Daniele Quattrocchi
Il 30 marzo 2017 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.lgs. 38/2017 che attua la Decisione Quadro 2003/568/GAI del Consiglio Europeo, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato.
Tale intervento normativo ha apportato le seguenti e rilevanti novità:
Modifica del reato di corruzione tra privati di cui all’art 2635 c.c.
Introduzione del nuovo reato di istigazione alla corruzione previsto dall’art. 2635 bis c.c.
Inasprimento del trattamento sanzionatorio delle persone giuridiche previsto dal D.lgs. 231/2001 per il reato di corruzione tra privati e introduzione dell’istigazione alla corruzione quale nuovo reato presupposto.
Il reato di corruzione tra privati di cui all’art. 2635 c.c. viene modificato come segue:
L’ambito di applicazione della fattispecie viene esteso dalle società commerciali a qualsiasi “ente privato”. Non è del tutto chiaro se si faccia riferimento ai soli soggetti dotati di personalità giuridica o anche a quelli che ne risultino privi.
È prevista la punibilità tanto delle condotte di corruzione attiva, che di quelle di corruzione passiva, anche nel caso in cui siano realizzate per interposta persona.
Accanto alla ricezione e all’accettazione della promessa di denaro o altre utilità non dovuti, viene ora punita anche la mera sollecitazione.
Rispetto alla fattispecie precedente viene eliminato il riferimento alla causazione di un “nocumento alla società” quale conseguenza diretta della condotta. Difatti, non è più necessario l’effettivo compimento o l’omissione di un atto, in violazione degli obblighi di fedeltà o di quelli inerenti al proprio ufficio, al fine di integrare la condotta. È dunque prevista la punibilità del mero accordo stipulato affinché l’intraneo compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio. Viene così eliminato l’evento di danno.
Con riferimento ai soggetti attivi del reato, è prevista la punibilità del fatto commesso da chi, nell’ambito organizzativo della società o dell’ente privato, esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci e dei liquidatori.
Nonostante rimangano del tutto invariate le pene edittali previste per il delitto di corruzione tra privati, si è però stabilita l’applicazione obbligatoria della pena accessoria dell’interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese di cui all’art. 32 bis del codice penale (art. 2635 ter c.c.).
Viene introdotto l’art. 2635 bis che prevede l’ulteriore e autonoma incriminazione della “istigazione alla corruzione tra privati”.
Tale nuova fattispecie punisce con la pena prevista per il reato di cui all’art. 2635 c.c., ridotta di un terzo, le ipotesi di sollecitazione e offerta di denaro o altre utilità non dovute per il compimento o l’omissione di atti in violazione degli obblighi di fedeltà o di quelli inerenti il proprio ufficio, nel caso in cui l’offerta, la promessa o la sollecitazione non siano accolte.
Ulteriori novità sotto il profilo sanzionatorio riguardano le persone giuridiche:
La sanzione pecuniaria prevista dall’art. 25 ter, comma 1, lett. s-bis), per il reato di corruzione tra privati di cui al terzo comma dell’art. 2635 c.c., viene aumentata e fissata da 400 a 600 quote.
Si introduce poi la sanzione pecuniaria da 200 a 400 quote per i fatti di istigazione alla corruzione passiva di cui al primo comma dell’art. 2635 bis c.c., quale nuovo reato presupposto.
Inoltre, per entrambi i reati è prevista l’applicazione delle sanzioni interdittive previste dall’art. 9, co. 2, del D.lgs. 231/2001.