tale possibilità. Non sono attivabili tirocini in favore di professionisti abilitati o qualificati all’esercizio di professioni regolamentate per attività tipiche ovvero riservate alla professione. Inoltre le linee guida chiariscono che è possibile attivare tirocini in presenza di contratti di solidarietà espansivi, ossia per le imprese che riducono l’orario di lavoro o la retribuzione per riorganizzazioni finalizzate allo sviluppo dell’azienda. Il tirocinio non può essere attivato nell’ipotesi in cui il tirocinante abbia avuto un rapporto di lavoro, una collaborazione o un incarico con il medesimo soggetto ospitante negli ultimi due anni precedenti all’attivazione del tirocinio. Il tirocinio può essere attivato nell’ipotesi in cui il tirocinante abbia svolto prestazioni di lavoro accessorio presso il medesimo soggetto ospitante per non più di trenta giorni, anche non consecutivi, nei sei mesi precedenti l’attivazione. Il soggetto ospitante non può realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante nel rispetto della durata massima prima citate (Il tirocinante non può svolgere più di un tirocinio per ciascun profilo professionale e non può essere ospitato per più di una volta presso lo stesso soggetto). La richiesta di proroga deve essere adeguatamente motivata dal soggetto ospitante e, laddove necessario, contenere una integrazione dei contenuti del PFI. Al punto 6 dell’accordo, la Conferenza ci parla per la prima volta di limiti numerici e sistema di premialità. Questa è una linea generale nelle more delle delibere Regionali, che possono apportare delle importanti varianti. Per ospitare i tirocinanti sono previste determinate quote di contingentamento, ed aspetto importante dal calcolo sono esclusi gli apprendisti. Nello specifico, sono rimasti invariati i limiti precedenti di un tirocinio per datori di lavoro fino a 5 dipendenti a tempo indeterminato, di 2 tirocinanti per quelli tra 6 e 20 dipendenti e del 10% per quelli con più di 20 dipendenti, sempre a tempo indeterminato. Le nuove linee guida introducono un interessante sistema di premialità per incentivare l’assunzione dei tirocinanti alla fine del loro periodo. Nello specifico, i datori di lavoro con più di 20 dipendenti potranno superare il limite del 10%, con un tirocinante, se avranno assunto almeno il 20% dei tirocinanti attivati nei 2 anni precedenti, con un contratto di almeno sei mesi, anche part time al 50 per cento. Con un meccanismo di proporzionalità crescente rispetto alle percentuali di stabilizzazione, la nuova premialità consente ulteriormente di attivare, in deroga al limite del 10%: due tirocini oltre il limite del 10% se hanno assunto almeno il 50% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti; tre tirocini oltre il limite del 10% se hanno assunto almeno il 75% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti; fino a 4 tirocini oltre il limite del 10%, nel caso di assunzione di tutti i tirocinanti dei 24 mesi precedenti. Ai fini della determinazione dei limiti di contingentamento, prima trattati, non c’è cumulabilità tra tirocini curriculari ed extracurriculari. Sono esenti dai limiti quantitativi i tirocini in favore di soggetti disabile svantaggiati (lett. e) punto 1). Nulla di nuovo in tema di indennità minima da corrispondere al tirocinante, che resta quella di 300 euro lordi mensili fissata con le precedenti linee guida, ferma restando la facoltà delle Regioni di aumentarla, come misura ritenuta congrua. Tuttavia viene precisato che l’indennità può essere erogata per intero a fronte di una partecipazione minima ai tirocini del 70% su base mensile. Se il tirocinio dovesse risultare non conforme alla nuova disciplina e alla relativa regolamentazione regionale di riferimento, il personale ispettivo del Ministero del lavoro procede, sussistendone le condizioni, a riqualificare il tirocinio in un rapporto di natura subordinata, con applicazione delle relative sanzioni amministrative, disponendo, altresì, il recupero dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi. La mancata corresponsione dell’indennità di partecipazione comporta, invece, una sanzione amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell’illecito commesso, in misura variabile da un minimo di € 1.000,00 ad un massimo di € 6.000,00. Inoltre, è previsto a seconda delle varie casistiche di violazioni e della gravità, l’intervento delle Regioni in materia di interdizione dall’attivazione di tirocini fino ad un anno, a carico del promotore o dell’ospitante. Infine, l’attivazione dei tirocini avviene sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori, i soggetti ospitanti pubblici e privati, ed il tirocinante: il cosiddetto rapporto trilaterale. Alla convenzione, che può riguardare più tirocini anche di diverse tipologie, deve essere allegato un progetto formativo per ciascun tirocinante, predisposto sulla base di modelli definiti dalle Regioni e Province Autonome, da sottoscrivere da parte dei tre soggetti coinvolti nell’esperienza di tirocinio (tirocinante, soggetto ospitante e soggetto promotore). L’attività del tirocinante si dovrà svolgere nel grembo di due tutor, con due cordoni ombelicali: promotore ed ospitante. Ogni tutor può seguire fino a 20 tirocinanti, ma questo limite può essere superato se il promotore attiva tirocini con medesime finalità formative presso lo stesso soggetto ospitante. Per i tirocini in una Regione diversa da quella del promotore e per quelli ospitati in imprese multilocalizzate, la conferenza precisa che la disciplina di riferimento, e dell’indennità di partecipazione, è quella della Regione o della Provincia autonoma in cui ha la sede operativa o legale il soggetto ospitante.

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