Bonus Giovani: era proprio necessario questo eccesso di burocrazia?

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Filippo Chiappi

I due decreti direttoriali Anpal hanno visto la luce operativa con le circolari Inps nn.40 e 41. Esistono alcuni nodi o tortuosità amministrative che sicuramente da un lato rispondono ad esigenze di trasparenza e lotta all’elusione della norma, dall’altro immergono i datori di lavoro in un reticolato di non facile applicazione.

Innanzitutto la dote del Bonus Giovani 2017 porta con sé e richiede il rispetto di alcuni elementi soggettivi. I giovani NEET, devono essere disoccupati (non occupati) e fuori da qualsiasi percorso di istruzione o formazione, di età tra i 16 e 29 anni iscritti al programma Garanzia Giovani. Altra condizione soggettiva è che i giovani se minorenni, devono aver assolto al diritto dovere dell’istruzione e formazione (10 anni di frequenza scolastica).

Sono incentivate le assunzioni di persone disoccupate, facendo preciso riferimento all’art. 19 del Decreto Legislativo n 150 del 2015: per cui è fondamentale chiederci come inizia lo stato disoccupazione e la did “dichiarazione di immediata disponibilità” ai fini del Bonus Giovani 2017. In buona sostanza, essere privo di impiego e aver dichiarato la propria immediata disponibilità al lavoro sono le due condizioni che determinano formalmente l’inizio dello stato di disoccupazione nel collocamento ordinario.

Nelle more della messa a regime del portale Anpal e della cooperazione applicativa con i portali regionali, la persona disoccupata può dichiarare la propria disponibilità al lavoro in tre modi:

  • sul portale Anpal (con o senza Pin Inps);
  • sui portali regionali, laddove già previsto dai sistemi informativi regionali;
  • recandosi personalmente presso il centro per l’impiego.

Pertanto, il candidato assumendo dovrà esibire al datore di lavoro la ricevuta della DID ovvero la SAP in cui nella sezione 2 Dati Amministrativi emerga in modo distinto la seguente frase: “dichiarazione di disponibilità allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa resa in data XX/YY/ZZ.

Sopraggiungono gli elementi oggettivi che determinano, a loro volta, la dote del bonus Giovani 2017. In  favore  dello  stesso  lavoratore l’incentivo  può  essere  riconosciuto  per  un  solo  rapporto  di  lavoro :  una  volta  concesso,  non  è  possibile  rilasciare  nuove  autorizzazioni  per nuove  assunzioni  effettuate  dallo  stesso  o  da  altro  datore  di  lavoro,  a  prescindere  dalla  causa  di  cessazione  del  precedente  rapporto  e  dall’effettiva  fruizione  del  beneficio. Questo significa che oltre alla scheda anagrafico professionale servirà una dichiarazione del precedente datore di lavoro in merito ad un eventuale godimento del bonus 2017 in relazione al medesimo lavoratore.

Per i giovani che, al momento della registrazione al Programma “Garanzia giovani”, abbiano un’età compresa tra i 16 ed i 24 anni, gli incentivi possono essere fruiti oltre il limite previsto per gli aiuti “de minimis, qualora l’assunzione comporti un incremento occupazionale netto. Diversamente, è presente una condizione di “aggravio soggettivo” nel caso di superamento del limite del “de minimis” con riguardo ai soli giovani di età compresa tra i 25 e i 29 anni di età. L’incentivo può essere fruito solo quando, in aggiunta al requisito di soddisfare l’incremento netto occupazionale, ricorra in modo alternativo una delle seguenti condizioni: a. il giovane sia privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ai sensi del D.M. 20 marzo 2013 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2013). Coloro che negli ultimi sei mesi non hanno prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi ovvero coloro che negli ultimi sei mesi hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione”. Ci si riferisce a coloro che negli ultimi sei mesi rispetto alla data di assunzione non sono titolari di un rapporto di lavoro subordinato di durata pari o superiore a sei mesi. Occorre collocarsi all’interno degli ultimi sei mesi prima dell’assunzione e verificare che l’assumendo non sia titolare di un negozio giuridico lavoristico pari o superiore ai sei mesi(ciò è certificato dal Centro per l’Impiego attraverso la Scheda Anagrafico Professionale). Lo status di lavoratore privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi sussiste anche quando il lavoratore ha svolto lavoro autonomo o parasubordinato (quindi contratti a progetto o contratti di collaborazione coordinata e continuativa) dai quali il reddito annuale minimo personale è un reddito inferiore a quello minimo escluso da imposizione fiscale. Nel caso del lavoro autonomo tale limite è 4.800 euro annui; sale ad € 8145 nel caso di lavoro parasubordinato; b. il giovane non sia in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;

