Filippo Chiappi
All’indomani della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.lgs. n. 23/2015, in merito alla definizione del campo di applicazione fu opportuno effettuare, nell’universo dottrinale, una breve e circostanziata analisi sul tema del settore pubblico. A ridosso del 24 dicembre, la bozza del decreto legislativo, prevedeva un comma 3, all’articolo 1 ove veniva declamato in modo specifico l’esclusione dell’impiego pubblico dalla applicazione della disciplina contenuta nel decreto in commento. La soppressione o meglio l’aver espunto, tale terzo comma, consentì, pertanto secondo parte della dottrina, la piena efficacia della disposizione dell’articolo 1, comma 1, del D.lgs. n. 23/2015, in conseguenza del quale a far data dall’entrata in vigore del decreto delegato tutte le nuove assunzioni a tempo indeterminato alle dipendenze di un datore di lavoro (anche) “pubblico” (Stato, Regioni, Comuni, od altri enti pubblici) dovevano essere disciplinate secondo il nuovo regime delle “tutele crescenti” e pertanto dalla nuova disciplina dei licenziamenti.
Restava, pertanto, opportuno che laddove il Governo avesse ravvisato la volontà di escludere i pubblici dipendenti dall’ambito di applicazione del decreto legislativo di cui alla legge delega n. 183 del 10 dicembre 2014, introdurre una dettagliata e circoscritta previsione di esclusione, come tra l’altro aveva richiesto la Commissione XI del Senato, non accolta dal Governo. C’era, viceversa, chi affermava come al settore del pubblico impiego non si applicasse la nuova disciplina, rimandando il tutto alla nuova normativa del riordino della P.A. Ove in qualche modo si potesse dichiarare l’esenzione del pubblico impiego dalla disciplina delle tutele crescenti, lasciando viceversa spazio ad una normativa specialistica di settore.
Dopo mesi di discussioni, non solo tra gli addetti ai lavori, arriva il primo chiarimento normativo sul regime di tutela applicabile ai dipendenti pubblici in caso di licenziamento illegittimo: la sentenza della Cassazione n. 11868/2016 e recepita dal governo nello schema di di decreto legislativo di riforma del pubblico impiego (art. 21) attuativo della legge delega Madia (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 187 del 13 agosto 2015, Legge 124/2015 recante “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, meglio conosciuta come Legge Madia di Riforma della PA. Il provvedimento contiene 14 importanti deleghe legislative) fa si che resti confermata la reintegra pre legge Fornero per tutti i casi di recesso ingiustificato.
Ma nello schema legislativo, all’art 21, vi è una novità sul fronte dei risarcimenti, con l’introduzione di un tetto di 24 mesi agli indennizzi a favore dei lavoratori riammessi in ufficio. La differenza rispetto alla situazione nel pubblico impiego e che oggi in caso di licenziamento illegittimo, oltre alla tutela reale, l’interessato ha diritto a un ristoro economico pressoché illimitato che copre il periodo che è stato espulso dall’ufficio fino al suo effettivo ritorno. Da domani, il risarcimento verrà limitato a 24 mesi. “ Art. 21 (Modifiche all’articolo 63 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)………… 1. Al comma 2 dell’articolo 63 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Il giudice, con la sentenza con la quale annulla o dichiara nullo il licenziamento, condanna l’amministrazione alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un’indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell’effettiva reintegrazione, e comunque in misura non superiore alle ventiquattro mensilità, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative. Il datore di lavoro è condannato, altresì, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.” Anche nel recentissimo parere n. 916/2017 del Consiglio di Stato viene ribadita la condivisione dell’operato del Governo sul riordino del rapporto del pubblico impiego, attraverso lo schema del decreto delegato. In buona sostanza si ribadisce l’obbligo di reintegra per il dipendente pubblico licenziato ingiustamente. Per gli statali infatti il semplice indennizzo economico non basta a tutelare gli interessi collettivi lesi da atti illegittimi di rimozione. L’art. 18 dello Statuto dei lavoratori deve continuarsi ad applicare nel suo testo originario ante Fornero. Si applaude alla decisione governativa di inserire nello schema di decreto legislativo una norma ad hoc: l’art 21, per chiarire che i dipendenti pubblici godono nei confronti dei licenziamenti illegittimi di una costante tutela reale, quindi con obbligo di reintegra ed indennizzo non superiore a 24 mensilità. L’obiettivo è quello di escludere tassativamente l’applicazione delle regole del lavoro privato a quello pubblico per quanto attiene la disciplina dei licenziamenti. La motivazione circa la diversità di trattamento, che pone fine alla querelle, è da ricercarsi secondo la giurisprudenza di legittimità nel concetto che a differenza di quanto accade nel settore privato, nel quale il potere del datore di lavoro è limitato allo scopo di tutelare il singolo dipendente, nel settore pubblico, viceversa, il potere dell’amministrazione di esonerare un dirigente o un dipendente dall’incarico e di risolvere il relativo rapporto di lavoro è circondato da garanzie e limiti che non sono posti non solo e non tanto nell’interesse del soggetto da rimuovere, ma anche e soprattutto a protezione di più generali interessi collettivo, che la funzione pubblica assevera a sè.