Pasquale Siciliani – Davide Maria Testa
Il Tribunale di Ivrea, con sentenza n. 96 del 30 marzo 2017, ha riconosciuto l’esistenza di un nesso causale tra l’uso prolungato o “abnorme” del telefono cellulare per fini professionali e la patologia tumorale insorta ai danni del ricorrente. La sentenza è destinata ad avere un effetto dirompente in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
In breve, il ricorrente aveva promosso ricorso contro l’INAIL per il riconoscimento della malattia professionale sostenendo di aver contratto una neoplasia per via dell’uso prolungato del telefono cellulare per finalità connesse alla sua poszione lavorativa (circa 3 ore al giorno per circa 15 anni), senza auriculari nè vivavoce. La CTU ha rilevato sufficienti indizi da far ritenere l’esistenza di un nesso causale (rarità della tipologia di tumore e l’inusuale esposizione, il fatto che il ricorrente fosse destrorso e la massa tumorale si fosse manifestata nella parte destra del cranio, il periodo di latenza combaciante con l’esposizione).
L’audace sentenza del Tribunale di Ivrea riesuma dunque il principio giurisprudenziale della “massima sicurezza tecnologicamente fattibile” che già negli anni novanta fu di centrale importanza nel riconoscimento della natura professionale di patologie cancerogene insorte in seguito all’inalazione di fibre di amianto.
Il noto principio, peraltro rinvenibile altresì nell’art. 29 del d.lgs. 81/2008, stabilisce che l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’impresa tutti i più moderni strumenti offerti dalla tecnologia per garantire la sicurezza dei lavoratori. Il principio andrebbe comunque interpretato nel senso che non è possibile pretendere che il datore proceda ad un’immediata sostituzione delle tecniche precedentemente adottate con quelle più recenti e innovative, dovendosi pur sempre procedere ad una complessiva valutazione sui tempi, modalità e costi dell’innovazione, purché, ovviamente, i sistemi già adottati siano comunque idonei a garantire un livello elevato di sicurezza.
Proprio l’esempio dell’amianto è stato espressamente richiamato dal Tribunale nell’affermare che, pur non essendoci ancora alcuna certezza scientifica sul nesso tra l’insorgenza di neoplasie e l’esposizione alle fibre di amianto, oggi nessuno ne metta più in discussione il potenziale cancerogeno.
Secondo la sentenza lo stesso principio deve dunque valere per l’esposizione a determinate radiofrequenze, anche alla luce dell’esistenza di autorevoli elaborati scientifici sul tema (nel caso di specie pubblicati dall’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro “IARC”).
Torna dunque ad essere attualissimo il principio “della massima sicurezza tecnologicamente fattibile” come evoluzione dell’art. 2087 c.c., il quale prevede una responsabilità contrattuale in capo al datore di lavoro laddove non proceda alla più ampia e completa individuazione di tutte le misure necessarie, anche al di là di quanto strettamente previsto dalle norme di legge vigenti, al fine di tutelare l’integrità dei lavoratori presenti nell’organizzazione lavorativa.
In virtù della sentenza in commento, sarà dunque opportuno che le aziende ripongano una maggiore attenzione nel valutare i rischi derivanti dall’uso di dispositivi radiomobili da parte dei propri dipendenti nel DVR, nonchè elaborino misure preventive idonee a contenerne gli effetti quali, ad esempio, dotare i dipendenti di auricolari di serie con l’obbligo di utilizzarli, scoraggiare l’utilizzo prolungato di telefoni cellulari, ecc
Un ulteriore aspetto critico per le imprese potrà essere rappresentato dalla vigilanza sull’attuazione di tali misure preventive, non esaurendosi i doveri del datore di lavoro nella mera valutazione e prevenzione del rischio, tenuto conto della culpa in vigilando alla quale lo stesso è potenzialmente soggetto.
A tal fine si consiglia di elaborare policy aziendali ad hoc per regolamentare dettagliatamente l’utilizzo di dispositivi cellulari, intraprendendo, se del caso, vere e proprie iniziative disciplinari nei confronti dei contravventori.