Licenziamento a seguito di contestazione tardiva: risarcimento o reintegra?

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Riccardo Maraga

Quale tutela spetta al lavoratore licenziato a seguito di una contestazione disciplinare tardiva? Se lo è chiesto la Cassazione con la recentissima ordinanza n. 10159 del 21 aprile 2017. All’origine della vicenda processuale giunta all’attenzione della Suprema Corte c’è il licenziamento in tronco di un quadro direttivo di un importante istituto bancario italiano. Il lavoratore era stato licenziato all’esito di un procedimento disciplinare. La lettera di contestazione risale al giugno 2012 e i fatti addebitati risalgono al settembre – ottobre 2010. L’iter processuale che ha condotto la controversia in Cassazione ha visto l’alternarsi di diverse statuizioni dei giudici. Tutti hanno riconosciuto l’illegittimità del licenziamento, essendo violato il principio di tempestività della contestazione disciplinare. I magistrati, tuttavia, hanno mostrato diversità di vedute con riferimento al tipo di tutela applicabile al caso di specie. In particolare, la fattispecie potrebbe essere fatta rientrare nell’ipotesi dell’insussistenza del fatto contestato, considerando che un fatto contestato dopo tantissimo tempo è come se fosse ormai divenuto insussistente avendo l’azienda di non considerarlo grave, così grave da interrompere tempestivamente il rapporto. In tal caso, in base all’art. 18, c. 4, L. 300/1970 al lavoratore spetterebbe la reintegrazione nel posto di lavoro. Diversamente, la tardività della contestazione potrebbe costituire una violazione della procedura disciplinare di cui all’art. 7 dello Statuto dei lavoratori, cui l’art. 18, c. 6, Stat. Lav. riconduce la tutela c.d. obbligatoria, ovvero, la risoluzione del rapporto di lavoro e la corresponsione al dipendente di una indennità “risarcitoria”.- La Cassazione, ripercorso l’iter giudiziario del caso di specie, ritiene che esista, sul punto decisivo della controversia, un contrasto giurisprudenziale sulla qualificazione della tardività della contestazione disciplinare. In particolare, secondo la Cassazione, la giurisprudenza di legittimità ha applicato, in caso di licenziamento illegittimo per tardività della contestazione, due soluzioni diverse: a)      ha considerato (Cass. 23669/2014) la tardività della contestazione uno dei vizi della procedura disciplinare che l’art. 18, comma 5, stat. Lav. sanziona con la risoluzione del rapporto e l’indennità; b)      ha considerato (Cass. 2513/2017) che la tardività della contestazione rende il fatto contestato insussistente, applicando la più onerosa sanzione della reintegrazione del lavoratore licenziato. Ravvisando tale contrato, con la predetta ordinanza, la Cassazione ha rimesso la questione al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite. Ravvisato tale contrasto, reputato rilevante stante il diverso regime di tutela cui i due approdi giurisprudenziali danno accesso, la questione è rimessa al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite. A queste ultime spetterà, dunque, risolvere un problema non di poco conto e, soprattutto, di perdurante attualità posto che anche la nuova normativa che disciplina i licenziamenti per gli assunti post 7 marzo 2015 (ovvero relativa al contratto a tutele crescenti introdotto dal d.lgs. n. 23/2015, c.d. Jobs Act) continua a sanzionare con la reintegrazione nel posto di lavoro la c.d. insussistenza del fatto contestato.

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