Call center, operativo gli obblighi di comunicazione per chi delocalizza

Posted by

Giampiero Falasca, Il Sole 24 Ore

Le nuove norme anti-delocalizzazione nel settore dei call center si applicano a tutti gli operatori che utilizzano numeri pubblici destinati all’utenza, a prescindere dal carattere accessorio o prevalente di questa attività rispetto all’oggetto sociale.Questa l’indicazione più importante emersa dalla circolare del Ministero del Lavoro pubblicata ieri, con la quale sono state fornite le indicazioni necessarie ad attuare i nuovi obblighi di comunicazione introdotti dalla legge di bilancio 2017 (che ha modificato l’articolo 24-bis del d.l. n. 83/2012) che dovranno essere applicati a partire dal 2 marzo scorso.

La circolare – che fa seguito alle istruzioni fornite il 1 febbraio scorso dal Ministero dello Sviluppo Economico – chiarisce che le nuove norme non sono limitate alle sole aziende che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di call center, ma si rivolgono a qualsiasi operatore economico che svolge, indipendentemente dal numero di dipendenti occupati, attività di call center utilizzando numerazioni telefoniche messe a disposizione del pubblico, a prescindere dal carattere prevalente o accessorio dell’attività stessa.

Questa interpretazione, rileva la circolare, è coerente con la nozione di “operatore economico” contenuta nel nuovo Codice degli Appalti, che fa riferimento a tutti coloro che offrono beni e servizi sul mercato a prescindere dalla forma giuridica di riferimento.

Sono esclusi dalla nozione le pubbliche amministrazioni, se assolvono i loro compiti istituzionali, e tutti i soggetti che svolgono attività prive di finalità lucrative.

Quanto ai contenuti della comunicazione che deve essere inviata, con un preavviso di trenta giorni, dagli operatori economici che decidono di localizzare, anche mediante affidamento a terzi, l’attività di call center in un Paese che non è membro dell’Unione europea, la circolare spiega cosa debba intendersi con l’obbligo di individuare i “lavoratori coinvolti”.

La legge, secondo il Ministero, fa riferimento al numero complessivo dei lavoratori che, in conseguenza della delocalizzazione delle attività di call center, subiscono una modifica della propria posizione lavorativa (ad esempio per trasferimento, riduzione d’orario o di mansione, licenziamento).

Nel comunicare il numero dei lavoratori coinvolti, l’operatore economico deve indicare anche le unità produttive in cui i medesimi lavoratori sono occupati, nonché le eventuali modifiche della posizione lavorativa conseguente alla diversa localizzazione.

Infine, la circolare chiarisce le modalità con cui dovrà essere resa la comunicazione, per la parte di competenza del Ministero del Lavoro all’Ispettorato nazionale del lavoro (la comunicazione, con contenuti non del tutto identici, andrà fatta anche al Ministero dello Sviluppo Economico e al Garante Privacy).

Per svolgere questo adempimento sarà disponibile, a partire dal 28 marzo 2017, sui siti internet istituzionali del Ministero del Lavoro e dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (www.lavoro.gov.it e http://www.ispettorato.gov.it) un modello telematico; fino a tale data, le comunicazioni potranno essere effettuate compilando una tabella Excel che dovrà essere inviata via email all’indirizzo deloc_callcenter@lavoro.gov.it.

Tale indirizzo potrà essere utilizzato anche per inviare eventuali quesiti sulle modalità di utilizzo della procedura informatica; questi quesiti troveranno risposta in un’apposita sezione FAQ del sito internet del Ministero del Lavoro.

Rispondi