Licenziamento per giustificato motivo oggettivo: si rafforza il filone “liberale”

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Riccardo Maraga

 

Ha fatto discutere, alcuni mesi fa, la sentenza n. 25201/2016 della Corte di Cassazione con cui la Suprema Corte ha riconosciuto la legittimità dei licenziamenti intimati allo scopo di aumentare il profitto aziendale.

E’ stato notato, nei giorni in cui tale decisione veniva presentata come assolutamente rivoluzionaria ed innovativa, che, in verità, in tema di licenziamenti per giustificato motivo oggettivo esistono da molti anni due orientamenti contrapposti, entrambi forti e consolidati.

Il primo filone interpretativo ritiene che il datore di lavoro possa licenziare il dipendente all’esito di un processo di riorganizzazione finalizzato a ridurre i costi di gestione, a condizione che tale riduzione non serva solo ad aumentare il profitto aziendale, ma che sia necessaria per fare fronte “a sfavorevoli situazioni” (cfr., ex multis,, Cass. n. 12514/2004, n. 13116/2015, n. 21282/2006).

Il secondo orientamento “liberale” afferma che licenziamento per giustificato motivo oggettivo possa essere motivato dalla semplice finalità di “risparmio dei costi o incremento dei profitti” (così, testualmente, le sentenze n. 10672 e n. 12094 del 2007), in quanto la libertà del datore di lavoro di migliorare l’efficienza e la competitività dell’azienda è tutelata dall’art. 41 della Costituzione.

Questo secondo filone trova, oggi, un’ulteriore conferma nella recente sentenza n. 13015 del 24 maggio 2017.

I Giudici della Suprema Corte affermano, infatti, che il giustificato motivo oggettivo di licenziamento è ravvisabile anche soltanto in una diversa ripartizione di determinate mansioni fra il personale in servizio, attuata ai fini di una più efficiente e produttiva gestione aziendale, nel senso che certe mansioni possono essere accorpate a quelle di altro dipendente o suddivise fra più lavoratori, ognuno dei quali se le vedrà aggiungere a quelle già espletate, con il risultato finale di far emergere come in esubero la posizione lavorativa di quel dipendente che vi era addetto in modo esclusivo o prevalente, purché tale diversa distribuzione di compiti sia causalmente all’origine del licenziamento anziché costituirne mero effetto di risulta.

Dopo essersi soffermata sulla legittimità del licenziamento per attribuzione ad altri delle mansioni del lavoratore, la Cassazione ritiene altresì che non assume alcun rilievo l’eventuale presenza di utili di bilancio, posto che il datore di lavoro, nel riorganizzare l’impresa, può legittimamente perseguire l’obiettivo del maggiore profitto.

Ad argomentare diversamente – procedono i Giudici – si dovrebbe affermare che il licenziamento è legittimo solo ove esso tenda ad evitare perdite d’esercizio. Tale conclusione sarebbe contraria al principio di libertà nell’iniziativa economica (di cui all’art. 41, Cost.) che non può ridursi ad attività improduttiva di redditi e mirante ad una mera economicità di gestione.

Il filone liberale può dunque ora contare su un altro importante precedente della Cassazione che lo rende, ad oggi, l’orientamento più accreditato e più “fresco”.

 

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