Appalti, cosa cambia dopo il decreto Gentiloni 

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Giampiero Falasca, Il Sole 24 Ore

Il Governo riporta le lancette della responsabilità solidale al passato, cancellando il c.d. beneficio della preventiva escussione, introdotto nel 2012, ed eliminando la facoltà per le parti sociali di modificare le regole della solidarietà passiva.Quando un’impresa (il committente) affida un’altra impresa (l’appaltatore) il compito di erogare un servizio mediante contratto di appalto, la legge prevede delle particolari forme di tutela per i dipendenti coinvolti.

Per garantire questi dipendenti si applica, infatti, il principio di responsabilità solidale sancito dall’art. 29 del d.lgs. n. 276/2003 (la riforma Biagi).

Sulla base di questo principio, sono tenuti a pagare i crediti da lavoro maturati dal personale impiegato nell’appalto (e anche le obbligazioni contributive di cui sono titolari gli enti previdenziali) tanto il committente quanto l’appaltatore; analogo principio vale in relazione ai compensi e agli obblighi di natura previdenziale e assicurativa nei confronti dei lavoratori con contratto di lavoro autonomo.

Questo principio, nonostante le diverse modifiche che hanno interessato la norma (modificata negli anni dal d.lgs. n. 251/2004, dalla legge n. 296/2006, dal d.l. n. 5/2012, dalla legge n. 92/2012, dal d.l. n. 76/2012 e infine dal d.lgs. n. 175/2014), è rimasto immutato negli anni, e non stato minimamente scalfito dal decreto legge varato ieri dal Governo (così come non era oggetto del quesito referendario proposto dalla CGIL).

Il cambiamento interessa invece le modalità pratiche di applicazione del regime di responsabilità solidale, e in particolare il principio di preventiva escussione.

Secondo la formulazione originaria della legge Biagi, il lavoratore o gli istituti previdenziali potevano rivolgersi indifferentemente all’appaltatore o al committente per vedersi pagati i trattamenti retributivi e contributivi. Con l’introduzione – avvenuta nel 2012 – del principio della preventiva escussione il legislatore ha disposto un ordine di preferenza, in virtù del quale il lavoratore deve agire prima verso il proprio datore di lavoro e solo dopo verso il committente.

Sulla base di questo meccanismo, il committente, nella sua prima difesa, oppure nella memoria di costituzione nel giudizio ex art. 414 c.p.c., poteva richiedere il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori.

In tal caso, l’azione esecutiva del lavoratore poteva essere promossa nei confronti del committente (imprenditore o datore di lavoro) solo dopo l’infruttuosa escussione del patrimonio dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori. Questo ordine di preferenza non scalfiva in alcun modo la responsabilità comune del committente e dell’appaltatore.

Questo sistema aveva una forte motivazione sostanziale (doveva essere chiamata a rispondere del mancato pagamento dei debiti retributivi prima l’impresa che aveva generato il debito verso il personale e, solo in un secondo momento, il committente) mentre non intaccava sul diritto del lavoratore (che, una volta rispettata la priorità, poteva agire anche verso il committente).

Con l’abrogazione della norma, torna in vita il vecchio meccanismo, per cui il committente può essere aggredito anche prima dell’appaltatore, dovendo pagare direttamente al lavoratore tutti i crediti (salvo il diritto di agire per ottenere il rimborso dall’appaltatore di quanto pagato).

Un’altra disposizione che è stata abrogata è quella, sempre contenuta nella legge Biagi, che consentiva ai contratti collettivi di regolare in maniera diversa da quanto stabilita dalla norma di legge il regime di solidarietà tra committente appaltatore.

Questa facoltà ha avuto un utilizzo molto ridotto e quindi non avrà un grande impatto concreto, anche se la sua scomparsa priva le parti sociali del potere di adattare le norme ai diversi settori produttivi.

 

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