Smart working, come cambiano le regole

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Il progetto di legge sul lavoro agile disciplina una materia che oggi è regolata da norme frammentate: le regole generali, alcune disposizioni sul telelavoro, gli accordi collettivi sperimentali.

Vediamo di seguito i principali cambiamenti che potrebbero essere introdotti dalla riforma.

 

Definizione di lavoro agile

 

Disciplina attuale

Al momento non esiste una definizione normativa di lavoro agile. Le forme di lavoro svolte fuori dall’ufficio rientrano nella nozione di telelavoro – oggetti di una direttiva comunitaria e di diversi accordi collettivi – che tuttavia non coincide con lo smart working, oppure sono definite sulla base di accordi ad hoc.

 

Disciplina futura

L’art. 1 del disegno di legge definisce il “lavoro agile” come una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato priva di precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro e caratterizzata dall’utilizzo di strumenti tecnologici; la prestazione  viene eseguita, in parte all’interno di locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa, nel rispetto dei soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale.

 

Attivazione del lavoro agile

 

Disciplina attuale

Al momento la normativa non disciplina alcuna modalità di attivazione del lavoro agile.

 

Disciplina futura

Il lavoro agile si può attivare mediante un accordo stipulato tra il datore di lavoro e il dipendente per attivare il lavoro agile, che può avere una durata determinata o indeterminata.

 

Parità di trattamento

 

Disciplina attuale

La normativa non disciplina in alcun modo la parità di trattamento del lavorator agile (ma tale principio vige per il telelavoro).

 

Disciplina futura

L’art. 17 stabilisce il principio di parità del trattamento economico e normativo applicato al lavoratore agile: tale trattamento non può essere inferiore a quello complessivamente applicato nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno dell’azienda (tenuto conto di quanto prevedono i contratti collettivi di primo e secondo livello).

 

Sicurezza sul lavoro

 

Disciplina attuale

La normativa attualmente non disciplina gli obblighi del datore di lavoro in caso di lavoro agile. Per il telelavoro vigono norme molto stringenti.

 

Disciplina futura

Il datore di lavoro deve consegnare al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un’informativa sui rischi generali e specifici connessi alla modalità di lavoro.

 

Infortuni

 

Disciplina attuale

La tutela sugli infortuni sul lavoro non copre gli eventi intervenuti fuori dall’ufficio o dal percorso per raggiungerlo.

 

Disciplina futura

La tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali si applica anche in favore del lavoratore agile, per i rischi connessi alla prestazione resa all’esterno dei locali aziendali.

Inoltre, viene estesa la nozione di “infortunio in itinere” agli eventi occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali.

 

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