  1. il giovane abbia completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non abbiano ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
  2. il giovane sia assunto in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato, ovvero sia assuntoin settori economici in cui sia riscontrato il richiamato differenziale nella misura di almeno il 25 per cento, come annualmente individuati dalla Rilevazione continua sulle forze di lavoro dell’Istat e appartenga al genere sottorappresentato, ai sensi del D.M. 20 marzo 2013 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2013).

 

Per il bonus SUD Giovani 2017 gli elementi oggettivi, si connotano di una componente territoriale molto accentuata. I datori di lavoro per fruire degli incentivi fino ad 8.060 euro per lavoratore assunto, devono avere la sede lavorativa ubicata in una delle regioni meno sviluppate del Mezzogiorno: Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia oppure in quelle definite in transizione, Sardegna, Abruzzo e Molise. A prescindere dalla residenza del lavoratore e dalla sede legale del datore di lavoro. Se viene modificato il luogo di lavoro fuori dai territori incentivati, l’incentivo non spetta a partire dal mese di paga successivo a quello di trasferimento.

Passando all’analisi degli elementi soggettivi dobbiamo comprendere chi sono i destinatari di tale misura.

I giovani disoccupati (privi di impiego), di età compresa tra i 16 ed i 24 anni (24 anni e 364 giorni); i disoccupati con almeno 25 anni, privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi. Per ambedue le categorie, si prevede che non debbano aver avuto un rapporto di lavoro negli ultimi sei mesi con il medesimo datore di lavoro richiedente l’incentivo. Per scongiurare finalità antielusive, lo sgravio sarà escluso anche se il lavoratore abbia avuto, negli ultimi sei mesi, un rapporto di lavoro con una società controllata dal nuovo datore di lavoro o ad esso collegata ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o comunque facente capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

Per le assunzioni di giovani tra i 16 ed i 24 anni, gli unici tasselli sono quelli che al momento dell’assunzione debbono essere disoccupati e non devono aver avuto nei sei mesi precedenti un qualsiasi rapporto di lavoro con il datore di lavoro che intende beneficiare dell’incentivo di 8.060 annui. Altro concetto fondamentale è che, viceversa, qualsiasi lavoratore di età di almeno 25 anni, al momento dell’assunzione oltre ad essere disoccupato, deve essere privo di un impiego retribuito da almeno 6 mesi: sempre a patto che nei sei mesi precedenti non abbia contratto un qualsiasi rapporto di lavoro con il datore di lavoro che intende beneficiare dell’incentivo di 8.060 annui. Anche qui per lo status di disoccupazione, vale quanto già detto:  ai sensi dell’art. 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150) dobbiamo essere di fronte ad un soggetto privo di impiego e che ha dichiarato la propria immediata disponibilità al lavoro. Due condizioni che determinano formalmente l’inizio dello stato di disoccupazione nel collocamento ordinario Il candidato assumendo, dovrà esibire ricevuta della DID ovvero la SAP in cui emerga la  dichiarazione di disponibilità allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa.

In chiusura ricordiamo che per ambedue le categorie, in  favore  dello  stesso  lavoratore l’incentivo  può  essere  riconosciuto  per  un  solo  rapporto  di  lavoro. Servirà una dichiarazione del precedente datore di lavoro in merito ad un eventuale godimento del bonus 2017 in relazione al medesimo lavoratore.

L’incentivo è considerato aiuto di stato perché specifico per determinati soggetti e per area geografica. Quindi, può essere goduto nel rispetto del de minimis. Qualora, si vada oltre il limite del regime del de minimis, l’assunzione deve comportare un incremento netto occupazionale rispetto alla media dei dodici mesi precedenti, senza aggravio di condizioni soggettive, suppletive.

 

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