L’installazione di un impianto di videosorveglianza senza il preventivo accordo sindacale (o senza l’autorizzazione amministrativa equivalente) è un reato penale, anche se i singoli lavoratori hanno acconsentito all’utilizzo di tale apparecchio. Con questa decisione la Cassazione penale (sentenza n. 22148/2017, depositata ieri) cambia il proprio indirizzo interpretativo in materia di controllo a distanza dei lavoratori.
La titolare di un negozio decideva di installare all’interno del punto vendita due telecamere, collegate via Wi-Fi a un monitor, mediante le quali era possibile controllare l’attività lavorativa dei dipendenti.
Queste telecamere venivano installate senza aver raggiunto alcun accordo con il sindacato, e senza aver richiesto l’autorizzazione della direzione territoriale del lavoro.
La titolare del negozio veniva condannata a una pena pecuniaria (ammendo di 600 euro) per il reato previsto dallo statuto dei lavoratori. Il datore di lavoro impugnava la decisione, invocando quell’orientamento giurisprudenziale che esclude la ricorrenza del reato ogni volta che, pur non avendo raggiunto un accordo sindacale, il datore di lavoro installa gli impianti di controllo a distanza chiedendo il consenso preventivo a tutti i dipendenti (così Corte di Cassazione, sent. 22611/2012).
Secondo questo orientamento precedente, sarebbe illogico negare validità al consenso espresso in maniera chiara e univoca da tutti i lavoratori, in quanto l’esistenza di un accordo con i soggetti titolari del bene giuridico che la norma di legge intende proteggere esclude per definizione la sussistenza di un illecito.
La Cassazione, con la decisione odierna, rovescia questa impostazione, partendo dalla considerazione che il bene giuridico che l’art. 4 dello Statuto dei lavoratori intende proteggere ha natura collettiva, e non individuale (nonostante ci sia una interferenza tra i due piani), in quanto i singoli lavoratori non hanno sufficiente forza per negoziare con il datore di lavoro in posizione paritaria.
Pertanto, il datore di lavoro che installa un impianto di controllo a distanza senza ricercare ed ottenere l’accordo sindacale con le rappresentanze aziendali (o, in mancanza, senza chiedere l’autorizzazione all’autorità amministrativa competente) danneggia gli interessi collettivi di cui sono titolari e portatrici le rappresentanze sindacali.
Il comportamento del datore di lavoro, prosegue la sentenza, non integra solo un reato penale, ma integra anche la fattispecie della condotta antisindacale, suscettibile di essere repressa con la procedura speciale disciplinata dall’art. 28 dello Statuto dei lavoratori.
Inoltre, la Corte ricorda che lo stesso Garante Privacy ha più volte ritenuto illecito il trattamento dei dati personali effettuato tramite sistemi di videosorveglianza installati senza il rispetto dei vincoli procedurali previsti dall’art. 4 dello Statuto dei lavoratori, nonostante l’eventuale consenso dei singoli lavoratori.
La sentenza, infine, osserva che tali considerazioni valgono sia per la versione dell’art. 4 dello statuto dei lavoratori antecedente al Jobs Act, sia per il testo risultante dalle modifiche apportate con il d.lgs. n. 151/2015, in quanto entrambe le norme continuano a richiedere, fatti salvi casi particolari, l’accordo sindacale o l’autorizzazione amministrativa per l’installazione di strumenti di controllo a distanza.
Questa sentenza potrebbe trovare conferma nelle decisioni future della Corte oppure, come accade spesso, i giudici di legittimità potrebbero spaccarsi, dando luogo a pronunce contrastanti; in tal caso, sarebbe necessario l’intervento delle Sezioni Unite per definire un indirizzo comune sulla materia.