Con l’introduzione del nuovo regime sanzionatorio per i licenziamenti dei dipendenti pubblici, il mosaico delle tutele applicabili in caso di recesso ingiustificato si complica ancora di più.
A causa di una costante – e spesso irrazionale – stratificazione di regole costruite intorno a situazioni speciali, siamo arrivati al punto che lo stesso fatto – un licenziamento ingiustificato – può dare luogo all’applicazione di tutele e sanzioni molto diverse, in funzione delle diverse caratteristiche soggettive e oggettive delle parti.
Nel settore privato, esiste una prima grande distinzione tra vecchi e nuovi assunti; lo spartiacque tra queste due categorie è il 7 marzo 2015, giorno in cui è entrato in vigore il d.lgs. n. 23/2015 sulle c.d. tutele crescenti.
Per chi è stato assunto a tempo indeterminato prima di tale data, il licenziamento ingiustificato può dare luogo a sanzioni che variano in funzione dei motivi del recesso e delle dimensioni dell’impresa.
Se il datore di lavoro ha più di 15 dipendenti per unità produttiva (o comunque più di 60 a livello nazionale), l’eventuale invalidità del recesso è sanzionata con la reintegra sul posto di lavoro, oltre al pagamento di un risarcimento del danno pari alle retribuzione perse nel periodo compreso tra il recesso e la ripresa del servizio (ma con un tetto massimo di 12 mensilità). Tale sanzione si applica però solo in caso di inesistenza del fatto contestato, per i recessi fondati su motivi soggettivi, oppure per manifesta infondatezza del motivo, per i recessi fondati su motivi economici.
Invece, se il rapporto di lavoro cessa per motivi legati all’andamento dell’impresa (es. una crisi economica) o alla sua organizzazione (es. un mutamento dell’assetto produttivo), esistono due strade alternative.
Se l’impresa ha un numero di dipendenti non superiore a 15, e gli esuberi interessano meno di 5 persone, si procede con il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo. Se invece l’impresa supera i limiti quantitativi prima ricordati (più di 15 dipendenti, almeno 5 licenziamenti), si deve applicare la procedura di licenziamento collettivo prevista dalla legge n. 223/1991. Se l’azienda viola la procedura, è tenuta a pagare un risarcimento del danno (il cui importo può variare dalle 6 mensilità, per i casi meno gravi, sono alle 24 mensilità per i casi di maggiore importanza); se la violazione in riguarda la procedura ma i criteri di scelta dei lavoratori da licenziare, la sanzione applicabile è quella della reintegra accoppiata al risarcimento del danno fino a 12 mensilità.
Per le imprese che non superano la soglia della tutela reale, il licenziamento ingiustificato garantisce al lavoratore solo risarcimento del danno di importo variabile tra le 2,5 e le 6 mensilità.
Per i nuovi assunti (le persone il cui contratto a tempo indeterminato decorre dal 7 marzo 2015 in poi) si applicano le regole delle c.d. “tutele crescenti”. Pertanto, in caso di licenziamento invalido spetta la reintegrazione sul posto di lavoro solo per i licenziamenti disciplinari basati su un “fatto materiale” inesistente. In tutti gli altri casi, si applica una tutela economica di importo predefinito (due mensilità di retribuzione per ogni anno di lavoro, con un minimo di 4 e un massimo di 24).
Sempre per il settore privato, senza distinzione tra vecchi e nuovi assunti, esiste un ulteriore regime speciale per i casi di licenziamento intimato per motivi discriminatori. Questo provvedimento è sanzionato con la reintegrazione sul posto di lavoro e un risarcimento del danno pieno, non soggetto a tetti di qualsiasi natura (a parte la possibilità di detrarre il c.d. aliunde perceptum).
Anche i dirigenti vivono dentro un sistema di regole diverso dagli altri. Il licenziamento ingiustificato è sanzionato solo con un’indennità economica (c.d. indennità supplementare), di norma definita dai contratti collettivi; in caso di recesso intimato al termine di una procedura di licenziamento collettivo, spetta un risarcimento compreso tra le 12 e le 24 mensilità, o la diversa misura prevista dagli accordi sindacali.
La situazione cambia ancora se si passa al pubblico impiego. Con il decreto legislativo appena varato dal Governo, ai licenziamenti ingiustificati dei lavoratori della PA si applica la reintegrazione sul posto di lavoro, ma il risarcimento del danno che spetta in aggiunta alla riammissione in servizio è soggetto a un tetto massimo di 24 mensilità.
La regola vale tuttavia solo per i licenziamenti futuri; per il periodo compreso tra l’entrata in vigore della legge Fornero (giugno 2012) e la data di efficacia della nuova disciplina, esiste incertezza applicativa, anche se la giurisprudenza in maggioranza ritiene applicabile la disciplina del vecchio articolo 18 (reintegrazione e risarcimento pieno, non soggetto a tetti massimi).